CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo è introdotto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, atteso che censura un passaggio logico della motivazione mediante il richiamo ad un atto del procedimento che però non allega né trascrive (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723), se non per due frasi che riporta tra virgolette, impedendo quindi alla corte di legittimità di poterne valutare il contenuto nel suo complesso, mentre il secondo motivo introduce una contestazione di merito sul giudizio di pericolosità attuale del condannato, che in modo non illogico è stato desunto nella ordinanza impugnata dalla gravità dei reati commessi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), dai precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), dalle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novemb