Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04985/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 89/2025proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoSalvatore Barresi; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato dall’amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiStefano Nobile e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Oggetto: assicurazione r.c.a. -massimale.

N.R.G.: 89/25 Camera di consiglio del 3 marzo 2026 avverso la sentenza della Corte d’appello diCaltanissetta 21 ottobre 2024 n. 385; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2026dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte - rilevato che sulla questione di diritto sollevata dal la società ricorrente si era manifestato un contrasto in seno a questa Sezione fra la sentenza n. 19425 del 2022 e la sentenza n. 9936 del 2024e che esse sono le uniche decisioni che l’hanno esaminata, mentre nessun’altra decisione della Sezione risulta averlo fatto e che particolarmente non lo aveva fatto a suo tempo Cass. (ord.) n. 25949 del 2023; - ritenuto che la suddetta questione è di particolare importanza e considerato che il provvedimento presidenziale di rigetto dell’istanza di rimessione alle Sezioni Unitenon osta – ferma la valutazione d i esclusione della necessità dell’intervento delle stesse – a che si proceda ad una nuova fissazione in udienza pubblicaper dirimere il suddetto contrasto; P.q.m. rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per la sua fissazione in pubblica udienza.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 89/2025proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoSalvatore Barresi; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato dall’amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiStefano Nobile e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Oggetto: assicurazione r.c.a. -massimale. N.R.G.: 89/25 Camera di consiglio del 3 marzo 2026 avverso la sentenza della Corte d’appello diCaltanissetta 21 ottobre 2024 n. 385; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2026dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte - rilevato che sulla questione di diritto sollevata dal la società ricorrente si era manifestato un contrasto in seno a questa Sezione fra la sentenza n. 19425 del 2022 e la sentenza n. 9936 del 2024e che esse sono le uniche decisioni che l’hanno esaminata, mentre nessun’altra decisione della Sezione risulta averlo fatto e che particolarmente non lo aveva fatto a suo tempo Cass. (ord.) n. 25949 del 2023; - ritenuto che la suddetta questione è di particolare importanza e considerato che il provvedimento presidenziale di rigetto dell’istanza di rimessione alle Sezioni Unitenon osta – ferma la valutazione d i esclusione della necessità dell’intervento delle stesse – a che si proceda ad una nuova fissazione in udienza pubblicaper dirimere il suddetto contrasto; P.q.m. rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per la sua fissazione in pubblica udienza. Roma,
Sentenza Cassazione n. 04985/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris