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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36320/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di bancarotta fraudolenta in relazione ai fallimenti di diverse società delle quali era stato amministratore unico e amministratore di fatto ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituita il 30 maggio 2002; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituita il 15 novembre 2007; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), fallimenti dichiarati, rispettivamente, in data 7 agosto 2008, 11 maggio 2010, 15 dicembre 2006 e 20 febbraio 2008.

Con sentenza in data 13 marzo 2015 il Tribunale di Pordenone aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale con riguardo a ciascuna procedura concorsuale, fatti uniti nel vincolo della continuazione, decisione che era stata confermata con sentenza in data 7 dicembre 2017 della Corte di appello di Trieste.

Ritenuta la sussistenza k capo all'imputato della qualifica di organo rappresentativo di ciascuna società sino alla dichiarazione di fallimento, vuoi anche formalmente vuoi solo di fatto, veniva affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla contestata bancarotta fraudolenta documentale sul rilievo che in nessuna procedura concorsuale era stata rinvenuta la contabilità e dunque della relativa sottrazione o distruzione era responsabile l'imputato, il quale, anche dopo la formale cessione della proprietà del capitale sociale, era rimasto di fatto il rappresentante delle società.

La sottrazione della contabilità era avvenuta in prossimità della dichiarazione di fallimento e ciò rendeva evidente la finalità di impedire la ricostruzione del movimento degli affari e di pregiudicare la posizione dei creditori.

Con sentenza in data 15 maggio 2019 la quinta sezione penale di questa Corte ha annullato la sentenza di appello, disponendo il rinvio per nuovo esame.

Sono stati ritenuti fondati i motivi quarto e quinto del ricorso dell'imputato che avevano riguardato il giudizio sull'elemento soggettivo del reato e quindi sulla omessa qualificazione giuridica del fatto come bancarotta semplice.

Con sentenza in data 9 dicembre 2020 la Corte di appello di Trieste, quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la durata delle pene accessorie in anni quattro, con conferma nel resto.

La sentenza ha accertato che le scritture contabili erano state tenute almeno sino alle cessioni agli stranieri e che l'ingresso dei nuovi amministratori era operazione dissimulata, rimanendo [OSCURATO:PERSONA] dominus di ciascuna società, contesto funzionale alla sottrazione della contabilità e al conseguente pregiudizio per i creditori.

Sul punto, significativa era la vicenda del dipendente Tonussi e dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., come del resto la gestione non trasparente delle società.

Veniva, infine, confermata l'applicazione della recidiva e commisurata la durata delle pene accessorie.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione, sotto diversi profili, del giudizio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle fattispecie contestate ai capi A e D. La sentenza impugnata aveva fondato l'accertamento del dolo specifico richiesto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale sul fondamentale assunto relativo al carattere fittizio della cessione delle società e alla finalità fraudolenta di tali cessioni, funzionali a ritardare la procedura concorsuale della società decotta e a consentire il trasferimento delle attività in altra compagine sociale nel frattempo costituita.

Con specifico riferimento alle vicende della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società costituita nel maggio 2002 (capo A), e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società costituita nel dicembre 2005 (capo D), società entrambe cedute a [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile 2007, il giudizio sulla fittizietà e sulla finalità in danno ai creditori di tali cessioni era stato fondato su una serie di congetture che non si confrontano con le ragioni imprenditoriali che avevano giustificato le cessioni.

L'assunto secondo il quale l'imputato avrebbe costituito nuove società contestualmente al sorgere del dissesto di altre era smentito dal fatto che le nuove società erano state costituite su consiglio del commercialista di fiducia e al solo fine di risolvere i contrasti all'interno della famiglia Trevisan.

L'istruttoria aveva dato contezza delle ragioni che avevano indotto gli acquirenti a rilevare società del così detto gruppo Trevisan, espressione di una realtà imprenditoriale significativa tanto da costituire una sorta di marchio "forte", circostanza del tutto pretermessa nella valutazione dei giudici.

