CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 28578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13872/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 2988/2020depositata il 18/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. depositò dinnanzi al Tribunale di Treviso ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di conseguire il pagamento delle proprie fatture n. 40 del 30/06/2014 e n. 46 del 31/07/2014 percomplessivi euro 18.300,00, emesse sulla scorta di un contratto stipulato inter partes in data 1°/05/2013. 2. Venne quindi emesso il decreto ingiuntivo in data 22/10/2014, e, in seguito all’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., venne radicata la causa n. 12565/2014 R.G. avanti al Tribunale di Treviso. 3. Quasi contestualmente, in data 24/09/2014, la società [OSCURATO:SOCIETA]. notificò atto di citazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo la risoluzione del sopra citato contratto del 1°/05/2013, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione delle somme in precedenza percepite e al risarcimentodei danni. 4. Nel giudizio così radicato si costituì la società [OSCURATO:SOCIETA]. , contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendo anch’essa, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto, ma per inadempienza dell’attrice [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni cagionatile. 5. Con sentenza n. 375/2018 il Tribunale di Treviso, deliberando sulle due cause riunite: (i)accolse l’opposizione spiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., revocando il decreto ingiuntivo n. 5060/2014; (ii) sulle domande avanzate dall’attrice nella causa di merito, dichiarò risolto il contratto di cui è causa per inadempienza della [OSCURATO:SOCIETA]., condannando quest’ultima alla restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 117.500,00 percepita in corso di contratto, respingendo la domanda attorea di risarcimento danni per euro 83.611,40, nonché tutte le altre domande proposte in via riconvenzionale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Avverso tale pronuncia la società [OSCURATO:SOCIETA]. interpose gravame dinnanzi alla Corte d’Appello di Venezia. 7. Nella resistenza della società [OSCURATO:SOCIETA]., c on sentenza n. 2988/2020del 18/11/2020 la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello, e, per l’effetto, ha confermato la sentenza n. 375/2018 del Tribunale di Treviso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]alla rifusione delle spese del grado. 8. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. p ropone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1453, 1460, 2697 c.c.); ripartizione dell’onere della prova nei giudizi in cui venga dedotta l’eccezione di inadempimento di obbligazioni contrattuali”,lamentando che i giudici di merito hanno errato nell’avere operato un’inversione dell’onere della prova circa la dedotta eccezione di inadempimento delle obbligazioni contrattuali. La ricorrente afferma che era onere della controparteG.[OSCURATO:SOCIETA]. provare l’inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. , nei cui confronti aveva incardinato il giudizio di merito per la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto (di cui ai punti 1 e 3 dell ’ espositiva in fatto che precede), nonché aveva resistito quale attore opponente nel giudizio monitorio avente ad oggetto il pagamento delle fatture emesse da Kioo, sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460, 2° comma, c.c. 2. Il motivo è infondato . La sentenza gravata è conforme al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del suo diritto,limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento. 2.1Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l’adempimento, ove sollevi l’eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., sarà onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l’onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione. (Fattispecie in tema di mancato esame, da parte del giudice del merito, delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio da cui emergeva l’inesatto adempimento del creditore agente, dedotto dal debitore a fondamento della “exceptio inadimplenti contractus ”) (v. Cass., sez. 6-3, ord. 11/02/2021, n. 3587. E già Cass., sez. III, sent. 28/01/2002, n. 982; Cass., Sez. Un., sent.30/10/2001, n. 13533 ). 2.2Orbene, nella specie, avendo la società G.D. D origo s .p.a., nel giudizio conseguente all’azione monitoria, formulato l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., la prova dell’adempimento spetta a colui contro il quale è sollevata l’eccezione ( nel caso la società K ioo s .r.l. ) , in conformità con il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il debitore convenuto che si avvalga dell’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, essendo il creditore agente a dover dimostrare di avere correttamente adempiuto (Cass. , Sez. II, sent. 15/04/2014, n. 8736). 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. (Art. 112 c.p.c.). Divieto di sollevare d’ufficio eccezioni di merito riservate alle parti.(Artt. 1441, 1460, 2697 c.c.): A carico dell ’ eccipiente l ’ onere della prova dell’inefficacia dei fatti su cui l’eccezione si fonda”, lamentando che la Corte territoriale ha errato nell’affermare che, a fronte della sostanziale irrilevanza dell’attività svolta dalla ricorrente, la medesima avrebbe dovuto dimostrare di aver osservato le regole dell’arte e di essersi conformata ai protocolli. La ricorrente sostiene di essersi conformata ai protocolli e che fornire la prova di aver usato la “ massima diligenza professionale ” è prova ardua. Sostanzialmente, la Corte territoriale, a fronte di contestazioni inesistenti circa lo svolgimento delle attività con diligenza, si è limitata ad affermare d’ufficio che la ricorrente non avrebbe assolto l’obbligo. 