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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 38546/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palmi; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso attraverso l'[OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti due motivi.

2.1. Vizio di motivazione per mancata valutazione degli atti del processo.

La Corte d'appello ha erroneamente affermato che il sollecito da parte della difesa nei confronti del giudice all'astensione, con la prospettata intenzione di proporre ricusazione, è istituto sconosciuto al codice di rito ed irrilevante.

Non ha considerato, tuttavia, la documentazione a sostegno dell'istanza di ricusazione, prodotta, formalmente e tempestivamente, a seguito della decisione assunta dalla Giudice di non astenersi all'udienza del 26 giugno 2024, nel cui verbale si trova infatti espressamente dichiarata l'intenzione della difesa di depositare istanza di ricusazione.

Il giorno 26 giugno 2025, alle ore 12:12, era depositata, tramite pec, l'istanza con allegato verbale dell'udienza del 19 giugno 2025 ed espressa riserva di ulteriore produzione documentale.

Sempre il 26 giugno 2025, alle ore 16:28, avveniva il deposito integrativo, con cui all'originaria istanza era allegato il verbale d'udienza del 26 giugno 2026 (tale ulteriore deposito si rese necessario perché, al momento della formulazione in udienza dell'istanza di ricusazione, il difensore non era in possesso del verbale, rilasciato dalla Cancelleria del Giudice e sottoscritto dalla stessa).

Pertanto, considerato che l'ordinanza impugnata è stata emessa il 27 giugno 2025 e notificata in pari data, è evidente che la Corte di merito non ha valutato l'istanza tempestivamente presentata.

Peraltro, il procedimento seguiva il rito abbreviato, per cui si verserebbe nell'ipotesi di cui all'art. 38, comma 1, ult. inciso, cod. proc. pen., che prevede che l'istanza va presentata «prima del compimento dell'atto da parte del giudice», termine rispettato nel caso di specie.

2.2. Illogicità della motivazione con riferimento ai motivi addotti dalla difesa a sostegno dell'istanza di ricusazione.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello - secondo cui l'argomentazione difensiva a sostegno della ricusazione sarebbe stata apodittica - , nella relativa istanza erano stati forniti tutti gli elementi utili a dimostrare le ragioni di incompatibilità tra la funzione di giudice delle indagini preliminari svolta nell'ambito del procedimento c.d.

Legacy - dove la Giudice aveva concesso l'autorizzazione all'intercettazione sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] ai fini del riscontro di attività inerenti il traffico di sostanze stupefacenti - e quella di giudice dell'udienza preliminare nell'ambito del procedimento c.d.

Fata verde, dove era stata investita della richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare.

3. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti in cui deduce che il ricorso era tempestivo; aggiunge che le ragioni della ricusazione erano state illustrate analiticamente, anche richiamando gli elementi provanti, ossia le convalide delle intercettazioni nell'ambito del procedimento c.d.

Millennium, e lamentando l'omesso avviso della data di udienza camera le. [OSCURATO:PERSONA]

1. All'udienza del 19 giugno 2025, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] invitava la Giudice dell'udienza preliminare ad astenersi perché aveva autorizzato alcune intercettazioni telematiche e telefoniche, a carico del ricorrente, nel procedimento Millennium, poi riunito ad altro procedimento, nell'ambito del quale le predette intercettazioni erano state autorizzate.

L'attuale ricorrente preannunciava al contempo che, in caso contrario, avrebbe formalizzato istanza di ricusazione.

All'udienza del 26 giugno 2025, la Giudice dell'udienza preliminare rilevava l'insussistenza di cause di incompatibilità e quindi dichiarava di non astenersi.

Tale udienza - come si evince dal relativo verbale - si chiudeva alle ore 11,05.

Alle ore 12:12 dello stesso giorno 26 giugno 2025 il ricorrente depositava via pec istanza di ricusazione e, quindi, alle ore 16:28, a sostegno di tale istanza, depositava il verbale dell'udienza in cui aveva richiesto l'astensione della Giudice.

L'istanza di ricusazione era decisa il giorno successivo dalla Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, nel senso della sua inammissibilità.

2. In particolare, nell'ordinanza impugnata si legge che l'istanza: a) era intempestiva, non essendo stata avanzata nell'udienza del 19 giugno (ai sensi dell'art. 38, comma 1, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione può essere proposta nell'udienza preliminare fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti), quando fu formulato un mero invito all'astensione; era sguarnita dei documenti a supporto; b) evocava le ragioni di convenienza dell'astensione, che tuttavia non coincidono con i casi (elencati dall'art. 37 cod. proc. pen.) in cui può chiedersi la ricusazione; c) era manifestamente infondata nel merito, posto che i due procedimenti cc.dd.