In relazione all'assunzione della posizione di amministratore unico da parte del Karanatovski, il teste aveva spiegato che l'operazione era funzionale al recupero di un importante credito verso società croata e al trasferimento in Macedonia delle attrezzature per la lavorazione di marmi e graniti, mentre il successivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] era strumentale all'acquisizione di finanziamenti.

Sul punto, la testimonianza di Karatonovski era stata confermata dalla teste Bottosso.

La sentenza impugnata aveva compiuto una serie di accertamenti, fondati su congetture e smentiti di prove anche dirette, in relazione alla fittizietà degli obiettivi delle cessioni, al recupero del credito verso la società croata, alle ragioni del subentro di Riley, alla compatibilità fra la cessione al Karatanovski e la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società costituita nel novembre 2007, al carattere fiduciario del rapporto tra l'imputato e Karatanovski.

Infine, la sentenza non si era confrontata con le ipotesi alternative che riconducevano le operazioni di cessione delle società alla finalità superare i contrasti interni alla famiglia Trevisan, da una parte, e al genuino interesse commerciale di acquisire l'importante marchio "Trevisan", dall'altra.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione, sotto diversi profili, del giudizio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle fattispecie contestate ai capi B e C. Con riguardo alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società costituita nel novembre 2007 (capo B), la sentenza non ha motivato il giudizio sull'elemento soggettivo del reato, essendosi limitata a esaminare la vicenda della cessione a Cerdans, senza considerare la testimonianza di Bottosso.

Anche con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo C), società ceduta a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza non aveva motivato il giudizio sul dolo, ritenuto sulla base di un ripetuto e generico richiamo al modus operandi.

Con il terzo motivo viene denunciato il difetto motivazione del giudizio di colpevolezza per violazione della regola di giudizio secondo la quale l'affermazione di penale responsabilità deve essere fondata al di là di ogni ragionevole dubbio.

La condanna era stata fondata sulla base di una tesi pregiudiziale che non si era confrontata con il compendio probatorio, dal quale erano emersi dati significativi di una diversa realtà in ordine alle ragioni commerciali delle cessioni delle società.

Con il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio in ordine alla qualificazione giuridica di tutti i capi, da qualificare come fattispecie di bancarotta semplice.La sentenza impugnata si è limitata ad escludere che l'imputato avesse agito solo con colpa, senza però motivare il giudizio se l'imputato avesse agito con dolo generico ovvero con dolo specifico.

Infatti, la motivazione si limita a richiamare genericamente il modus operandi, dal quale, peraltro, era possibile evincere unicamente che le scritture contabili erano state distrutte, ma non anche la finalità di recare pregiudizio ai creditori.

Con il quinto motivo viene denunciato il difetto di motivazione dell'applicazione della recidiva.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

1. La sentenza rescindente aveva motivato l'annullamento in relazione alla motivazione del giudizio sull'elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, anche in ordine alla esatta qualificazione giuridica della fattispecie in relazione dell'alternativa qualificazione come bancarotta semplice.

In particolare, a fronte dell'accertamento della condotta nel senso che l'imputato avrebbe sottratto o distrutto le scritture contabili consegnandole ai nuovi amministratori, solo formali, delle società poi fallite, la sentenza di appello aveva errato, in diritto, a ritenere sufficiente il dolo generico - richiedendo, invece, la norma il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori - ed aveva reso, in fatto, motivazione carente, non risultando indicati elementi significativi dell'esistenza in capo all'imputato della volontà di recare pregiudizio ai creditori e, di conseguenza, non motivata era la qualificazione giuridica della fattispecie rispetto a quella di bancarotta semplice, che ricorre nel caso in cui l'omessa tenuta della contabilità non sia sorretta da una volontà di pregiudicare le ragioni del ceto creditorio.

Si deve aggiungere, per meglio comprendere il ristretto ambito del pronunciato annullamento, che la sentenza rescindente aveva dichiarato l'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, che avevano denunciato il difetto di motivazione del giudizio in ordine alla qualifica di legale rappresentante de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla conseguente penale responsabilità in relazione al capo C e del giudizio di colpevolezza rispetto a tutte le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale in quanto la condanna era stata pronunciata in relazione alla sottrazione della contabilità in occasione delle solo formali cessioni delle società, laddove, invece, era emerso che le cessioni erano state effettive e che le scritture erano state effettivamente consegnate ai nuovi amministratori e che l'imputato, di conseguenza, non aveva avuto più alcun ruolo gestorio.

2. Così definito l'oggetto della cognizione devoluta al giudice di rinvio, emerge come i primi tre motivi di ricorso siano relativi alla motivazione in ordine alla effettività o meno degli atti di cessione delle società a terzi e, di conseguenza, sul perdurante ruolo gestorio del ricorrente in ciascuna società, punti della decisione estranei all'ambito del disposto annullamento.

Inoltre, i menzionati motivi hanno contenuto di merito, in quanto sottopongono al collegio una diversa ricostruzione dei fatti fondata sulla diretta lettura del compendio probatorio, al di là dei limiti entro i quali è consentito il sindacato motivazionale nel giudizio di legittimità.

Si tratta dunque di motivi non consentiti e con contenuto di merito.

Il tema della motivazione dell'elemento soggettivo del reato viene ripreso dal quarto motivo, che si denuncia carente disamina in ordine alla alternativa fattispecie di bancarotta semplice.

Il motivo è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, generico.

La sentenza impugnata ha accertato che la condotta di sottrazione delle scritture contabili - consumata all'atto della formale consegna di esse ai nuovi amministratori, formali, di ciascuna società rispetto alle quali il ricorrente aveva mantenuto la posizione di dominus e gestore - era finalizzata a pregiudicare le ragioni dei creditori, come, del resto, le apparenti operazioni di cessione delle società erano funzionali a ritardare le inevitabili procedure concorsuali e a dissimulare le reali responsabilità.

Con riguardo all'analisi differenziale rispetto all'alternativa fattispecie di bancarotta semplice, la sentenza impugnata non si è limitata a negare, alla pagina 28, che la condotta del ricorrente fosse stata solo colposa, ma ha affermato, alla pagina 29, che le scritture contabili erano state tenute e che, in occasione della formale cessione della proprietà di ciascuna società a soggetti stranieri con formale trasferimento della sede all'estero, il ricorrente, consapevole dello stato di insolvenza, "avesse volontariamente fatto in modo che le scritture contabili non dovessero mai pervenire ai curatori", così compiendo specifico accertamento del carattere doloso della condotta dell'imputato.

Si è poi aggiunto, alla pagina 31, che la descritta condotta di sottrazione delle scritture contabili, posta in occasione delle operazioni di fittizio trasferimento delle società, aveva "lo scopo di frodare i creditori e di proseguire, finchè possibile, l'attività imprenditoriale al riparo dalle loro azioni di rivalsa".

Dunque, il giudice di rinvio ha compiuto uno specifico accertamento dell'elemento soggettivo del reato nei termini del dolo specifico richiesto dalla fattispecie ascritta.

Il motivo in esame, poi, ha dedotto che "la prova del dolo specifico è stata individuata nel fantomatico sistema ovvero nel generico modus operandi messo a punto dal Trevisan; elementi, questi ultimi, i quali dimostrano solo ed esclusivamente che le scritture contabili siano state distrutte; certamente non consentono, se non in forza di un salto logico, di ritenere che la condotta sia stata tenuta al fine di procurare un danno ai creditori; ed infatti, la sentenza gravata confonde la volontà del fatto con lo scopo di danneggiare la massa creditoria".

Il motivo è generico.

La sentenza impugnata, sul punto, ha spiegato che le società facenti capo all'imputato operavano tutte nella medesima sede sita in Fontanafredda e, dunque, con le medesime attrezzature, di tal che l'assenza delle scritture contabili impediva al curatore fallimentare, e quindi alla massa dei creditori di ciascuna società di volta in volta fallita, di conoscere quali fossero i beni aziendali della fallita e a rivalersi su di essi.

A fronte di tale specifica motivazione il motivo nulla ha dedotto, né per denunciare l'eventuale travisamento di elementi probatori incompatibili con detta ricostruzione in fatto né in ordine alla struttura dell'argomentazione.

3. Le sentenze di merito hanno applicato la recidiva sul rilievo della precedente condanna per calunnia, sul rilievo che i reati di cui al presente giudizio erano riconducibili alla medesima indole criminosa caratterizzata da atteggiamento manipolatorio della realtà e di attribuzione ad altri delle proprie responsabilità.

Il ricorso, con il quinto motivo, ha censurato la motivazione data dal giudice del rinvio, sul rilievo che non sarebbero state esplicitate le ragioni del giudizio sulla maggiore capacità a delinquere manifestata dai reati in esame; inoltre, si aggiunge, il precedente reato di calunnia era stato commesso, diversamente da quanto opinato dal giudice del rinvio, a significativa distanza temporale dai reati fallimentari e i giudici del merito non avevano motivato sull'attualità "dell'ipotizzata maggiore capacità a delinquere".

Il motivo è manifestamente infondato.

Il giudizio sulla recidiva, al di fuori dei casi di recidiva così detta obbligatoria, concerne la verifica "in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Cass. Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibé, Rv. 247841).

Dunque, non si tratta di un giudizio sull'attuale pericolosità del reo, bensì di un giudizio sul fatto, onde verificare se la reiterazione del delitto sia stata espressione di una maggiore capacità a delinquere.

La sentenza impugnata ha motivato il giudizio evidenziando, da una parte, che i nuovi reati erano, come il precedente, espressione di capacità a delinquere caratterizzata dalla volontà di rappresentare falsamente la realtà e, dall'altra, di maggiore capacità a delinquere, desumibile dall'articolata condotta che aveva realizzato un complesso disegno criminoso.

Il giudizio sulla recidiva risulta dunque puntualmente motivato, e la notazione sulla distanza temporale tra i reati risulta irrilevante ai fini del giudizio.

4. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di bancarotta fraudolenta in relazione ai fallimenti di diverse società delle quali era stato amministratore unico e amministratore di fatto ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituita il 30 maggio 2002; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituita il 15 novembre 2007; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), fallimenti dichiarati, rispettivamente, in data 7 agosto 2008, 11 maggio 2010, 15 dicembre 2006 e 20 febbraio 2008. Con sentenza in data 13 marzo 2015 il Tribunale di Pordenone aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale con riguardo a ciascuna procedura concorsuale, fatti uniti nel vincolo della continuazione, decisione che era stata confermata con sentenza in data 7 dicembre 2017 della Corte di appello di Trieste. Ritenuta la sussistenza k capo all'imputato della qualifica di organo rappresentativo di ciascuna società sino alla dichiarazione di fallimento, vuoi anche formalmente vuoi solo di fatto, veniva affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla contestata bancarotta fraudolenta documentale sul rilievo che in nessuna procedura concorsuale era stata rinvenuta la contabilità e dunque della relativa sottrazione o distruzione era responsabile l'imputato, il quale, anche dopo la formale cessione della proprietà del capitale sociale, era rimasto di fatto il rappresentante delle società. La sottrazione della contabilità era avvenuta in prossimità della dichiarazione di fallimento e ciò rendeva evidente la finalità di impedire la ricostruzione del movimento degli affari e di pregiudicare la posizione dei creditori. Con sentenza in data 15 maggio 2019 la quinta sezione penale di questa Corte ha annullato la sentenza di appello, disponendo il rinvio per nuovo esame. Sono stati ritenuti fondati i motivi quarto e quinto del ricorso dell'imputato che avevano riguardato il giudizio sull'elemento soggettivo del reato e quindi sulla omessa qualificazione giuridica del fatto come bancarotta semplice. Con sentenza in data 9 dicembre 2020 la Corte di appello di Trieste, quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la durata delle pene accessorie in anni quattro, con conferma nel resto. La sentenza ha accertato che le scritture contabili erano state tenute almeno sino alle cessioni agli stranieri e che l'ingresso dei nuovi amministratori era operazione dissimulata, rimanendo [OSCURATO:PERSONA] dominus di ciascuna società, contesto funzionale alla sottrazione della contabilità e al conseguente pregiudizio per i creditori. Sul punto, significativa era la vicenda del dipendente Tonussi e dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., come del resto la gestione non trasparente delle società. Veniva, infine, confermata l'applicazione della recidiva e commisurata la durata delle pene accessorie. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione, sotto diversi profili, del giudizio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle fattispecie contestate ai capi A e D. La sentenza impugnata aveva fondato l'accertamento del dolo specifico richiesto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale sul fondamentale assunto relativo al carattere fittizio della cessione delle società e alla finalità fraudolenta di tali cessioni, funzionali a ritardare la procedura concorsuale della società decotta e a consentire il trasferimento delle attività in altra compagine sociale nel frattempo costituita. Con specifico riferimento alle vicende della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società costituita nel maggio 2002 (capo A), e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società costituita nel dicembre 2005 (capo D), società entrambe cedute a [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile 2007, il giudizio sulla fittizietà e sulla finalità in danno ai creditori di tali cessioni era stato fondato su una serie di congetture che non si confrontano con le ragioni imprenditoriali che avevano giustificato le cessioni. L'assunto secondo il quale l'imputato avrebbe costituito nuove società contestualmente al sorgere del dissesto di altre era smentito dal fatto che le nuove società erano state costituite su consiglio del commercialista di fiducia e al solo fine di risolvere i contrasti all'interno della famiglia Trevisan. L'istruttoria aveva dato contezza delle ragioni che avevano indotto gli acquirenti a rilevare società del così detto gruppo Trevisan, espressione di una realtà imprenditoriale significativa tanto da costituire una sorta di marchio "forte", circostanza del tutto pretermessa nella valutazione dei giudici. In relazione all'assunzione della posizione di amministratore unico da parte del Karanatovski, il teste aveva spiegato che l'operazione era funzionale al recupero di un importante credito verso società croata e al trasferimento in Macedonia delle attrezzature per la lavorazione di marmi e graniti, mentre il successivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] era strumentale all'acquisizione di finanziamenti. Sul punto, la testimonianza di Karatonovski era stata confermata dalla teste Bottosso. La sentenza impugnata aveva compiuto una serie di accertamenti, fondati su congetture e smentiti di prove anche dirette, in relazione alla fittizietà degli obiettivi delle cessioni, al recupero del credito verso la società croata, alle ragioni del subentro di Riley, alla compatibilità fra la cessione al Karatanovski e la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società costituita nel novembre 2007, al carattere fiduciario del rapporto tra l'imputato e Karatanovski. Infine, la sentenza non si era confrontata con le ipotesi alternative che riconducevano le operazioni di cessione delle società alla finalità superare i contrasti interni alla famiglia Trevisan, da una parte, e al genuino interesse commerciale di acquisire l'importante marchio "Trevisan", dall'altra. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione, sotto diversi profili, del giudizio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle fattispecie contestate ai capi B e C. Con riguardo alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società costituita nel novembre 2007 (capo B), la sentenza non ha motivato il giudizio sull'elemento soggettivo del reato, essendosi limitata a esaminare la vicenda della cessione a Cerdans, senza considerare la testimonianza di Bottosso. Anche con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo C), società ceduta a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza non aveva motivato il giudizio sul dolo, ritenuto sulla base di un ripetuto e generico richiamo al modus operandi. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto motivazione del giudizio di colpevolezza per violazione della regola di giudizio secondo la quale l'affermazione di penale responsabilità deve essere fondata al di là di ogni ragionevole dubbio. La condanna era stata fondata sulla base di una tesi pregiudiziale che non si era confrontata con il compendio probatorio, dal quale erano emersi dati significativi di una diversa realtà in ordine alle ragioni commerciali delle cessioni delle società. Con il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio in ordine alla qualificazione giuridica di tutti i capi, da qualificare come fattispecie di bancarotta semplice.La sentenza impugnata si è limitata ad escludere che l'imputato avesse agito solo con colpa, senza però motivare il giudizio se l'imputato avesse agito con dolo generico ovvero con dolo specifico. Infatti, la motivazione si limita a richiamare genericamente il modus operandi, dal quale, peraltro, era possibile evincere unicamente che le scritture contabili erano state distrutte, ma non anche la finalità di recare pregiudizio ai creditori. Con il quinto motivo viene denunciato il difetto di motivazione dell'applicazione della recidiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 1. La sentenza rescindente aveva motivato l'annullamento in relazione alla motivazione del giudizio sull'elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, anche in ordine alla esatta qualificazione giuridica della fattispecie in relazione dell'alternativa qualificazione come bancarotta semplice. In particolare, a fronte dell'accertamento della condotta nel senso che l'imputato avrebbe sottratto o distrutto le scritture contabili consegnandole ai nuovi amministratori, solo formali, delle società poi fallite, la sentenza di appello aveva errato, in diritto, a ritenere sufficiente il dolo generico - richiedendo, invece, la norma il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori - ed aveva reso, in fatto, motivazione carente, non risultando indicati elementi significativi dell'esistenza in capo all'imputato della volontà di recare pregiudizio ai creditori e, di conseguenza, non motivata era la qualificazione giuridica della fattispecie rispetto a quella di bancarotta semplice, che ricorre nel caso in cui l'omessa tenuta della contabilità non sia sorretta da una volontà di pregiudicare le ragioni del ceto creditorio. Si deve aggiungere, per meglio comprendere il ristretto ambito del pronunciato annullamento, che la sentenza rescindente aveva dichiarato l'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, che avevano denunciato il difetto di motivazione del giudizio in ordine alla qualifica di legale rappresentante de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla conseguente penale responsabilità in relazione al capo C e del giudizio di colpevolezza rispetto a tutte le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale in quanto la condanna era stata pronunciata in relazione alla sottrazione della contabilità in occasione delle solo formali cessioni delle società, laddove, invece, era emerso che le cessioni erano state effettive e che le scritture erano state effettivamente consegnate ai nuovi amministratori e che l'imputato, di conseguenza, non aveva avuto più alcun ruolo gestorio. 