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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 37220/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi nuovi depostati conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 marzo 2024 il Tribunale del riesame di eggio Calabria ha rigettato gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], irta Stefano e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto le rispettive istanze «i revoca della custodia cautelare in carcere.

I ricorrenti sono stati ritenuti gravemente indiziati sia di ave preso parte a distinte associazioni per delinquere finalizzata al traffico di sostanz stupefacenti, sia della commissione di una serie di reati - scopo, ovvero di cond tte qualificate ai sensi dell'art. 73 d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309 (capi C, C7, 11, C20, C21, C23, C69 per [OSCURATO:PERSONA]; capi C, C1, C5, C6, C7, C23, C26, 63, C64, C69, C70, C71, C78, C81 per [OSCURATO:PERSONA]; capi A, A2, A3, A10, Al2, 15, A16, A18, A20, A21, A22, A23, A24, A58, A59, A65, A66 per [OSCURATO:PERSONA]; ca i C, C49, C50, C51, C52, C53 per [OSCURATO:PERSONA]).

La valutazione sulla gravità indiziaria è stata fondata, in gr n parte, sulla analisi delle chat intercorse tra gli indagati tramite la piattaforma c iptata SkyEcc, in uno con una serie di elementi esterni, anche di conferma delle identificazioni effettuate dalla polizia giudiziaria.

In risposta dalle doglianze difensive, e con riguardo all'acquisi ione avvenuta tramite ordine d'indagine europeo, il Tribunale del riesame ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 270 cod. proc. pen., essendo rispettati i limiti derivanti dall'ordinamento interno (artt. 266, 267, 270 e 380 cod. proc. pe .), nonostante l'acquisizione sia avvenuta nell'ambito di un procedimento at ivato dall'a.g. francese.

Quanto, invece, alla fase successiva rispetto alla emissi ne dell'ordine d'indagine europeo, si è osservato che il pubblico ministero ha pron amente evaso la richiesta di accesso ai c.d.

"dati grezzi", e che alcuna ipotesi di inutilizzabilità discende dall'omesso deposto degli atti riguardanti le intercettaziol i disposte nel procedimento a quo, o dalla mancata conoscenza dell'algoritmo d decriptazione delle chat.

Il Tribunale del riesame ha poi escluso che dalla mera oper zione di drag and drop sia dipesa, per ciò solo, una alterazione dei dati.

Infine, ed in relazione alle ulteriori doglianze contenute ella memoria depositata in udienza camerale, il Tribunale ha ritenuto la s ssistenza del presupposto dei gravi indizi di reato di cui all'art. 267 cod. pr c. pen. (non versandosi affatto nel caso delle c.d. intercettazioni preventiv ), nonché la giuridica possibilità di sottoporre ad intercettazione un intero siste a informatico, per come emerge dall'interpretazione delle norme del codice di rit (art. 266-bis cod. proc. pen.) e degli atti aventi forza di legge (artt. 24 e 43 d. lgs. 21 giugno 2017, n. 108).

2. Avverso tale ordinanza, ai sensi dell'art. 311 cod. pro i. pen., hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, a mezzo dei propri' difensori, con distinti atti contenenti identiche censure, lamentando in sintesi, a sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con un primo motivo si denuncia violazione della legge processuale, non essendo ammissibile l'attività di intercettazione massiva di comuni azioni relative ad un intero sistema informatico.

Si osserva che l'art. 24 d.

Igs. 21 giugno 2017, n. 108, ess ndo relativo ai casi in cui l'autorità giudiziaria italiana riveste posizione "passiva", i on può offrire spunti interpretativi del contenuto dell'art. 266-bis cod. proc. pe ., né innovare quanto alla individuazione degli strumenti di ricerca della prova.

Ciò è tanto più vero ove si consideri che l'art. 43 d.

Igs. 21 g ugno 2017, n. 108, destinato a regolare il caso in cui ad intervenire è l'auto ità giudiziaria italiana, riproduce testualmente il contenuto dell'art. 266-bis cod. roc. pen..

Superato l'argomento testuale, si deduce che l'intercettazio e di un intero sistema informatico equivale ad una intercettazione preventi a, in aperto contrasto con i diritti fondamentali degli individui coinvolti da qu sta intrusione massiva.

In questa prospettiva l'accesso ad uno strumento che lede in vitabilmente il diritto alla riservatezza delle comunicazioni deve essere legittimat attraverso la stretta correlazione tra l'azione intrusiva ed un fatto storico qualificabile come reato, nonché attraverso il rispetto dei parametri della indispensabilità e della non sostituibilità dello strumento con altri meno invasivi.

In difetto si realizzerebbe una forma di spionaggio massivo i contrasto con i principi dell'ordinamento interno e di quello comunitario.

2.2. Con un secondo motivo si lamenta violazione della I gge penale e processuale, nonché vizio di motivazione (art. 606, lett. b, c ed e, c d. proc. pen.).

Dalla indisponibilità dei c.d.

"dati grezzi" nonché dell'algoritm utilizzato per decodificare le comunicazioni criptate è derivata, secondo i ricorr nti, la lesione del diritto della persona indagata di conoscere e contestare il mate iale probatorio utilizzato a proprio carico, come riconosciuto dalla stessa giu isprudenza di legittimità, con riguardo ai messaggi scambiati attraverso telefoni lackberry.

Si tratta di dati non trasmessi dall'a.g. francese, rispet o ai quali è inconferente l'autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero, che ha riguardato invece il rilascio di copie dei supporti che contenevano le chat deco ificate.

D'altra parte, il ricorso allo strumento di cui all'art. 270 d. proc. pen. presuppone da un lato il diritto di accesso delle parti agli origi ali del flusso comunicativo e dall'altro la disponibilità, da parte del decide te, degli atti autorizzativi e dei verbali delle operazioni svolte dalla polizia giudiz aria, necessari per valutare la legalità della prova acquisita nel procedimento a qú I ricorrenti, pertanto, hanno concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza, dopo il deposito da parte dei ricorrenti di una memoria ex art. 311, comm. 4, cod. proc. pen., le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto dei rico si.

I ricorrenti hanno chiesto, invece, l'accoglimento dei motivi d ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, perché in parte manifestamen e infondati ed in parte del tutto aspecifici.

1.1. Giova premettere che i ricorrenti proposero ex art. 299 od. proc. pen. identiche istanze di revoca della misura loro applicata, sollecitand il Giudice per le indagini preliminari, sulla scorta di alcune decisioni di questa orte (anteriori all'intervento delle Sezioni Unite), a riconsiderare la legittimi à delle prove acquisite presso le autorità francesi, non trattandosi di documen i informatici — come ritenuto nell'ordinanza genetica - ma di vere e prop le attività di intercettazione.

Attività che si sosteneva non in linea con i principi dell'ordina ento interno, trattandosi di intercettazioni "a bersaglio indiscriminato", risp tto alle quali neppure era stato possibile esercitare il diritto di difesa, in ragione della inaccessibilità dei dati grezzi e delle chiavi di cifratura.

Avverso i provvedimenti di rigetto, venivano proposti istinti appelli cautelari, reiterativi del contenuto dell'originaria richiesta.

La decisione impugnata ha fatto propri i principi di diritto esp essi da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, come contenuti nell informazione provvisoria resa nota dopo le pronunce del 29 febbraio scorso, di ul una relativa proprio all'odierno procedimento.

Pronunce di cui oggi sono rese note anche le motivazioni (Sdr U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi; Sez.

U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi).

1.2. Passando all'esame dei ricorsi, si deve innanzitutto evi enziare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, ne l'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di una pr va a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità , r aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di rova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nono tante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustifi are l'identico convincimento (Sez. 2, n. 22652 del 29/05/2024, Felice, non ass.; Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01; Sez. 3, Sentenza n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 22011- 01).

I ricorrenti, invece, nulla hanno argomentato circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione della prova ritenuta inutilizzabile, al fine di dimostrare che le altre prove raccolte non consentano di confermare il giudizio sulla graviti indiziaria per ciascuna delle provvisorie imputazioni.

Ciò era tanto più necessario ove si consideri/da un lato, che I Tribunale del riesame ha dato atto di una piattaforma indiziaria composta non sclusivamente dalle chat acquisite all'estero; dall'altro, che ciascun ricorrente e stato ritenuto gravemente indiziato di distinte fattispecie di reato.

1.3. Ferma questa considerazione di carattere preliminare, qi anto al primo motivo, nel criticare l'ordinanza impugnata, i ricorrenti osservano c e le attività di intercettazione delle comunicazioni effettuate con la piattaform SkyEcc non avrebbero mai potuto aver luogo in Italia, in quanto mas ivamente ed indiscriminatamente riferite a tutte le comunicazioni scambiate al punto da integrare una vera e propria intercettazione "preventiva", destin ta a ricercare una notizia di reato, piuttosto che la prova di un reato già commes o.

In tal modo si sarebbe violato anche il principio di proporzionalità, posto dall'art. 6, paragrafo 1, lett. a), Direttiva 2014/41/UE.

Osserva innanzitutto il Collegio che si è in presenza di prove, 'uelle richieste con ordine europeo di indagine (d'ora in poi, per brevità, o.e.i.), ia in possesso dell'a.g. francese (art. 1, paragrafo 1, Direttiva 2014/41/UE), la Cui circolazione non richiede quindi una preventiva autorizzazione del giudice italia o.

In ogni caso, è necessario garantire il rispetto dei diritti fonda entali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione E ropea, tra cui certamente il diritto di difesa ed il diritto ad un giusto processo.

Tuttavia, come costantemente affermato in tema di rogatoria internazionale, anche in relazione all'ordine europeo di indagine è ipotizzabile u a presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell'attività sv ita all'estero nell'acquisizione delle prove (Considerando 19 della Direttiva cit. , in forza del principio di reciproca fiducia su cui si basa la creazione di uno s azio giuridico comune europeo.

Conseguentemente, trattandosi di fatti processuali, spet,a alla difesa allegare e provare il fatto da cui dipende la violazione di diritti fondi mentali.

In questa prospettiva, si deve porre in risalto l'assoluta senericità delle censure sollevate in merito all'inosservanza dei principi fondamenta i da parte dello Stato di esecuzione dell'o.e.i..

Ferma la presunzione di cui si è detto, va affermata la c mpetenza del giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della prl cedura e alla risoluzione delle questioni relative ad eventuali irregolarità secondm la lex loci.

Spetta invece all'a.g. dello Stato di emissione: 1) il controllo s I se vi fossero o meno le condizioni per emettere l'o.e.i., come indicate dall'art. , paragrafo 1, Direttiva cit. (necessità e proporzionalità dell'atto; ammissibilità in n caso interno analogo); 2) la verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, ai fini dell'utilizzabilità degli at i di indagine acquisiti tramite o.e.i. (Sez. 6, n. 44882 del 4/10/2023, Barbaro, v.285386).

Quanto al primo profilo, oggetto delle censure di cui al pr{imo motivo di ricorso, certamente l'atto - ovvero l'acquisizione di intercettazioni disposte in altro procedimento - avrebbe tA potuto essere emesso alle stesse condiZ'oni in un caso interno analogo (art. 6, paragrafo 1, lett.

B, Direttiva cit.).

Gli stessi ricorrenti non contestano la sussistenza dei pre upposti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., su cui pure si intrattiene l'ordinanza im ugnata (pp. 4 - 5).

D'altra parte, come ribadito da Sez.

U, Giorgi, venendo in gioco prove già autonomamente raccolte dalle autorità straniere, l'equivalenza con i.isí casi interni analoghi va indagata in relazione non alla disciplina nazionale della "formazione", ma a quella della "circolazione" delle prove.

Sono soddisfatti, inoltre, i requisiti della necessità e proporzi nalità, tenuto conto dei diritti delle persone sottoposte a indagini, il cui rispetto v però valutato in relazione al procedimento in cui è stato emesso l'o.e.i.

Anche per quest'ultimo profilo nulla indicano i ricorrenti, a f onte del fatto che l'ordine è stato emesso nello svolgimento di indagini relative ai reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per i c nnessi reati - scopo; il che peraltro esclude si possa parlare di intercettazioni pre entive.

Neppure è possibile ipotizzare la violazione di diritti fondamen ali commessa dall'autorità straniera: come affermato dalle Sezioni Unite proprio in relazione a questo procedimento (Sez.

U., Giorgi, c.i.t, pp. 51 - 52), deve es ludersi che le autorità francesi abbiano effettuato intercettazioni "generalizz te", volte a ricercare notizie di reato, non prove di reati già commessi.

Del resto, anche a voler prescindere dal caratte e aspecifico dell'affermazione dei ricorrenti, nel caso in esame si è trattato di attività di intercettazione regolarmente autorizzata dall'a.g. francese, con rovyedimenti motivati, in presenza di indizi relativi alla commissione di gravi rea i in materia di stupefacenti.

Provvedimenti che hanno individuato proprio nel ricorso a la piattaforma Sky-Ecc una specifica fonte indiziante, sia a carico di singoli ute ti (di cui si è ipotizzato anche l'inserimento in associazioni per delinquere), si a carico dei dirigenti, in quanto le indagini miravano a stabilire se vi fosse un ioinvolgimento anche di questi ultimi nelle attività illecite commesse dagli utenti.

Gli indizi di reità, del resto, sono stati desunti anche dalle caratteristiche stesse della piattaforma, per come emerge dai provvedimenti alleg ti (garanzia di anonimato degli utenti; vendita dei dispositivi in condizioni di clandestinità; elevato costo dei dispositivi, a fronte di un utilizzo limitato d alcuni mesi; esistenza di un sofisticato sistema di crittografia).

D'altra parte, proprio nel corso di indagini in materia di tupefacenti fu sequestrato nel porto di Anversa un telefono crittografato per co unicare sulla piattaforma SkyEcc, e la società che la gestiva si rifiutò di coll borare con le autorità.

L'affermazione secondo cui, in casi del genere, si debba far r ferimento alle condizioni interne per la trasmissione delle prove, trova confor o anche nella recentissima sentenza della Corte di Giustizia del 30/4/2024, res a seguito di rinvio pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA], ove si è afferm to, proprio in relazione all'affine servizio di messaggistica denominato Encroch t, che un tale ordine di indagine deve rispettare tutte le condizioni eventualmen e previste dal diritto dello Stato di emissione per la trasmissione di tali pro e in un caso puramente interno a detto Stato.

Più in particolare, il giudice del rinvio ha sostenuto che un rdine europeo di indagine con cui si chiede l'accesso a dati raccolti mediante l'int rcettazione di telecomunicazioni ai fini dell'esercizio di un'azione penale soddisfi l condizioni di necessità e di proporzionalità, enunciate all'articolo 6, paragrafo 1, I •ttera a), della direttiva 2014/41, soltanto qualora esista, a carico di cias una persona interessata, una presunzione, fondata su fatti concreti, di parte ipazione a un reato grave (punto 35).

Pur dando atto del fatto che la piattaforma avrebbe interes ato numerosi utenti, la Corte ha ritenuto che "l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un pubblico mnistero adotti un ordine europeo di indagine inteso ad ottenere la trasmissione prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, qua ora tali prove siano state acquisite a seguito dell'intercettazione, da parte di ta i autorità, nel territorio dello Stato di emissione, di telecomunicazioni dell'insieme degli utenti di telefoni cellulari che permettono, grazie a un software speciale e a un hardware modificato, una comunicazione cifrata da punto a punto, purché un tale ordine di indagine rispetti tutte le condizioni eventualmente previste dal diri to dello Stato di emissione per la trasmissione di tali prove in un caso puramente linterno a detto Stato".

Infine, anche la giurisprudenza della Corte EDU ha esclusi" l'esistenza di generale divieto di intercettazioni di vaste proporzioni, in pres nza di idonee garanzie contro il rischio di abusi (Corte EDU, Grande Camera, 5/5/2021, [OSCURATO:PERSONA] ed altri c. [OSCURATO:PERSONA]); la decisione, solo citata dai ricorrenti, è però relativa al diverso caso di intercettazioni disposte dai servizi di intelligence britannici, rispetto alle quali la Corte ha riscontrato una violazione dell'art. 8 CEDU nella parte in cui non era previsto il controllo a monte di un'autorit . indipendente.

1.4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Va intanto osservato che la questione relativa alla indisponib lità dei verbali delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria e degli atti autor zzativi (p. 14 ricorso) è stata posta per la prima volta con il ricorso per cassazi ne, peraltro in maniera cumulativa e del tutto generica, in violazione degli oneri gravanti sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto (da ultimo, Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 - 01); fermo restando che ono gli stessi ricorrenti ad allegare copie di alcuni provvedimenti dell'a.g. rancese e ad affermare che i decreti sono acquisiti agli atti del procedimento (p. 2 motivi nuovi).

In ogni caso, come chiarito anche da Sez.