4. Il motivo è infondato. Nell ’ impugnata sentenza la c orte di merito ha confermato integralmente lasentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Infatti, sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno accertato che Kioo non risulta aver adempiuto alle obbligazioni contrattuali poste a suo carico, sicché tale inadempimento (sostanzialmente grave in quanto tradottosi nella mancata effettuazione delle attività consulenziali e di collaborazione minime previste dal contratto), ha giustificato la risoluzione del rapporto da parte di Dorigo. Essendo stato il gravame esperito dalla odierna ricorrente contro sentenza resa in prime cure in data 09/02/2018 (come risulta sia dalla sentenza che dal ricorso), l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4.1Siffatta circostanza determina l’applicazione “ ratione temporis ” dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “ doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra un’ipotesi di inammissibilità, in parte qua , del ricorso, con riferimento alle censure riconducibili, nella sostanza, all’art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo. 5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (artt. 274 c.p.c., 1460 e 2697 c.c.). Illegittimità del mancato pagamento di fatture emesse per prestazioni effettuate in periodi precedenti alla richiesta di risoluzione contrattuale”, lamentando che la Corte territoriale ha errato nell’affermare che il rifiuto della società controricorrente di effettuare il pagamento delle fatture risultava legittimo ai sensi dell’art. 1460 c.c., chiedendo alla Suprema Corte di confermare il provvedimento monitorio nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo. 6. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità , “ In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l’adempimento, ove sollevi l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l’onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione” (così Cass., sez. 6- 3, ord. 11/02/2021, n. 3587 , cit.). N el caso di domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ove la controparte invochi l’eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria dei comportamenti di entrambe le parti onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati ed apprezzarne l’effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto ed alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti (così Cass., sez. II, sent. 28/03/2001, n. 4529; conformi Cass., sez. II, sent. 15/04/2014, n. 8736; Cass., sez. lav., sent. 16/05/2006, n. 11430:«Il giudice, ove venga proposta dalla parte l’eccezione “ inadimplenti non est adimplendum”, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 cod. civ., deve ritenersi che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460, secondo comma, cod. civ. Tale valutazione rientra nei compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria»; Cass., sez. III, sent. 26/01/2006, n. 1690, secondo la quale non incorre in alcuna contraddizione il giudice di meritoche apprezzi un comportamento di inadempimento come contrario a buona fede ai fini di giustificare un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e poi lo consideri di scarsa importanza ai fini di un’azione di risoluzione del contratto per inadempimento. Infatti, i due piani di valutazione sono del tutto diversi. 6.1Ai fini della valutazione prevista dall’art. 1460 cod. civ. l’inadempimento della parte viene valutato solo nell’ottica della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di considerarlo o meno giustificato in dipendenza dell’inadempimento dell’altra. Tale valutazione si esprime in un confronto fra i due inadempimenti e non nell’oggettiva valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia per il fatto che le prestazioni corrispettive inadempiute dovessero eseguirsi in tempi diversi (art. 1460, primo comma, cod. civ.), sia perché uno degli inadempimenti non appaia conforme a buona fede. Il piano di valutazione supposto dall ’ art.1455 cod. civ. in ordine alla non scarsa importanza dell’inadempimento quale fatto giustificativo della risoluzione del contratto è, invece, del tutto diverso, giacché non è funzionale all’apprezzamento della realizzazione del sinallagma contrattuale, ma del suo scioglimento, e l ’ inadempimento viene valutato non comparativamente alla condotta dell’altra parte, bensì nel suo significato oggettivo di impedimento alla realizzazione del sinallagma stesso. 7. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, art. 1458 c.c. (effetti della risoluzione contrattuale ed erroneità della condanna alla restituzione di quanto percepito) e art. 2697 c.c.”,lamentando che la Corte territoriale, pur dando atto che nella specie si tratta di contratto a prestazioni continuative e periodiche, ha errato nel sostenere che “la fattispecie dell’art. 1458, comma primo, c.c. si realizza in quei contratti in cui l’esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. L ’ esecuzione di dette prestazioni attua, progressivamente, l’equilibrio contrattuale senza che si renda necessaria alcuna restituzione (Cass. 10383/1998; Cass.7169/1995; in motivazione, Cass. 7165/1999). Tuttavia, per principio generale, la disposizione del secondo comma dell’art. 1458 c.c. è invocabile solo se le prestazioni già eseguite abbiano pienamente soddisfatto le ragioni del creditore e risultino conformi al contenuto del contratto (Cass. 10383/1998; Cass. 2753/1989; Cass. 7169/1995; Cass. 1566/1971; Cass. 2632/1966). Solo in tal caso non vi è alcun motivo per travolgere l’intero