2. Così definito l'oggetto della cognizione devoluta al giudice di rinvio, emerge come i primi tre motivi di ricorso siano relativi alla motivazione in ordine alla effettività o meno degli atti di cessione delle società a terzi e, di conseguenza, sul perdurante ruolo gestorio del ricorrente in ciascuna società, punti della decisione estranei all'ambito del disposto annullamento. Inoltre, i menzionati motivi hanno contenuto di merito, in quanto sottopongono al collegio una diversa ricostruzione dei fatti fondata sulla diretta lettura del compendio probatorio, al di là dei limiti entro i quali è consentito il sindacato motivazionale nel giudizio di legittimità. Si tratta dunque di motivi non consentiti e con contenuto di merito. Il tema della motivazione dell'elemento soggettivo del reato viene ripreso dal quarto motivo, che si denuncia carente disamina in ordine alla alternativa fattispecie di bancarotta semplice. Il motivo è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, generico. La sentenza impugnata ha accertato che la condotta di sottrazione delle scritture contabili - consumata all'atto della formale consegna di esse ai nuovi amministratori, formali, di ciascuna società rispetto alle quali il ricorrente aveva mantenuto la posizione di dominus e gestore - era finalizzata a pregiudicare le ragioni dei creditori, come, del resto, le apparenti operazioni di cessione delle società erano funzionali a ritardare le inevitabili procedure concorsuali e a dissimulare le reali responsabilità. Con riguardo all'analisi differenziale rispetto all'alternativa fattispecie di bancarotta semplice, la sentenza impugnata non si è limitata a negare, alla pagina 28, che la condotta del ricorrente fosse stata solo colposa, ma ha affermato, alla pagina 29, che le scritture contabili erano state tenute e che, in occasione della formale cessione della proprietà di ciascuna società a soggetti stranieri con formale trasferimento della sede all'estero, il ricorrente, consapevole dello stato di insolvenza, "avesse volontariamente fatto in modo che le scritture contabili non dovessero mai pervenire ai curatori", così compiendo specifico accertamento del carattere doloso della condotta dell'imputato. Si è poi aggiunto, alla pagina 31, che la descritta condotta di sottrazione delle scritture contabili, posta in occasione delle operazioni di fittizio trasferimento delle società, aveva "lo scopo di frodare i creditori e di proseguire, finchè possibile, l'attività imprenditoriale al riparo dalle loro azioni di rivalsa". Dunque, il giudice di rinvio ha compiuto uno specifico accertamento dell'elemento soggettivo del reato nei termini del dolo specifico richiesto dalla fattispecie ascritta. Il motivo in esame, poi, ha dedotto che "la prova del dolo specifico è stata individuata nel fantomatico sistema ovvero nel generico modus operandi messo a punto dal Trevisan; elementi, questi ultimi, i quali dimostrano solo ed esclusivamente che le scritture contabili siano state distrutte; certamente non consentono, se non in forza di un salto logico, di ritenere che la condotta sia stata tenuta al fine di procurare un danno ai creditori; ed infatti, la sentenza gravata confonde la volontà del fatto con lo scopo di danneggiare la massa creditoria". Il motivo è generico. La sentenza impugnata, sul punto, ha spiegato che le società facenti capo all'imputato operavano tutte nella medesima sede sita in Fontanafredda e, dunque, con le medesime attrezzature, di tal che l'assenza delle scritture contabili impediva al curatore fallimentare, e quindi alla massa dei creditori di ciascuna società di volta in volta fallita, di conoscere quali fossero i beni aziendali della fallita e a rivalersi su di essi. A fronte di tale specifica motivazione il motivo nulla ha dedotto, né per denunciare l'eventuale travisamento di elementi probatori incompatibili con detta ricostruzione in fatto né in ordine alla struttura dell'argomentazione. 3. Le sentenze di merito hanno applicato la recidiva sul rilievo della precedente condanna per calunnia, sul rilievo che i reati di cui al presente giudizio erano riconducibili alla medesima indole criminosa caratterizzata da atteggiamento manipolatorio della realtà e di attribuzione ad altri delle proprie responsabilità. Il ricorso, con il quinto motivo, ha censurato la motivazione data dal giudice del rinvio, sul rilievo che non sarebbero state esplicitate le ragioni del giudizio sulla maggiore capacità a delinquere manifestata dai reati in esame; inoltre, si aggiunge, il precedente reato di calunnia era stato commesso, diversamente da quanto opinato dal giudice del rinvio, a significativa distanza temporale dai reati fallimentari e i giudici del merito non avevano motivato sull'attualità "dell'ipotizzata maggiore capacità a delinquere". Il motivo è manifestamente infondato. Il giudizio sulla recidiva, al di fuori dei casi di recidiva così detta obbligatoria, concerne la verifica "in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Cass. Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibé, Rv. 247841). Dunque, non si tratta di un giudizio sull'attuale pericolosità del reo, bensì di un giudizio sul fatto, onde verificare se la reiterazione del delitto sia stata espressione di una maggiore capacità a delinquere. La sentenza impugnata ha motivato il giudizio evidenziando, da una parte, che i nuovi reati erano, come il precedente, espressione di capacità a delinquere caratterizzata dalla volontà di rappresentare falsamente la realtà e, dall'altra, di maggiore capacità a delinquere, desumibile dall'articolata condotta che aveva realizzato un complesso disegno criminoso. Il giudizio sulla recidiva risulta dunque puntualmente motivato, e la notazione sulla distanza temporale tra i reati risulta irrilevante ai fini del giudizio. 4. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C
Sentenza Cassazione n. 36320/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris