CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 22992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 838/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. [OSCURATO:PERSONA], che si dichiarano antistatari, elettivamente domiciliato, come da procura in calce, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 104, nello studio del primo dei difensori indicati. -ricorrente - e AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio, n. 10, presso il proprio studio legale in quanto patrocinante col proprio ministero. -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, emesso nel procedimento n. 47997/2020 depositato il 25 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre , con atto affidato ad un unico motivo , nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], già curatore del [OSCURATO:PERSONA], in forza di sentenza di fallimento dichiarata inefficace con ordinanza numero 3022 del 2020 di questa Corte, contro il decreto del 25 novembre 2020, con cui il Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, provvedendo sul reclamo spiegato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 26 della legge fallimentare,avverso il decreto del giudice delegato del 27 maggio 2020, con il quale si invitava il curatore a depositare il rendiconto, lo dichiarava improcedibile, dal momento che la procedura fallimentare era stata medio tempore chiusa con decreto collegiale del 20 novembre 2020,e disponeva la compensazione delle spese di lite. 2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. 3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 15 giugno2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. 4.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conl’unico motivo si lamenta la violazione de gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,perché la chiusura del fallimento, se aveva determinato l'improcedibilità sopravvenuta del reclamo, non aveva, tuttavia, eliminato le ragioni di inammissibilità genetica, né di manifesta infondatezza, in relazione alle quali il Tribunale avrebbe dovuto valutare la soccombenza virtuale e provvedere sulle spese; la Corte costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018, n.77, aveva affermato l'obbligo di motivare la decisione di compensare le spese di lite e che tale obbligo discendeva dall'art. 111, sesto comma, Cost.; anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione non aveva esitato a negare la sussistenza di una assoluta discrezionalità del giudice di merito e la conseguente insindacabilità della pronuncia sulla compensazione delle spese. 2. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità spiegata dalla controricorrente in ragione del difetto di autosuff icienza del ricorso proposto, dal momento che dalla narrativa di esso emergono gli elementi necessari alla ricostruzione della peraltro elementare vicenda processuale nei suoi aspetti rilevanti: i.e.nello svolgersi di una procedura di reclamo proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con il Torregiani, conclusasi con dichiarazione di improcedibilità e compensazione di spese. 3.Il ricorso è fondato. 3.1 Premesso che la giurisprudenza di questa Corte ammette il ricorso straordinario per cassazione con riguardo alla pronuncia sulle spese disposta in applicazione degli articoli 91-92 c.p.c. e non altrimenti impugnabile (cfr. tra le altreCass., 20 gennaio 2022, n. 1799 , per il caso di condanna alle spese resa nell’ambito del procedimento per la nomina giudiziale di un amministratore di condominio), è agevole osservare che il provvedimento impugnato, nel dichiarare improcedibile il reclamo proposto dal curatore fallimentare, in ragione della già intervenuta pronuncia di chiusura del fallimento, ha dichiarato la compensazione delle spese di lite, omettendo qualunque motivazione al riguardo. Né ha bisogno di essere rammentato che, al di fuori dell’ipotesi di reciproca soccombenza, il giudice può disporre la compensazione nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ed altresì, all’esito di Corte cost. numero 77 del 2018, anche «qualorasussistano altri analoghi gravi ed eccezionali ragioni ». Si è su tali basi più volte ribadito che, in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (tra le tante,di recente, Cass., 24 gennaio 2022, n. 1950 ). Principio, quello che precede, che il Tribunale, con il decreto impugnato, ha violato.4. In conclusio ne, il decreto impugnato va cassato e, non sussistendo i presupposti per la cassazione sostitutiva, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, che si atterrà al principio dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la