rapporto anche per la parte regolarmente adempiuta.Il tutto non può essere affermato nel caso in esame ove, infatti, alcuna prestazione contrattuale risulta svolta da Kioo a favore di Dorigo che, per contro, aveva invece effettuato i pagamenti che quindi possono ritenersi, come correttamente deciso dal primo giudice, travolti con la risoluzione per inadempimento (Cass. n.26862 del 22 ottobre 2019)” (così a p. 10, punto vi, della sentenza). La ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia applicato la disciplina dei contratti di durata nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, nei quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Da ciò conseguirebbe l’assenza del diritto in capo alla resistente di ottenere la restituzione delle somme già corrisposte in adempimento alle obbligazioni contrattuali, a fronte dell’assenza di qualsivoglia qualificata controprestazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. 8. Il motivo è inammissibile . In violazione dell ’ art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c., la ricorrente non riporta nel ricorso la parte di interesse posta a sostegno della censura. In particolare, la ricorrente fa riferimento (a p. 20, 1° §, del ricorso) a fatture da essa regolarmente pagate, e di avere per parte propria eseguito le prestazioni dedotte in contratto, senza che venga fornita l’indicazione di tali fatture, nè la relativa localizzazione, e cioè il “quando” e “dove” esse siano state prodotte, e senza che venga fornita la prova dell’attività svolta in favore della Dorigo. 9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio; artt. da 2222 a 2227 c.c. (obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato; illegittima reiezione della domanda risarcitoria del consulente) e art.2697 c.c.”, lamentando che i giudici di merito hanno errato nell’escludere il risarcimento dei danni a favore della ricorrente, sull’errata ripartizione dell’onere della prova e sulla asserita mancanza di dimostrazione della ricorrente di avere rispettato il contratto con lo svolgimento delle attività alle quali si era obbligata. Lamentache, a fronte della qualificazione di obbligazioni di mezzi (e non di risultato) dedotta in contratto e accertata dal giudice di primo grado, la censura di controparte avrebbe senso solo se si trattasse di obbligazione di risultato, laddove nella specie trattasi di obbligazione di mezzi. Deduce che nell’impugnata sentenza la corte di merito, oltre ai primi quattro motivi d’appello, ha ritenuto infondato anche quello successivo( erroneamente ha definito come “sesto”, tratttandosi in realtà del quinto) avente ad oggetto la censura mossa alla reiezione da parte del Tribunale di Treviso della domanda avanzata in via riconvenzionale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione del contratto per inadempimento del consulente. Si duole che la corte di merito abbia confermato sul punto la decisione del giudice di prime cure , basandosi anch’essa su un’erronea ripartizione dell ’ onere della prova , in ragione della ravvisata manca ta dimostrazione da parte della Kioo di aver e adempiuto il contratto. Lamenta che l’inadempimento imputatole da controparte avrebbe rilevanza soltanto in presenza di un’obbligazione di risultato, laddove controparte non ha impugnato la sentenza di 1° grado là dove il tribunale ha definito l’obbligazione in questione come “di mezzi”, e nongià “ di risultato ” , e il giudice del gravame ha invero ribadito che trattasi in effetti di “obbligazione di mezzi”. 10.Il motivo è infondato, anche se deve parzialmente correggersi la motivazione dell’impugnata sentenza. I profili da esaminare sono due: (i) la diligenza qualificata del professionista; (ii) la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato. 10.1Quanto al primo profilo, va ribadito il principio affermato da questa Corte in base al quale il professionista (come del pari l’imprenditore) è tenuto all ’ esecuzione del contratto di prestazione d ’ opera professionale secondo i canoni della diliigenza qualificata di cui al combinato disposto degli artt. 1176, 2° co., e 2236 c.c. e della buona fede oggettiva o correttezza, la quale (oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto)è (anche) criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (v., con riferimento, alla prestazione dell ’ avvocato, Cass., 6/5/2020, n. 8494). 10.2Si è al riguardo precisato che l’art. 1176, 2° co., c.c. delinea il modello astratto di condotta cui il debitore qualificato è tenuto per l’adempimento della prestazione dovuta, con impiego dell’adeguato sforzo tecnico e delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata. Si è al riguardo posto in rilievo come la diligenza (che, come sottolineato anche in dottrina, si specifica nei profili della cura, della cautela, della perizia e della legalità, la perizia in particolare sostanziandosi nell’impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell’attività esercitata, con l’uso degli strumenti normalmente adeguati, ossia con l’uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione all’assunta obbligazione, nel tipo di attività professionale o imprenditoriale in cui rientra la prestazione dovuta: v. Cass., 31/5/2006, n. 12995, nonché, da ultimo, Cass., 15/6/2018, n. 15732 e Cass., 29/8/2019, n. 21775 ) debba valutarsi avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, 2° co., c.c.), va al riguardo peraltro precisato che la detta normalità deve essere valutata in ragione della diligenza media richiesta ai sensi dell’art. 1176, 2° co., c.c. dalla specifica natura e dalle peculiarità dell’attività esercitata (cfr., da ultimo, Cass., 15/6/2018, n. 15732 e Cass., 29/8/2019, n. 21775 ). A tale stregua, se l ’ impegno dal medesimo dovuto si profila superiore a quello del comune debitore, esso va viceversa considerato come corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale esercitata, giacché il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità. Al professionista, e a fortiori allo specialista, è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi. Ai diversi gradi di specializzazione corrispondono infatti diversi gradi di perizia. Può allora distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata, giacché chi assume un’obbligazione nella qualità di specialista, o un’obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria (cfr., con riferimento alla diligenza professionale del medico c.d. “strutturato”, Cass., 13/4/2007, n. 8826. Cfr. altresì, da ultimo, Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass., 15/6/2018, n. 15732). La difficoltà dell’intervento e la diligenza del professionista vanno dunque valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicché il medesimo deve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all’ausilio di un consulto (se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo); e, da altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative financo consigliando al committente, se manca l’urgenza di intervenire, di rivolgersi ad altro professionista (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 5/7/2004, n. 12273. V. anche Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 16/5/2000, n. 6318). Anche per il migliore specialista del settore il giudizio di normalità va invero calibrato avuto riguardo alle strutture tecniche con cui è chiamato a prestare la propria opera professionale. E lo spostamento verso l’alto della soglia di normalità del comportamento diligente dovuto determina la corrispondente diversa considerazione del grado di tenuità della colpa (cfr. Cass., 7/8/1982, n. 4437), con corrispondente preclusione della prestazione specialistica al professionista che specializzato non è (cfr. Cass., 5/7/2004, n. 12273; Cass., 2428/90). Va allora ribadito che in ragione della specifica natura e della peculiarità dell’attività esercitata (cfr. Cass., 20/7/2005, n. 15255; Cass., 8/2/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003, n. 15789; Cass., 28/11/2001, n. 15124; Cass., 21/6/1983, n. 4245) il professionista (…) è tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell’opera affidatagli, dovendo adottare (anche) tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l’esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto. Le obbligazioni professionali sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il conferente l’incarico e i terzi fanno affidamento, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato. Affidamento tanto più accentuato, in vista dell’esito positivo nel caso concreto conseguibile, quanto maggiore è la specializzazione del professionista (nonché la qualità organizzativa, materiale e tecnica della struttura operativa di cui si avvale). Come questa Corte ha avuto modo di precisare, la responsabilità del professionista deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918), in ragione della violazione della misura della dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell’art. 1176, 2° co., c.c. adeguata alla natura dell’attività esercitata e alle circostanze concrete del caso (così Cass., sez. III, ord. 6/5/2020, n. 8496. E, conformemente, già Cass., 6/5/2012, n. 16254; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297;Cass., 21/6/2004, n. 11488). 10.3Quanto alla distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha avuto modo di affermare che priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista è la distinzione fra le c.d. obbligazioni di mezzi e le c.d.obbligazioni di risultato (v. Cass., Sez. Un., sent. 28/7/2005, n. 15781; e, conformemente, Cass., Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 20/12/2013, n. 28575 ). 10.4Orbene, correttta nei suindicati termini la motivazione, va osservato che nell’impugnata sentenza dei suindicati principi la Corte di merito ha fatto invero sostanzialmente corretta applicazione là dove ha affermato che la d istinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato non può mettere in discussione l’unità concettuale dell’obbligazione considerando che qualunque obbligazione si risolve in una condotta funzionale alla produzione di un risultato utile al creditore. Qualunque obbligazione, infatti, è sempre finalizzata a riversare nella sfera giuridica del creditore un’utilitas oggettivamente apprezzabile”(così a p. 6, punto v, della motivazione) . Per poi pervenire a concludere, all’esito di accertamento di fatto compiuto in esplicazione dei propri poteri, che nella specie l’odierna ricorrente e allora appellante non ha invero fornito “alcuna prova e allegazione”in ordine all’osservanza da parte sua delle “ regole dell ’ arte e di essersi conformato [ recte , conformata] ai protocolli dell’attività”. 10.5Al riguardo, va ulteriormente osservato, a fortioril’odierna ricorrente e allora appellante non ha assolto all’onere probatorio su di essa incombente in ordine all’avere improntato la propria condotta alla diligenza e perizia professionale adeguata allo standard professionale della sua categoria, e di avere nella specie mantenuto il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell’opera affidatale, con adozione di tutte le misure e cautele necessarie e idonee per l’esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e abilità tecnica nel caso concreto richiesto, e su cui controparte aveva fatto legittimamente affidamento (Cass., sez. III, sent. 25/09/2012, n. 16254). 11. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della cont