CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 29780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, si risolve nella sollecitazione di un diverso, non consentito, giudizio di merito, a fronte di quanto tutt'altro che arbitrariamente rilevato dalla Corte in ordine alla gravità della condotta, espressione di una personalità incline alla trasgressione, in assenza di chiari segnali di ravvedimento; Ritenuto pertanto che il ricorso, pur letto alla luce della memoria integrativa depositata, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente