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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16865/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamenteall’aumento per la recidiva ed il rigetto nel resto del ricorso;letta la memoria contenente le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento della sentenzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 12 settembre 2025,confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] deli reato di rapina aggravato da recidiva specifica edinfraquinquennale; avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:1.1 carenza della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva,nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione allaillegalità della pena con riferimento all’applicazione dell’aumento per la recidiva:premesso che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente la recidivacontestata attraverso una motivazione del tutto apodittica, la Corte di appello siera limitata a ribadire affermazioni di principio, senza procedere ad alcuna verificaconcreta ed individualizzata del rapporto tra i precedenti penali ed il fatto per cuisi procedeva; inoltre, vi era stato un aumento di pena operato in manifestaviolazione dell’art. 99 comma 6 cod. pen., con conseguente illegalità deltrattamento sanzionatorio, in quanto i giudici di merito non avevano mantenutol’aumento di pena entro il limite del quantum di pena risultante dalla precedentecondanna: l’aumento per la recidiva era stato quantificato nella misura di anni tredi reclusione ed euro 1.000,00 di multa, pari alla metà della pena base, ma [OSCURATO:PERSONA],alla data della commissione del del delitto di cui al capo di imputazione, avevariportato una sola condanna pari a mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 dimulta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso è fondato limitatamente all’aumento di pena disposto per larecidiva.1.1 Quanto alla applicazione della recidiva, la giurisprudenza di questa Corteè costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudiceuna specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza dellastessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche conargomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituiscesignificativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso inesame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pagina3 della sentenza impugnataNel calcolare l’aumento di pena, vi è però stata violazione dell’art. 99 comma6 cod. pen., a norma del quale “in nessun caso l'aumento di pena per effetto dellarecidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedentialla commissione del nuovo delitto non colposo” a tale proposito, si deve ribadireche “costituisce pena illegale l'incremento sanzionatorio per la recidiva in misuraeccedente il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, in quanto ildisposto di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto einderogabile alla sanzione irrogabile in concreto (Sez.2, n. 21426 del 15/03/2023,Rv. 284716)”; pertanto, poiché alla data della commissione del reato per il qualesi procede [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato soltanto una condanna a mesi quattro direclusione ed euro 200,00 di multa, l’aumento per la recidiva non poteva eccederetale limite.Né. rileva quale circostanza decisiva che la predetta violazione di legge, nellafissazione della sanzione finale, non sia stata dedotta quale specifico motivo diappello posto che, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, vi è ildovere anche per questa Corte, in forza del principio costituzionale di legalità dellasanzione, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per eccessoin ordine alla sua quantità.La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, potendoquesta Corte rideterminare la pena ai sensi dell’art. 620, comma 1 lett. l) cod.proc. pen.: alla pena base di anni sei di reclusione ed € 2.000,00 di multa, comedeterminata dal giudice di primo grado e confermata in appello, dovrà essereoperato un aumento per la recidiva di mesi 4 ed € 200,00 di multa.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata,che ridetermina in anni 6 e mesi 4 di reclusione ed € 2.200,00 di multaRigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 1/4/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamenteall’aumento per la recidiva ed il rigetto nel resto del ricorso;letta la memoria contenente le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento della sentenzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 12 settembre 2025,confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] deli reato di rapina aggravato da recidiva specifica edinfraquinquennale; avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:1.1 carenza della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva,nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione allaillegalità della pena con riferimento all’applicazione dell’aumento per la recidiva:premesso che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente la recidivacontestata attraverso una motivazione del tutto apodittica, la Corte di appello siera limitata a ribadire affermazioni di principio, senza procedere ad alcuna verificaconcreta ed individualizzata del rapporto tra i precedenti penali ed il fatto per cuisi procedeva; inoltre, vi era stato un aumento di pena operato in manifestaviolazione dell’art. 99 comma 6 cod. pen., con conseguente illegalità deltrattamento sanzionatorio, in quanto i giudici di merito non avevano mantenutol’aumento di pena entro il limite del quantum di pena risultante dalla precedentecondanna: l’aumento per la recidiva era stato quantificato nella misura di anni tredi reclusione ed euro 1.000,00 di multa, pari alla metà della pena base, ma [OSCURATO:PERSONA],alla data della commissione del del delitto di cui al capo di imputazione, avevariportato una sola condanna pari a mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 dimulta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso è fondato limitatamente all’aumento di pena disposto per larecidiva.1.1 Quanto alla applicazione della recidiva, la giurisprudenza di questa Corteè costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudiceuna specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza dellastessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche conargomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituiscesignificativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso inesame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pagina3 della sentenza impugnataNel calcolare l’aumento di pena, vi è però stata violazione dell’art. 99 comma6 cod. pen., a norma del quale “in nessun caso l'aumento di pena per effetto dellarecidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedentialla commissione del nuovo delitto non colposo” a tale proposito, si deve ribadireche “costituisce pena illegale l'incremento sanzionatorio per la recidiva in misuraeccedente il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, in quanto ildisposto di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto einderogabile alla sanzione irrogabile in concreto (Sez.2, n. 21426 del 15/03/2023,Rv. 284716)”; pertanto, poiché alla data della commissione del reato per il qualesi procede [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato soltanto una condanna a mesi quattro direclusione ed euro 200,00 di multa, l’aumento per la recidiva non poteva eccederetale limite.Né. rileva quale circostanza decisiva che la predetta violazione di legge, nellafissazione della sanzione finale, non sia stata dedotta quale specifico motivo diappello posto che, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, vi è ildovere anche per questa Corte, in forza del principio costituzionale di legalità dellasanzione, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per eccessoin ordine alla sua quantità.La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, potendoquesta Corte rideterminare la pena ai sensi dell’art. 620, comma 1 lett. l) cod.proc. pen.: alla pena base di anni sei di reclusione ed € 2.000,00 di multa, comedeterminata dal giudice di primo grado e confermata in appello, dovrà essereoperato un aumento per la recidiva di mesi 4 ed € 200,00 di multa. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata,che ridetermina in anni 6 e mesi 4 di reclusione ed € 2.200,00 di multaRigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 1/4/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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