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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 29795/2023

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5699 /20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (conindirizzo PEC: marco.pagan [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in R oma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – Oggetto: cessazione della materia del contendere–trans.

Fisc.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l l ’[OSCURATO:PERSONA]. 959 / 04 / 21 depositata in data 13 / 0 7 /20 21 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoe considerato che: - è in atti istanza per la cessazione della materia del contendere, conla quale la società ricorrente dà conto e prova della avvenuta omologa da parte del Tribunale civile di Forlì della procedura n. r.g.4/2022 degli accordi di ristrutturazione dei debiti separatamenteconclusi ex artt. 182 - bi s l.fall. anche con l’Agenzia delleDogane e dei Monopoli di Ferrara che ebbe a e mettere l’atto impositivooggetto del presente giudizio; - è pure in atti memoria ex art. 380 bis c.p.c. dell’Amministrazione finanziaria nella quale essa dichiara di accettare la rinuncia agli atti del giudizio senza opporsi alla richiesta di cessazione del la materiadel contendere a spese compensate; - nel sopra indicato decreto, in particolare, il Tribunale ha rilevato “l’espressa adesione da parte delle varie amministrazioni finanziarieinteressate” agli accordi oggetto di omologa; - come recentemente chiarit o da questa Corte (Cass. n. 13090/2022) l'istituto della transazione fiscale rappresenta una particolare procedura per così dire "transattiva" tra AmministrazioneFinanziaria e contribuente, collocata nell'ambito delconcordato preventivo e degli accordi d i ristrutturazione, che consenteil pagamento in misura ridotta o dilazionata del credito tributarioprivilegiato e di quello chirografario.

I due effetti tipici derivanti dal perfezionamento della transazione fiscale, che presuppone l'accettazione della r elativa proposta da parte dell'Amministrazione finanziaria e l'omologazione della proposta da parte del Tribunale competente, sono il consolidamento del debito tributario (art. 182 - ter, comma 2,

I. fall.) e la cessazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 della materia del contendere (art. 182 - ter, comma 5, l .fall.).

QuestaCorte (Cass. n. 22931 e 22932 del 2011) ha incisivamente precisato che l'espressione "consolidamento" implica la "cristallizzazione" della pretesa era riale "alla data di presentazione della domanda, così come quantificat a dall'ufficio con esclusione da una parte della facoltà del medesimo di procedere ad ulteriori accertamenti anche se non sia ancora maturata la decadenza e dall'altra del debitore di contestare pretese anche se non ancora definitive".

La cessazione della materiadel contendere di cui al comma 5 dello stesso art. 182 - ter l.fall. (vigente ratione temporis ) nelle liti riguardanti i tributi oggettodell'accordo non ancora definite, qualunque sia il grado di giudizioin cui le stesse si trovano, è prevista com e effetto diretto dellaproposta di transazione conclusa nell'ambito della procedura diconcordato preventivo ai sensi dell'art. 181 l .fall.

Questa Corte ha di recente evidenziato che " n el processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito de lla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182 - ter, comma 5, l . f all . comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, nonvertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c.

L'intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esatt oriale volta al recupero delle sommeoggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modificheapportate dal d. l gs. n. 159 del 2015 , l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasipregiudizio per l'erario" (Cass. n. 16755 del 2020). [OSCURATO:PERSONA].Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 premesso,ritiene questo Collegio che gli effetti della transazione fiscalesui giudizi tributari penden ti debbano ritenersi regolati dai generali criteri dettati in materia processuale, con particolare riguardoalla cessazione della materia del contendere.

In proposito va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cuila cessazione della ma teria del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, chesi verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragionedel cont endere delle parti, facendo venire meno l'interesse adagire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione propostaed alle difese svolte (Cass. n. 12310 del 2007).

Questo esito del processo si verifica allorché sia sopravvenuta una situazioneche abbia eliminato ogni contrasto fra le parti.

Tra i fatti idoneia determinare la cessazione della materia del contendere è stata individuata dalla nostra giurisprudenza di legittimità anche latransazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo, che costituisce l'ipotesi di gran lunga prevalente (Cass. n. 2197 del 1999;Cass. n. 5594 del 1998; Cass., Sez.

Un. n. 368 de l 2000).

LeSezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.

U, n. 8980 del 2018) hanno, in particolare, chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione dellacontroversia con un accordo convenzionale e che la materia delcontendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessatala materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficaciadella sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabilein una delle tipologie di deci sione indicate dagli artt. 382,terzo comma, 383 e 384 c.p.c.

