CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 18349/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] n. 6, in personadei commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. StefanoAmbrosini, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, allaPiazza G. Mazzini n. 27, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata incalce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studioelettivamente domicilia in Roma, alla via XX Settembre n. 98/G.- controricorrente -cui è stato abbinato quello successivo proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27884/2015Numero sezionale 2315/2022Numero di raccolta generale 18349/2022Data pubblicazione 07/06/2022CESCHIA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata incalce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamentedomicilia in Roma, alla via XX Settembre n. 98/G.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 6, in personadei commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. StefanoAmbrosini, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- intimata -avverso il decreto, n. cronol. 4401/2015, del [OSCURATO:PERSONA] depositato indata [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 03/06/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 23 ottobre 2015, ha parzialmenteaccolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'ammissione allostato passivo di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] alcuni crediti vantati - saldo t.f.r. ed indennità supplementare aggiuntiva exaccordo interconfederale del 27 aprile 1995 - in virtù del rapporto di lavoro da luiintrattenuto, dall’1 marzo 2001 al 15 gennaio 2009, con la società che lo avevaassunto con la qualifica di dirigente.1.1. Per ciò che in questa sede ancora rileva, il giudice del merito, premessoche non risultava contestata l’applicazione dell’accordo interconfederale predetto eche il rapporto si era risolto dopo la messa in A.S. della compagnia aerea, a seguitodella chiusura dell'attività produttiva, ha ritenuto sussistente il credito per indennitàsupplementare aggiuntiva, riconosciuto nella misura di € 140.559,90 e calcolato inbase all’importo effettivamente percepito dal dipendente in busta paga e non aquello lordo, ammettendolo col privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., manegandogli la pure invocata prededuzione.2. Il decreto è stato impugnato con autonomi ricorsi per cassazione dall'A.S. diAlitalia, che ha formulato un motivo, resistito con controricorso, dal [OSCURATO:PERSONA], e daNumero registro generale 27884/2015Numero sezionale 2315/2022Numero di raccolta generale 18349/2022Data pubblicazione 07/06/2022quest’ultimo, che ha svolto due motivi, cui non ha controdedotto l’A.S. di [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va disposta la riunione delle due, autonomeimpugnazioni, giusta la previsione di cui all’art. 335 cod. proc. civ..2. L’unico motivo formulato dall’A.S. di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la «Violazione e falsaapplicazione dell’accordo interconfederale del 27.4.1995 (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.». Si assume che, nella specie, non ricorrono i presupposti richiestidall’accordo sopra citato per il riconoscimento della richiesta indennità, posto che: i)la vicenda [OSCURATO:PERSONA] è stata oggetto della specifica disciplina di cui al d.l. n. 134 del2008 (cd. decreto [OSCURATO:PERSONA]), convertito dalla legge n. 166 del 2008, sicché «talelegge speciale disciplina una procedura distinta e diversa dalla procedura diamministrazione straordinaria di cui alla legge n. 96/1979. La cessazione delrapporto di lavoro dell’opponente non si colloca, quindi, all’interno di una delleprocedure tassativamente previste dalle leggi richiamate dall’accordo»; ii) manca lospecifico richiamo alla procedura quale motivo della risoluzione del rapporto dilavoro, essendo stato motivato il recesso dalla “chiusura dell’azienda”, comeindicato nella lettera di licenziamento del 15 gennaio 2009; iii) erroneamente iltribunale ha ritenuto non necessaria la prova dello stato di disoccupazione deldirigente, così implicitamente negando che l’indennità supplementare di cui sidiscute abbia natura risarcitoria e spetti solamente nel caso in cui il dirigente vengaa trovarsi, a seguito del recesso, in stato di disoccupazione (mai allegato, ancorprima che dimostrato, dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, in forza del peculiaremeccanismo di cui al d.l. n. 347 del 2003, come modificato dal d.l. n. 134 del 2008e dalla sua relativa legge di conversione, era transitato alle dipendenze dell’impresasubentrante nell’esercizio del servizio).2.1. Una siffatta doglianza si rivela complessivamente inammissibile ex art.360-bis, n. 1, cod. proc. civ.2.2. Invero, il tribunale ha dato atto che non era stata contestata l'applicabilitàdell'accordo interconfederale del 27 aprile 1995, - riferibile ancheall'amministrazione straordinaria dell'[OSCURATO:PERSONA], per effetto della trasfusionedella relativa disciplina nel d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (come modificato dal d.l. 23dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39 e dal d.l. 28agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166) - e che ilCeschia, assunto l’1 marzo 2001 con la qualifica di dirigente e con rapporto diNumero registro generale 27884/2015Numero sezionale 2315/2022Numero di raccolta generale 18349/2022Data pubblicazione 07/06/2022lavoro soggetto alla disciplina del CCNL per i dirigenti dell'industria, era statolicenziato a seguito della chiusura dell'attività produttiva dell'azienda, collocata inamministrazione straordinaria, il 15 gennaio 2009.2.2.1. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che costituisce indirizzoermeneutico ormai ampiamente consolidato quello secondo cui l'indennitàsupplementare al trattamento di fine rapporto, prevista dall'accordointerconfederale del 27 aprile 1995, deve essere riconosciuta al dipendente nel casoin cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione,riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non risultando necessario che adesso consegua un'effettiva cesura nel rapporto di lavoro e che il dipendente versi,pertanto, in uno stato di disoccupazione (cfr., ex multis, Cass. n. 7068 del 2022;Cass. n. 25061 del 2021; Cass. n. 19378 del 2021; Cass. nn. 13208-13210 del2021; Cass. nn. 1263-12565 del 2021; Cass. nn. 5316-5319 del 2021; Cass. n.986 del 2021; Cass. n. 3442 del 2020; Cass. n. 24355 del 2019, con cui è statacassata la pronuncia di merito che aveva negato l'emolumento in presenza di unlicenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., posta in amministrazionestraordinaria, seguito da riassunzione ad opera del cessionario, quale specialemodalità di trasferimento del lavoratore ex art. 5, comma 2-ter, del d.l. n. 347 del2003). Premesso che l'indennità in questione fa riferimento «a casi speciali, ai casi,cioè, in cui l'assetto aziendale, per le varie causali indicate, viene radicalmentemodificato così da coinvolgere una pluralità di dirigenti della stessa impresa, conconseguente necessità di sopperire alle relative emergenze occupazionali, giacché[…] i dirigenti non rientrano nell'ambito di operatività né della cassa integrazione nédell'indennità di mobilità» (cfr. Cass. n. 142 del 2019), è stato chiarito che, ai finidel riconoscimento della stessa, «ciò che rileva, sul piano del diritto, è l'effettivaragione del recesso datoriale e il rapporto di derivazione causale di esso rispettoalle fattispecie (ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale)individuate dall'accordo, al di là della motivazione che il datore di lavoro abbiaformalmente adottato» (cfr. Cass. n. 86 del 2019). Pertanto, il dirigente licenziato aseguito di ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinariache intenda far valere il diritto all'indennità supplementare è tenuto a provaresoltanto che il recesso del datore di lavoro ha avuto causa concreta nella situazionedi crisi aziendale, e non anche che lo stesso non è stato seguito dalla riassunzione,né di trovarsi in stato di disoccupazione, configurandosi la mancata ricollocazionecome un fatto impeditivo della pretesa azionata, la cui allegazione e prova sono aNumero registro generale 27884/2015Numero sezionale 2315/2022Numero di raccolta generale 18349/2022Data pubblicazione 07/06/2022carico della procedura (cfr., ex aliis, Cass. n. 7068 del 2022; Cass. n. 25061 del2021; Cass. n. 17159 del 2020; Cass. n. 142 del 2019).2.2.2. Tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questasede, - non offrendo le argomentazioni della censura in esame elementi idonei arimeditarli - risultano correttamente applicati nel decreto impugnato, il quale, comesi è già anticipato, ha rimarcato che: i) il [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto a tempoindeterminato da [OSCURATO:PERSONA] con la qualifica di dirigente; ii) il rapporto di lavoro erasoggetto al CCNL per i dirigenti dell'industria; iii) la società era stata posta inamministrazione straordinaria; iv) il rapporto era stato unilateralmente risolto dalcommissario straordinario «a seguito della chiusura dell'attività produttivadell'azienda collocata in amministrazione straordinaria»; v) la prova di talicircostanze fosse sufficiente ai fini del riconoscimento dell'indennità supplementare,non occorrendo anche quella di un'effettiva cesura del rapporto di lavoro, e cioèdella mancata ricollocazione del dipendente nell'ambito della medesima proceduradi amministrazione straordinaria.2.3. l’A.S. di [OSCURATO:PERSONA], peraltro, nemmeno ha adeguatamente specificato se, edin qual modo, abbia documentato e provato, nel corso del giudizio di merito, che lachiusura dell'azienda da parte del C.G. non è stata determinata dalla crisi aziendaleche ha portato alla messa in A.S. di [OSCURATO:PERSONA] (circostanza data per pacifica daltribunale e che, peraltro, si potrebbe ritenere appartenente al notorio), né potendoun tale fatto decisivo desumersi unicamente dalla motivazione dell'atto dilicenziamento (cfr. Cass. n. 86 del 2019, a tenore della quale l'indennitàsupplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di aziendadall'accordo interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta aldipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato daristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, al di là dellamotivazione formalmente adottata dal datore di lavoro).2.4. Va qui solo ricordato che, come già chiarito da questa Suprema Corte, «ladisposizione di cui all'accordo Interconfederale non va […] vista nell'otticadell'azienda, che viene onerata proprio nei casi in cui il recesso è sicuramentegiustificato, ma nell'ottica dei dirigenti, che rimangono disoccupati. I casi, infatti,sono quelli del licenziamento intimato ai dirigenti con la motivazione dellaristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale, situazioninon solo allegate ma comprovate dal decreto del Ministro del Lavoro, che le verificaper decidere se concedere, o non, ai dipendenti non dirigenti, la cassa integrazioneNumero registro generale 27884/2015Numero sezionale 2315/2022Numero di raccolta generale 18349/2022Data pubblicazione 07/06/2022guadagni straordinaria […]. Invero, ogni istituto legato alla concessione della cassaintegrazione straordinaria presuppone necessariamente il coinvolgimento di unapluralità di persone, ivi compresi i dirigenti, che, in tal caso, secondo la previsionedell'accordo interconfederale, ricevono tutela non dallo Stato, e neppure, per esso,dall'Ente previdenziale, ma direttamente a carico del datore, attraverso l'erogazionedella prevista indennità» (cfr. Cass., Sez. Lav., 15/07/2009, n. 16498 del 2009,richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 13978 del 2021, resa infattispecie assolutamente analoga a quella odierna).3. I due formulati motivi dell’autonomo ricorso del [OSCURATO:PERSONA] denunciano,rispettivamente:I) «Violazione dell’art. 2118 c.c., degli artt. 96 e 110 l.f. e dell’AccordoInterconfederale sull’Indennità supplementare del 27 aprile 1995», censurandosi ildecreto impugnato nella parte in cui ha inteso fare riferimento, al fine dellaquantificazione della ivi riconosciuta indennità supplementare, all’importoeffettivamente percepito dal dipendente in busta paga e non a quello lordo. [OSCURATO:PERSONA], invece, che la somma da ammettersi al passivo della proceduraconcorsuale doveva considerarsi al lordo, spettando poi all’Amministrazionestraordinaria, al momento del pagamento, nella sua qualità di sostituta d’imposta,effettuare le dovute detrazioni fiscali e retributive;II) «Violazione degli artt. 111 e 111-bis l.f. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)»,per essere stata negata la collocazione in prededuzione del credito così comeammesso.4. Il primo di tali motivi si rivela fondato, avendo questa Suprema Corteripetutamente sancito che le spettanze del lavoratore maturano al lordo (cfr. Cass.n. 25016 del 2017; Cass. n. 18044 del 2015; Cass. n. 21010 del 2013; Cass. n.3375 del 2011; Cass. n. 18584 del 2008). Pertanto, l'accertamento e la liquidazionedei corrispondenti crediti devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali,sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che ladeterminazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore elavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono esserepagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepitoil pagamento delle differenze retributive dovutegli; mentre, quanto alle seconde, ildatore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218 del 1952, può procedere alleritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamentodel relativo contributo (cfr. Cass. n. 18044 del 2015; Cass. n. 21010 del 2013).Numero registro generale 27884/2015Numero sezionale 2315/2022Numero di raccolta generale 18349/2022Data pubblicazione 07/06/20224.1. Spetterà, dunque, all’Amministrazione straordinaria, al momento delpagamento, nella sua qualità di sostituta d’imposta, effettuare le dovute detrazionifiscali e retributive su quanto dovuto al [OSCURATO:PERSONA] (e da determinarsi al lordo delledetrazioni predette) per la indennità supplementare di cui si discute.5. Parimenti fondato è il secondo motivo svolto dal [OSCURATO:PERSONA].5.1. Infatti, ai sensi della qui condivisa giurisprudenza di legittimità, l'indennitàsupplementare prevista dall'Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casidi crisi aziendale allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce - a prescinderedalla sua natura retributiva o indennitaria - un credito da ammettere al passivo inprededuzione ex art. 111 l.fall., per i dirigenti di imprese sottoposte adamministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solosuccessivamente al provvedimento di ammissione alla procedura (comepacificamente accaduto per il [OSCURATO:PERSONA]), essendo la sua prosecuzioneindubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell'attività di impresa(cfr. ex multis, Cass. n. 7068 del 2022; Cass. n. 25061 del 2021; Cass. n. 29318del 2020; Cass. n. 29735 del 2018).6. In definitiva, quindi: i) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inAmministrazione Straordinaria va dichiarato inammissibile, restando le spese delcorrispondente giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresìdandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giustaquanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante iltenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellamedesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute diesenzione dal suo pagamento»; ii) il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] va accolto in relazione adentrambi i suoi motivi, da ciò derivandone la cassazione del decreto impugnato ed ilrinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione collegiale, per ilcorrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del relativogiudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 27884/2015Numero sezionale 2315/2022Numero di raccolta generale 18349/2022Data pubblicazione 07/06/2022La Corte, riunite le impugnazioni separatamente proposte, dichiarainammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in AmministrazioneStraordinaria e la condanna al pagamento delle corrispondenti spese di questogiudizio di legittimità sostenute dal [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in € 6.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00, ed agli accessori di legge.Accoglie entrambi i motivi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], cassa il decreto impugnato erinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione collegiale, per ilcorrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del relativogiudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inAmministrazione Straordinaria, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione, il 3 giugno 2022.Il Presidente