CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 1998
Cassazione n. 16677/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] del 16/01/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Catania ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di tentato furto aggravato e porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso, al medesimo ascritti. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla entità della pena inflitta. 1• 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (V. Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata). 2.2. L'inammissibilità così rilevata deve essere dichiarata de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAle sandrina [OSCURATO:PERSONA] nislao Scarlini 2