CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33683/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25574-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1649/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25574 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che: 1.con la sentenza in epigrafe, la CTR della Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia della Ctp di Catanzaro reiettiva del ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso da Comune di Catanzaro per Ici del 2007 relativamente ad un terreno, di proprietà della odierna ricorrente e del marito [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la odierna ricorrente, era gravato da vincoli di assoluta inedificabilità, sul motivo che la contribuente si era limitata a dedurre genericamente che la suddetta pronuncia presentava una motivazione apparente. La CTR ha premesso alla dichiarazione di inammissibilità l'affermazione per cui "il primo giudice- trattandosi di terreno ricadente in zona edificabile con vincoli idrogeologici considerati dal Comune che aveva perciò ridotto nella misura del 70% l'imposta dovuta- ... aveva correttamente motivato il rigetto del ricorso introduttivo"; 2. la contribuente ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe; 3. il Comune di Catanzaro resiste con controricorso. 4. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs.546/92. La ricorrente deduce che, al contrario di quanto affermato dalla CTR, con l'appello, non si era affatto limitata ad una asserzione generica di assenza di motivazione della sentenza della CTP ma aveva specificamente fatto valere che la CTP non aveva tenuto conto del fatto documentato che il terreno era incluso in area a rischio del tipo R4 (molto elevato) con associato perimetro di frana, secondo il piano di assetto idrogeologico adottato dal Consiglio Regionale con delibera 115 del 28 dicembre 2001 ai sensi dell'art. 1 d.l. n180/98, conv. con 1.267/1998 e dell'art. 1 bis, I. 365/2000, con conseguente divieto di ogni forma di nuova edificazione in base all'art.16 del medesimo piano. Ai fini della autosufficienza del motivo (art. 366 c.p.c.) la contribuente ha riprodotto nel ricorso per cassazione le parti rilevanti del contenuto dell'atto di appello e indicato le produzioni documentali attestanti le circostanze fatte valere; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo, discusso tra le parti, costituito da ciò che il terreno, come risultava dalla documentazione prodotta fino dal primo grado, era compreso tra le aree classificate a rischio R4 dal ridetto piano di assetto idrogeologico; 3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 2 e dell'art. 2, comma 1, lett.b) del d.lgs. d.lgs.504/92. La ricorrente deduce che l'inedificabilità assoluta del terreno in questione è già stata accertata da questa Corte con sentenza 18994/2019 in causa su avviso di accertamento ICI per annualità 2004 emesso dal Comune di Catanzaro e impugnato dal comproprietario [OSCURATO:PERSONA]; 4. va premesso, in riferimento al(la fondatezza del) primo motivo che la CTR stessa, nella parte della motivazione della sentenza dedicata alla esposizione dei fatti di causa, dà conto del fatto che la contribuente, in appello, non si era limitata -come poi invece la CTR afferma nella parte successiva della sentenza- a contestare "l'erroneità della sentenza di primo grado per motivazione apparente" ma aveva anche contestato la contrarietà della sentenza di primo grado "alla normativa di riferimento" ed aveva "riproposto sostanzialmente i motivi addotti in primo grado"; 5. ciò premesso, in riferimento ai tre motivi di ricorso, strettamente congiunti e da esaminarsi assieme, si osserva che questa Corte, con la sentenza A-P.99 iti 7-04 (18994/2020) ha già avuto modo di svolgere le considerazioni in diritto che qui si richiamano. 5.1. Il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è definito dagli artt. 1, comma 2 e 2, lett. b), d.lgs. 504/92, i quali stabiliscono rispettivamente che "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa" e che "... b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità ...". 5.2.L'art.1 bis, I. 11 dicembre 2000, n. 365 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000"), stabilisce che "1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni. 2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.4.La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano. 5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici". 5.3. il piano di assetto idrogeologico prevale sullo strumento urbanistico comunale (v. comma 5 art. 1 bis, 1.365/2000). 6. E' incontroverso in causa, che nell'anno a cui si riferisce la pretesa impositiva (2007), il terreno era inedificato ed era inserito in area classificata, dal piano di assetto idrogeologico, a rischio molto elevato (R4) e pertanto insuscettivo di qualsiasi forma di nuova edificazione; 7. non sussistevano quindi i presupposti di applicazione dell'imposta di cui ai ricordati artt. 1 e 2 digs. 504/92; 8. il ricorso va pertanto accolto; 9. la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, è possibile, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidere la causa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente; 10. le spese del merito devono essere compensate in ragione degli alterni esiti della vicenda processuale; 11. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; pqm la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente; compensa le spese del merito; condanna il Comune di Catanzaro a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €1700,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori