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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05601/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione sulla destinazione alla cessione, piuttosto che all'uso personale, che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa, puntuale e logica con riferimento al dato quantitativo e qualitativo, trattandosi di più sostanze, nonché modalità di confezionamento, occultamento e disponibilità di denaro incompatibili con le condizioni economiche e non giustificate; indeducibile il motivo sulla mancata esclusione della recidiva, non dedotto in appello e involgente una questione di fatto che non può essere esaminata in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere tore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione sulla destinazione alla cessione, piuttosto che all'uso personale, che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa, puntuale e logica con riferimento al dato quantitativo e qualitativo, trattandosi di più sostanze, nonché modalità di confezionamento, occultamento e disponibilità di denaro incompatibili con le condizioni economiche e non giustificate; indeducibile il motivo sulla mancata esclusione della recidiva, non dedotto in appello e involgente una questione di fatto che non può essere esaminata in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere tore Il
Sentenza Cassazione n. 05601/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris