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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09123/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

158. 33471/2023 R.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 1/2 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva è aspecifico.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 1 e 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione, rimarcando l'assoluta carenza di elementi da cui desumere il coinvolgimento del ricorrente nella commissione del reato presupposto. ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generico e non consentito.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed i precedenti penali nonché ritenuto congrua la pena superiore al minimo edittale determinata dal primo giudice in considerazione dell'intensità del dolo del ricorrente e dei precedenti

158. 33471/2023 R.G. penali desumibili dal casellario (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 158. 33471/2023 R.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 1/2 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva è aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 1 e 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione, rimarcando l'assoluta carenza di elementi da cui desumere il coinvolgimento del ricorrente nella commissione del reato presupposto. ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generico e non consentito. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed i precedenti penali nonché ritenuto congrua la pena superiore al minimo edittale determinata dal primo giudice in considerazione dell'intensità del dolo del ricorrente e dei precedenti 158. 33471/2023 R.G. penali desumibili dal casellario (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2