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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 27564/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 13157-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 14 SC B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualita' di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, PIAllA 2020 CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI1708 CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 233/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 24/03/2017 r.g.n. 1126/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. n. 13157/2017 RILEVATO che la Corte di Appello di Messina, con sentenza pubblicata il 24.3.2017, ha accolto parzialmente il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 2033/2014, resa il 20.6.2014, con la quale era stata accolta la domanda del lavoratore diretta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive asseritamente spettanti a titolo di lavoro straordinario, festività, ferie, permessi non goduti e TFR, per l'attività prestata, ininterrottamente, dal gennaio 1976 sino al giugno 2005, alle dipendenze del Cavallaro, con mansioni di barista; che, pertanto, la Corte di merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Russo, della somma di Euro 71.790,64, oltre interessi e rivalutazione sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo; che per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; a imiro Co tre lavoratorijiidicatrnon h svolto vità di siva; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si denunzia: 1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., e si deduce la sussistenza di un unico rapporto di lavoro intercorso con [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.1.2005, mentre la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che fossero intercorsi due distinti rapporti di lavoro, il primo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24.9.1984, ed il secondo dal 5.12.1984 al 5.1.2005 e che, conseguentemente, dovesse applicarsi la prescrizione per tutte le pretese nascenti dal rapporto conclusosi nel settembre del 1984; 2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per omessa motivazione in ordine alla configurazione del rapporto di cui si tratta come lavoro a termine, anziché a tempo indeterminato; che il primo motivo non è fondato, avendo la Corte distrettuale analiticamente e do—viziosamente spiegato che dall'istruttoria espletata era emerso inequivocabilmente che, nel caso di specie, si trattava di due distinti rapporti di lavoro (v., in particolare, le pagg. 4-7 della sentenza impugnata) e, ciò premesso, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di legittimità, <<nel caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimP ed efficace, il termine di prescrizione dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione el rapporto, a partire da tale momento, dovendo, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da queste ultime norme espressamente previste (cfr., tra le molte, Cass. nn. 22146/2014; 575/2003); che il secondo motivo è inammissibile perché, nella sostanza, pone una quaestio facti ed è diretto a sollecitare una diversa interpretazione dei contratti di cui si tratta rispetto a quella fornita dalla Corte di merito che, motivatamente, ha reputato che si trattasse di due distinti rapporti a termine, ed altresì per la formulazione non più consona, relativa, all'evidenza, ad un vizio di motivazione non più deducibile con la nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 del codice di rito; che per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato; che le spese - liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore, del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria - seguono la soccombenza;che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per compenso professionale ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 22 settembre 2020 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 13157-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 14 SC B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualita' di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, PIAllA 2020 CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI1708 CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 233/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 24/03/2017 r.g.n. 1126/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 13157/2017 RILEVATO che la Corte di Appello di Messina, con sentenza pubblicata il 24.3.2017, ha accolto parzialmente il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 2033/2014, resa il 20.6.2014, con la quale era stata accolta la domanda del lavoratore diretta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive asseritamente spettanti a titolo di lavoro straordinario, festività, ferie, permessi non goduti e TFR, per l'attività prestata, ininterrottamente, dal gennaio 1976 sino al giugno 2005, alle dipendenze del Cavallaro, con mansioni di barista; che, pertanto, la Corte di merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Russo, della somma di Euro 71.790,64, oltre interessi e rivalutazione sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo; che per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; a imiro Co tre lavoratorijiidicatrnon h svolto vità di siva; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si denunzia: 1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., e si deduce la sussistenza di un unico rapporto di lavoro intercorso con [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.1.2005, mentre la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che fossero intercorsi due distinti rapporti di lavoro, il primo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24.9.1984, ed il secondo dal 5.12.1984 al 5.1.2005 e che, conseguentemente, dovesse applicarsi la prescrizione per tutte le pretese nascenti dal rapporto conclusosi nel settembre del 1984; 2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per omessa motivazione in ordine alla configurazione del rapporto di cui si tratta come lavoro a termine, anziché a tempo indeterminato; che il primo motivo non è fondato, avendo la Corte distrettuale analiticamente e do—viziosamente spiegato che dall'istruttoria espletata era emerso inequivocabilmente che, nel caso di specie, si trattava di due distinti rapporti di lavoro (v., in particolare, le pagg. 4-7 della sentenza impugnata) e, ciò premesso, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di legittimità, <<nel caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimP ed efficace, il termine di prescrizione dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione el rapporto, a partire da tale momento, dovendo, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da queste ultime norme espressamente previste (cfr., tra le molte, Cass. nn. 22146/2014; 575/2003); che il secondo motivo è inammissibile perché, nella sostanza, pone una quaestio facti ed è diretto a sollecitare una diversa interpretazione dei contratti di cui si tratta rispetto a quella fornita dalla Corte di merito che, motivatamente, ha reputato che si trattasse di due distinti rapporti a termine, ed altresì per la formulazione non più consona, relativa, all'evidenza, ad un vizio di motivazione non più deducibile con la nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 del codice di rito; che per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato; che le spese - liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore, del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria - seguono la soccombenza;che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per compenso professionale ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 22 settembre 2020 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]