Legacy e Millennium sono diversi da quello c.d.

Fata verde a cui si riferiva l'istante; d) nemmeno spiegava come e con quali atti sarebbe stata anticipata la valutazione della posizione dell'indagato, in particolare, non chiarendo come una valutazione in fase cautelare sulla gravità indiziaria di fatti diversi potesse pregiudicare la decisione di merito nel giudizio di cui si discute, a tal fine non essendo idonee «le valutazioni sulla sussistenza di esigenze cautelari e in parte profili connessi alla personalità dell'imputato».

Tale argomentazione, puntuale e tutt'altro che illogica, si sottrae a vizi di legittimità.3.

Dal canto loro, i due motivi di ricorso - che si prestano ad essere valutati in modo congiunto -, a prescindere da ogni altra considerazione, non si confrontano con quanto affermato dai Giudici della Corte d'appello sulla mancanza di tempestività dell'istanza di ricusazione, che è un atto formale e, nel caso di specie, fu presentata via pec soltanto dopo la conclusione dell'udienza (come, peraltro, si desume dal medesimo ricorso).

Nemmeno considerano che - come sempre rilevato nell'ordinanza impugnata - è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682).

Sul punto, inoltre, va precisato che non è sufficiente allegare i verbali dell'udienza nel corso della quale si era manifestata la (mera) intenzione di proporre la ricusazione della Giudice, dal momento che il richiamo operato dall'art. 38, comma 3, cod. proc. pen. ai «documenti» da depositare presso la Cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato va messo in correlazione con l'altro richiamo, contenuto nel medesimo comma, alle «prove» della causa (tassativa) di ricusazione che l'istante sostenga essere configurabile nel caso concreto, la finalità della norma essendo all'evidenza quella di mettere la Corte d'appello nelle condizioni di apprezzare tali prove e, quindi, di decidere sulla ricusazione.