Laddove la contribuente non dovesse assolvere, integralmente e tempestivamente, ai Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 pagamenti dovuti in adempimento della transazione fiscale, l'eventuale risoluzione dell'accordo concernente i d ebiti tributari determinerebbe la reviviscenza della originaria pretesa fiscale anchecon riferimento ai crediti per i quali sia stata dichiarata hic etnunc la cessazione della materia del contendere ; - conseguentemente, va dichiarata la cessazione della m ateria del contendere; - l'esito della controversia postula la c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5699 /20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (conindirizzo PEC: marco.pagan [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in R oma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – Oggetto: cessazione della materia del contendere–trans. Fisc. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l l ’[OSCURATO:PERSONA]. 959 / 04 / 21 depositata in data 13 / 0 7 /20 21 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoe considerato che: - è in atti istanza per la cessazione della materia del contendere, conla quale la società ricorrente dà conto e prova della avvenuta omologa da parte del Tribunale civile di Forlì della procedura n. r.g.4/2022 degli accordi di ristrutturazione dei debiti separatamenteconclusi ex artt. 182 - bi s l.fall. anche con l’Agenzia delleDogane e dei Monopoli di Ferrara che ebbe a e mettere l’atto impositivooggetto del presente giudizio; - è pure in atti memoria ex art. 380 bis c.p.c. dell’Amministrazione finanziaria nella quale essa dichiara di accettare la rinuncia agli atti del giudizio senza opporsi alla richiesta di cessazione del la materiadel contendere a spese compensate; - nel sopra indicato decreto, in particolare, il Tribunale ha rilevato “l’espressa adesione da parte delle varie amministrazioni finanziarieinteressate” agli accordi oggetto di omologa; - come recentemente chiarit o da questa Corte (Cass. n. 13090/2022) l'istituto della transazione fiscale rappresenta una particolare procedura per così dire "transattiva" tra AmministrazioneFinanziaria e contribuente, collocata nell'ambito delconcordato preventivo e degli accordi d i ristrutturazione, che consenteil pagamento in misura ridotta o dilazionata del credito tributarioprivilegiato e di quello chirografario. I due effetti tipici derivanti dal perfezionamento della transazione fiscale, che presuppone l'accettazione della r elativa proposta da parte dell'Amministrazione finanziaria e l'omologazione della proposta da parte del Tribunale competente, sono il consolidamento del debito tributario (art. 182 - ter, comma 2, I. fall.) e la cessazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 della materia del contendere (art. 182 - ter, comma 5, l .fall.). QuestaCorte (Cass. n. 22931 e 22932 del 2011) ha incisivamente precisato che l'espressione "consolidamento" implica la "cristallizzazione" della pretesa era riale "alla data di presentazione della domanda, così come quantificat a dall'ufficio con esclusione da una parte della facoltà del medesimo di procedere ad ulteriori accertamenti anche se non sia ancora maturata la decadenza e dall'altra del debitore di contestare pretese anche se non ancora definitive". La cessazione della materiadel contendere di cui al comma 5 dello stesso art. 182 - ter l.fall. (vigente ratione temporis ) nelle liti riguardanti i tributi oggettodell'accordo non ancora definite, qualunque sia il grado di giudizioin cui le stesse si trovano, è prevista com e effetto diretto dellaproposta di transazione conclusa nell'ambito della procedura diconcordato preventivo ai sensi dell'art. 181 l .fall. Questa Corte ha di recente evidenziato che " n el processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito de lla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182 - ter, comma 5, l . f all . comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, nonvertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L'intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esatt oriale volta al recupero delle sommeoggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modificheapportate dal d. l gs. n. 159 del 2015 , l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasipregiudizio per l'erario" (Cass. n. 16755 del 2020). [OSCURATO:PERSONA].Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 premesso,ritiene questo Collegio che gli effetti della transazione fiscalesui giudizi tributari penden ti debbano ritenersi regolati dai generali criteri dettati in materia processuale, con particolare riguardoalla cessazione della materia del contendere. In proposito va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cuila cessazione della ma teria del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, chesi verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragionedel cont endere delle parti, facendo venire meno l'interesse adagire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione propostaed alle difese svolte (Cass. n. 12310 del 2007). Questo esito del processo si verifica allorché sia sopravvenuta una situazioneche abbia eliminato ogni contrasto fra le parti. Tra i fatti idoneia determinare la cessazione della materia del contendere è stata individuata dalla nostra giurisprudenza di legittimità anche latransazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo, che costituisce l'ipotesi di gran lunga prevalente (Cass. n. 2197 del 1999;Cass. n. 5594 del 1998; Cass., Sez. Un. n. 368 de l 2000). LeSezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 8980 del 2018) hanno, in particolare, chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione dellacontroversia con un accordo convenzionale e che la materia delcontendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessatala materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficaciadella sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabilein una delle tipologie di deci sione indicate dagli artt. 382,terzo comma, 383 e 384 c.p.c. Laddove la contribuente non dovesse assolvere, integralmente e tempestivamente, ai Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 pagamenti dovuti in adempimento della transazione fiscale, l'eventuale risoluzione dell'accordo concernente i d ebiti tributari determinerebbe la reviviscenza della originaria pretesa fiscale anchecon riferimento ai crediti per i quali sia stata dichiarata hic etnunc la cessazione della materia del contendere ; - conseguentemente, va dichiarata la cessazione della m ateria del contendere; - l'esito della controversia postula la c
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