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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19169/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro, con ordinanza in data 9 novembre 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale datata 20-10-2023, che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di ricettazione ed estorsione in concorso allo stesso contestati.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Vetrano, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione al giudizio di gravità indiziaria, alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità ed adeguatezza della misura in atto; si esponeva, in primo luogo, che era stata formulata l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per omessa valutazione da parte del G.I.P. di Catanzaro dei requisiti previsti dall'art. 291 cod.proc.pen. poiché era stata ricalcata pedissequamente la , richiesta cautelare e si era fatto ricorso a .mere formule di stile ed a concetti tautologici; tale motivazione acritica era stata nuovamente ripresa dal tribunale del riesame; quanto alla partecipazione del ricorrente all'episodio estorsivo, erano stati disattesi gli elementi specifici forniti dalla difesa, con i quali si era dedotto che le dichiarazioni della p.o.

Donato e le risultanze dei sistemi di video sorveglianza, davano soltanto atto dell'avvenuto furto della vettura e del successivo ritrovamento grazie all'intermediazione del Grande; tuttavia, mancava qualsiasi dimostrazione del concorso del Merante nella condotta estorsiva, come poteva anche ricavarsi dall'importo della somma ricevuta dal ricorrente, pari a soli 20 C , mancava qualsiasi minaccia anche implicita e qualsiasi pressione nei confronti della vittima.

Si esponeva ancora che la consegna del denaro era stata già spiegata dal ricorrente, in sede di interrogatorio di garanzia, come ricompensa per un passaggio presso il distributore di benzina senza alcun concorso punibile nel fatto; mancava anche qualsiasi elemento per affermare la gravità indiziaria in reazione al delitto di ricettazione di cui al capo f), non sussistendo prova della consapevolezza dell'origine delittuosa del bene ed anche dell'avvenuta ricezione del mezzo da parte di Merante, con conseguente manifesta illogicità della motivazione del giudice del riesame; - illogicità della motivazione quanto alle esigenze cautelari posto che il pericolo di recidiva non poteva desumersi dalle modalità della condotta mai sintomatica di professionalità mentre, quanto ai precedenti, avrebbe dovuto tenersi conto della lontananza nel tempo degli stessi; inadeguata era anche la motivazione riferita alla necessità di applicare la custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea ad assicurare il pericolo di reiterazione, dovendosi ritenere viziata l'argomentazione della insufficienza degli arresti domiciliari, anche con sistemi di controllo, a prevenire detto pericolo di reiterazione; peraltro, era stata anche dedotta la possibilità di applicazione degli arresti domiciliari in abitazione differente da quella familiare ed in diverso comune, circostanza questa idonea ad assicurare la recisione dei legami con il contesto criminale di inserimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso relativi alla assenza di autonoma valutazione appaiono manifestamente infondati posto che l'ordinanza impugnata, ed ancora prima quella del giudice delle indagini preliminari, hanno confutato l'argomento difensivo esprimendo la proprie argomentazioni sia in ordine alla gravità degli indizi che alle esigenze cautelari rispetto alla richiesta del pubblico ministero.

2. Le doglianze relative alla gravità indiziaria appaiono avanzate per aspetti non proponibili in sede di controllo di legittimità e devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili.

Ed invero va ricordato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01).

E nel caso di specie, il tribunale del riesame, con motivazione priva dei denunciati vizi, ha proprio sottolineato come la gravità indiziaria a carico del Merante, per entrambi i reati contestati di estorsione e ricettazione, si ricavi dalle prime dichiarazioni della persona offesa e dal contenuto delle videoregistrazioni dalle quali emergeva che il ricorrente aveva partecipato a quei due incontri nel corso dei quali la vittima aveva, prima convenuto, e poi versato, una somma di denaro per ottenere la restituzione del mezzo che gli era stato poco prima rubato.

Denaro che era stato poi diviso tra Merante e Berlingieri, ed il cui pagamento appariva dimostrativo dell'avvenuta ricezione del mezzo rubato e della sua restituzione a seguito di richiesta estorsiva. 2.1 Quanto alle doglianze avanzate in relazione alla dedotta assenza di minaccia o violenza, va ricordato come secondo la costante interpretazione di questa Corte di cassazione integra il delitto di tentata estorsione la condotta dell'autore di una rapina che richieda alla persona offesa il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per la restituzione di quanto illecitamente sottrattole, in quanto colui che sia stato privato illecitamente di un bene conserva il diritto alla restituzione, sicché la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sè, minaccia rilevante ai sensi dell'art.629 cod. pen. (Sez. 2, n. 25213 del 11/04/2019, Rv. 276572 - 01).

Nel caso di specie, l'avvenuto versamento della somma e la restituzione del mezzo, integrano pertanto la fattispecie consumata di estorsione.

3. Il secondo motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; ed invero premesso che il giudice del riesame ha motivato adeguatamente circa la necessità di una misura restrittiva della libertà personale, avuto riguardo al contesto criminale organizzato in cui venivano portati a compimento i fatti, nelle more della trattazione del presente procedimento è stato trasmesso a questa corte di legittimità il provvedimento del G.I.P. di Catanzaro del 15 marzo 2024 che ha applicato la misura degli arresti domiciliari al Merante, così che la questione della adeguatezza della misura disposta può ritenersi assorbita da tale mutata e più lieve condizione cautelare.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,.ed in particolare la sopravvenuta parziale carenza di interesse, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 27 marzo 2024 Il_ [OSCURATO:PERSONA]. li a k Pardo LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro, con ordinanza in data 9 novembre 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale datata 20-10-2023, che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di ricettazione ed estorsione in concorso allo stesso contestati. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Vetrano, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione al giudizio di gravità indiziaria, alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità ed adeguatezza della misura in atto; si esponeva, in primo luogo, che era stata formulata l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per omessa valutazione da parte del G.I.P. di Catanzaro dei requisiti previsti dall'art. 291 cod.proc.pen. poiché era stata ricalcata pedissequamente la , richiesta cautelare e si era fatto ricorso a .mere formule di stile ed a concetti tautologici; tale motivazione acritica era stata nuovamente ripresa dal tribunale del riesame; quanto alla partecipazione del ricorrente all'episodio estorsivo, erano stati disattesi gli elementi specifici forniti dalla difesa, con i quali si era dedotto che le dichiarazioni della p.o. Donato e le risultanze dei sistemi di video sorveglianza, davano soltanto atto dell'avvenuto furto della vettura e del successivo ritrovamento grazie all'intermediazione del Grande; tuttavia, mancava qualsiasi dimostrazione del concorso del Merante nella condotta estorsiva, come poteva anche ricavarsi dall'importo della somma ricevuta dal ricorrente, pari a soli 20 C , mancava qualsiasi minaccia anche implicita e qualsiasi pressione nei confronti della vittima. Si esponeva ancora che la consegna del denaro era stata già spiegata dal ricorrente, in sede di interrogatorio di garanzia, come ricompensa per un passaggio presso il distributore di benzina senza alcun concorso punibile nel fatto; mancava anche qualsiasi elemento per affermare la gravità indiziaria in reazione al delitto di ricettazione di cui al capo f), non sussistendo prova della consapevolezza dell'origine delittuosa del bene ed anche dell'avvenuta ricezione del mezzo da parte di Merante, con conseguente manifesta illogicità della motivazione del giudice del riesame; - illogicità della motivazione quanto alle esigenze cautelari posto che il pericolo di recidiva non poteva desumersi dalle modalità della condotta mai sintomatica di professionalità mentre, quanto ai precedenti, avrebbe dovuto tenersi conto della lontananza nel tempo degli stessi; inadeguata era anche la motivazione riferita alla necessità di applicare la custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea ad assicurare il pericolo di reiterazione, dovendosi ritenere viziata l'argomentazione della insufficienza degli arresti domiciliari, anche con sistemi di controllo, a prevenire detto pericolo di reiterazione; peraltro, era stata anche dedotta la possibilità di applicazione degli arresti domiciliari in abitazione differente da quella familiare ed in diverso comune, circostanza questa idonea ad assicurare la recisione dei legami con il contesto criminale di inserimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso relativi alla assenza di autonoma valutazione appaiono manifestamente infondati posto che l'ordinanza impugnata, ed ancora prima quella del giudice delle indagini preliminari, hanno confutato l'argomento difensivo esprimendo la proprie argomentazioni sia in ordine alla gravità degli indizi che alle esigenze cautelari rispetto alla richiesta del pubblico ministero. 2. Le doglianze relative alla gravità indiziaria appaiono avanzate per aspetti non proponibili in sede di controllo di legittimità e devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili. Ed invero va ricordato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). E nel caso di specie, il tribunale del riesame, con motivazione priva dei denunciati vizi, ha proprio sottolineato come la gravità indiziaria a carico del Merante, per entrambi i reati contestati di estorsione e ricettazione, si ricavi dalle prime dichiarazioni della persona offesa e dal contenuto delle videoregistrazioni dalle quali emergeva che il ricorrente aveva partecipato a quei due incontri nel corso dei quali la vittima aveva, prima convenuto, e poi versato, una somma di denaro per ottenere la restituzione del mezzo che gli era stato poco prima rubato. Denaro che era stato poi diviso tra Merante e Berlingieri, ed il cui pagamento appariva dimostrativo dell'avvenuta ricezione del mezzo rubato e della sua restituzione a seguito di richiesta estorsiva. 2.1 Quanto alle doglianze avanzate in relazione alla dedotta assenza di minaccia o violenza, va ricordato come secondo la costante interpretazione di questa Corte di cassazione integra il delitto di tentata estorsione la condotta dell'autore di una rapina che richieda alla persona offesa il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per la restituzione di quanto illecitamente sottrattole, in quanto colui che sia stato privato illecitamente di un bene conserva il diritto alla restituzione, sicché la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sè, minaccia rilevante ai sensi dell'art.629 cod. pen. (Sez. 2, n. 25213 del 11/04/2019, Rv. 276572 - 01). Nel caso di specie, l'avvenuto versamento della somma e la restituzione del mezzo, integrano pertanto la fattispecie consumata di estorsione. 3. Il secondo motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; ed invero premesso che il giudice del riesame ha motivato adeguatamente circa la necessità di una misura restrittiva della libertà personale, avuto riguardo al contesto criminale organizzato in cui venivano portati a compimento i fatti, nelle more della trattazione del presente procedimento è stato trasmesso a questa corte di legittimità il provvedimento del G.I.P. di Catanzaro del 15 marzo 2024 che ha applicato la misura degli arresti domiciliari al Merante, così che la questione della adeguatezza della misura disposta può ritenersi assorbita da tale mutata e più lieve condizione cautelare. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,.ed in particolare la sopravvenuta parziale carenza di interesse, si determina equitativamente in C 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Roma, 27 marzo 2024 Il_ [OSCURATO:PERSONA]. li a k Pardo LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] DEP
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