4. I motivi del ricorso sono, dunque, inammissibili.

5. Inammissibili sono altresì i motivi nuovi di impugnazione, per parte reiterativi delle medesime doglianze, per altra parte - ove eccepiscono l'omesso avviso dell'udienza camerale - non dedotti nel ricorso principale, anche sul punto essendo il caso di ricordare che i motivi nuovi devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (tra le tante, Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palmi; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso attraverso l'[OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti due motivi. 2.1. Vizio di motivazione per mancata valutazione degli atti del processo. La Corte d'appello ha erroneamente affermato che il sollecito da parte della difesa nei confronti del giudice all'astensione, con la prospettata intenzione di proporre ricusazione, è istituto sconosciuto al codice di rito ed irrilevante. Non ha considerato, tuttavia, la documentazione a sostegno dell'istanza di ricusazione, prodotta, formalmente e tempestivamente, a seguito della decisione assunta dalla Giudice di non astenersi all'udienza del 26 giugno 2024, nel cui verbale si trova infatti espressamente dichiarata l'intenzione della difesa di depositare istanza di ricusazione. Il giorno 26 giugno 2025, alle ore 12:12, era depositata, tramite pec, l'istanza con allegato verbale dell'udienza del 19 giugno 2025 ed espressa riserva di ulteriore produzione documentale. Sempre il 26 giugno 2025, alle ore 16:28, avveniva il deposito integrativo, con cui all'originaria istanza era allegato il verbale d'udienza del 26 giugno 2026 (tale ulteriore deposito si rese necessario perché, al momento della formulazione in udienza dell'istanza di ricusazione, il difensore non era in possesso del verbale, rilasciato dalla Cancelleria del Giudice e sottoscritto dalla stessa). Pertanto, considerato che l'ordinanza impugnata è stata emessa il 27 giugno 2025 e notificata in pari data, è evidente che la Corte di merito non ha valutato l'istanza tempestivamente presentata. Peraltro, il procedimento seguiva il rito abbreviato, per cui si verserebbe nell'ipotesi di cui all'art. 38, comma 1, ult. inciso, cod. proc. pen., che prevede che l'istanza va presentata «prima del compimento dell'atto da parte del giudice», termine rispettato nel caso di specie. 2.2. Illogicità della motivazione con riferimento ai motivi addotti dalla difesa a sostegno dell'istanza di ricusazione. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello - secondo cui l'argomentazione difensiva a sostegno della ricusazione sarebbe stata apodittica - , nella relativa istanza erano stati forniti tutti gli elementi utili a dimostrare le ragioni di incompatibilità tra la funzione di giudice delle indagini preliminari svolta nell'ambito del procedimento c.d. Legacy - dove la Giudice aveva concesso l'autorizzazione all'intercettazione sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] ai fini del riscontro di attività inerenti il traffico di sostanze stupefacenti - e quella di giudice dell'udienza preliminare nell'ambito del procedimento c.d. Fata verde, dove era stata investita della richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare. 3. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti in cui deduce che il ricorso era tempestivo; aggiunge che le ragioni della ricusazione erano state illustrate analiticamente, anche richiamando gli elementi provanti, ossia le convalide delle intercettazioni nell'ambito del procedimento c.d. Millennium, e lamentando l'omesso avviso della data di udienza camera le. [OSCURATO:PERSONA] 1. All'udienza del 19 giugno 2025, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] invitava la Giudice dell'udienza preliminare ad astenersi perché aveva autorizzato alcune intercettazioni telematiche e telefoniche, a carico del ricorrente, nel procedimento Millennium, poi riunito ad altro procedimento, nell'ambito del quale le predette intercettazioni erano state autorizzate. L'attuale ricorrente preannunciava al contempo che, in caso contrario, avrebbe formalizzato istanza di ricusazione. All'udienza del 26 giugno 2025, la Giudice dell'udienza preliminare rilevava l'insussistenza di cause di incompatibilità e quindi dichiarava di non astenersi. Tale udienza - come si evince dal relativo verbale - si chiudeva alle ore 11,05. Alle ore 12:12 dello stesso giorno 26 giugno 2025 il ricorrente depositava via pec istanza di ricusazione e, quindi, alle ore 16:28, a sostegno di tale istanza, depositava il verbale dell'udienza in cui aveva richiesto l'astensione della Giudice. L'istanza di ricusazione era decisa il giorno successivo dalla Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, nel senso della sua inammissibilità. 2. In particolare, nell'ordinanza impugnata si legge che l'istanza: a) era intempestiva, non essendo stata avanzata nell'udienza del 19 giugno (ai sensi dell'art. 38, comma 1, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione può essere proposta nell'udienza preliminare fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti), quando fu formulato un mero invito all'astensione; era sguarnita dei documenti a supporto; b) evocava le ragioni di convenienza dell'astensione, che tuttavia non coincidono con i casi (elencati dall'art. 37 cod. proc. pen.) in cui può chiedersi la ricusazione; c) era manifestamente infondata nel merito, posto che i due procedimenti cc.dd. Legacy e Millennium sono diversi da quello c.d. Fata verde a cui si riferiva l'istante; d) nemmeno spiegava come e con quali atti sarebbe stata anticipata la valutazione della posizione dell'indagato, in particolare, non chiarendo come una valutazione in fase cautelare sulla gravità indiziaria di fatti diversi potesse pregiudicare la decisione di merito nel giudizio di cui si discute, a tal fine non essendo idonee «le valutazioni sulla sussistenza di esigenze cautelari e in parte profili connessi alla personalità dell'imputato». Tale argomentazione, puntuale e tutt'altro che illogica, si sottrae a vizi di legittimità.3. Dal canto loro, i due motivi di ricorso - che si prestano ad essere valutati in modo congiunto -, a prescindere da ogni altra considerazione, non si confrontano con quanto affermato dai Giudici della Corte d'appello sulla mancanza di tempestività dell'istanza di ricusazione, che è un atto formale e, nel caso di specie, fu presentata via pec soltanto dopo la conclusione dell'udienza (come, peraltro, si desume dal medesimo ricorso). Nemmeno considerano che - come sempre rilevato nell'ordinanza impugnata - è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682). Sul punto, inoltre, va precisato che non è sufficiente allegare i verbali dell'udienza nel corso della quale si era manifestata la (mera) intenzione di proporre la ricusazione della Giudice, dal momento che il richiamo operato dall'art. 38, comma 3, cod. proc. pen. ai «documenti» da depositare presso la Cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato va messo in correlazione con l'altro richiamo, contenuto nel medesimo comma, alle «prove» della causa (tassativa) di ricusazione che l'istante sostenga essere configurabile nel caso concreto, la finalità della norma essendo all'evidenza quella di mettere la Corte d'appello nelle condizioni di apprezzare tali prove e, quindi, di decidere sulla ricusazione. 4. I motivi del ricorso sono, dunque, inammissibili. 5. Inammissibili sono altresì i motivi nuovi di impugnazione, per parte reiterativi delle medesime doglianze, per altra parte - ove eccepiscono l'omesso avviso dell'udienza camerale - non dedotti nel ricorso principale, anche sul punto essendo il caso di ricordare che i motivi nuovi devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (tra le tante, Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla
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