U, Giorgi, da un lat l'art. 78 disp. att. cod. proc. pen. non richiede anche l'acquisizione dei provvedi enti giudiziari in forza dei quali tali atti sono stati compiuti; dall'altro, l'art. 270 od. proc. pen. non richiede, ai fini della utilizzabilità nel diverso procedimento, I deposito dei relativi provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni (così, per t tte, Sez.

U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 22924401, nonché, d ultimo, con riferimento alla disciplina vigente per effetto delle modifiche recat dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, Sez. 1, n. 49622 del 14/11/2023, Kasli, Rv. 85557902).

Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti (p. 14), la anzione della inutilizzabilità, prevista dagli artt. 270 e 271 cod. proc. pen., non riguarda nemmeno il mancato deposito, presso l'autorità competente er il diverso procedimento, dei verbali delle intercettazioni altrove disposte (S z. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410 - 01, in cui veniva e cepito proprio il mancato deposito dei verbali; conf., Sez. 6, n. 48968 del 24/11 2009, Scafidi, Rv. 245542 - 01; Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv. 243609 - 01; Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, Morabito, Rv. 240972 - 01; Sez . 6, n. 26010, 23 aprile 2004, Loccisano).

L'invocata inutilizzabilità, quale conseguenza del mancato dep sito degli atti, non solo non è prevista dall'art. 270 cod. proc. peri., ma nemmen rientra nella elencazione tassativa di cui all'art. 271 cod. proc. pen.

Secondo, infatti, un consolidato orientamento giurispruden iale, è invece onere della parte che lamenta la inutilizzabilità delle intercettazi ni produrre il decreto autorizzativo, in modo da consentire al giudice di verifi are l'effettiva inesistenza nel procedimento a quo del controllo giurisdizionale prèscritto dall'art.15 Cost. (cfr., la fondamentale, Sez.

U, n. 45189 del 17/11/2004 Esposito, Rv. 229245 - 01; Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, Rossi, v. 278246 01, e Sez. 6, n. 41515 del 18/09/2015, Lusha, Rv. 264741-01).

Appare improprio, quindi, il richiamo dei ricorrenti ai pri cipi di diritto espressi da Sez.

U, Esposito: nel giudizio a quo, si è inf tti sostenuto, l'inutilizzabilità discende dalla violazione delle norme richiamate dall'art. 271, comma primo, cod. proc. pen., e non dalla mera indisponib lità degli atti concernenti l'intercettazione e la sua legittimità (par. 3.2).

Quanto alla possibilità - che i ricorrenti assumono negata - di accedere all'algoritmo utilizzato per decriptare le chat ed ai c.d. dati grezzi, va osservato che non assumono rilevanza ai fini della verifica della le ittinnità delle intercettazioni, le modalità operative con cui gli organi inquirenti sono riusciti a dare esecuzione alle operazioni ed alla decriptazione (Sez. 6, n. 16667 del 13/03/2024, Oliviero, non mass).

E' mancata la specifica allegazione circa l'avvenuta alterazion del contenuto delle chat; alterazione il cui pericolo appare in linea di principio sc ngiurato dalla correlazione biunivoca tra chat e chiave di cifratura, in quanto una hiave erronea non consente di decriptare i messaggi (cfr., Sez.

U, n. 23756 d l 29/02/2024, Giorgi; Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, Bruzzaniti, non mass. sul punto; Sez. 6 n. 48838 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Brunello, non mass. sul punto; Sez. 4 n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 30395 de' 21/04/2022, Chianciano, Rv. 283454 - 01, con riguardo alla decriptazione della messaggistica con sistema "Blackberry").

Ad ogni modo i ricorrenti non hanno indicato il concreto sregiudizio che sarebbe derivato all'effettivo esercizio del diritto di difesa, neppure allegando quale sia stato il pregiudizio derivante dall'omessa partecipazione alle operazioni di trascrizione dei flussi informativi e in quale punto, eventual ente, si sia effettivamente verificato un travisamento del loro contenuto.

Neppure è ipotizzabile il motivo d'impugnazione di cui all'art. 06, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., pur richiamato dai ricorrenti (p. 10), non essendo stata concretamente dedotta alcuna violazione della legge penale sostan iale.

1.5. Va infine sottolineato che il vizio radicale di cui sono infi iati i motivi di ricorso non può essere tardivamente sanato per effetto della pr posizione dei motivi nuovi - con i quali, non a caso, i ricorrenti formulano ulterio i deduzioni "ai fini del principio di autosufficienza e di specificità dei motivi di ricor o" (p. 5).

Secondo un costante orientamento di legittimità, l'inammi sibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, and e ipotizzando 9 cQ che sia idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultim , non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione origi aria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inamm ssibile perché contenente altri motivi immuni da vizi (Sez. 5, n. 8439 del 24/0 /2020, L., Rv. 278387 — 01; Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260 51; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Arruzzoli, Rv. 242129).

Tanto discende dal vincolo esistente tra i motivi n ovi e quelli originariamente proposti (Sez.

U., n. 4683 del 25/02/1998, Bon., Rv. 210259; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821).

2. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi as enza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte ost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe e processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che i stima equo quantificare in euro tremila.

2.1. Poiché da questa decisione non consegue la rimession in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa ai direttori degli istituti penitenziari in cui gli indagati si trovano istretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis di tale disposizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi nuovi depostati conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 marzo 2024 il Tribunale del riesame di eggio Calabria ha rigettato gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], irta Stefano e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto le rispettive istanze «i revoca della custodia cautelare in carcere. I ricorrenti sono stati ritenuti gravemente indiziati sia di ave preso parte a distinte associazioni per delinquere finalizzata al traffico di sostanz stupefacenti, sia della commissione di una serie di reati - scopo, ovvero di cond tte qualificate ai sensi dell'art. 73 d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309 (capi C, C7, 11, C20, C21, C23, C69 per [OSCURATO:PERSONA]; capi C, C1, C5, C6, C7, C23, C26, 63, C64, C69, C70, C71, C78, C81 per [OSCURATO:PERSONA]; capi A, A2, A3, A10, Al2, 15, A16, A18, A20, A21, A22, A23, A24, A58, A59, A65, A66 per [OSCURATO:PERSONA]; ca i C, C49, C50, C51, C52, C53 per [OSCURATO:PERSONA]). La valutazione sulla gravità indiziaria è stata fondata, in gr n parte, sulla analisi delle chat intercorse tra gli indagati tramite la piattaforma c iptata SkyEcc, in uno con una serie di elementi esterni, anche di conferma delle identificazioni effettuate dalla polizia giudiziaria. In risposta dalle doglianze difensive, e con riguardo all'acquisi ione avvenuta tramite ordine d'indagine europeo, il Tribunale del riesame ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 270 cod. proc. pen., essendo rispettati i limiti derivanti dall'ordinamento interno (artt. 266, 267, 270 e 380 cod. proc. pe .), nonostante l'acquisizione sia avvenuta nell'ambito di un procedimento at ivato dall'a.g. francese. Quanto, invece, alla fase successiva rispetto alla emissi ne dell'ordine d'indagine europeo, si è osservato che il pubblico ministero ha pron amente evaso la richiesta di accesso ai c.d. "dati grezzi", e che alcuna ipotesi di inutilizzabilità discende dall'omesso deposto degli atti riguardanti le intercettaziol i disposte nel procedimento a quo, o dalla mancata conoscenza dell'algoritmo d decriptazione delle chat. Il Tribunale del riesame ha poi escluso che dalla mera oper zione di drag and drop sia dipesa, per ciò solo, una alterazione dei dati. Infine, ed in relazione alle ulteriori doglianze contenute ella memoria depositata in udienza camerale, il Tribunale ha ritenuto la s ssistenza del presupposto dei gravi indizi di reato di cui all'art. 267 cod. pr c. pen. (non versandosi affatto nel caso delle c.d. intercettazioni preventiv ), nonché la giuridica possibilità di sottoporre ad intercettazione un intero siste a informatico, per come emerge dall'interpretazione delle norme del codice di rit (art. 266-bis cod. proc. pen.) e degli atti aventi forza di legge (artt. 24 e 43 d. lgs. 21 giugno 2017, n. 108). 2. Avverso tale ordinanza, ai sensi dell'art. 311 cod. pro i. pen., hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, a mezzo dei propri' difensori, con distinti atti contenenti identiche censure, lamentando in sintesi, a sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un primo motivo si denuncia violazione della legge processuale, non essendo ammissibile l'attività di intercettazione massiva di comuni azioni relative ad un intero sistema informatico. Si osserva che l'art. 24 d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, ess ndo relativo ai casi in cui l'autorità giudiziaria italiana riveste posizione "passiva", i on può offrire spunti interpretativi del contenuto dell'art. 266-bis cod. proc. pe ., né innovare quanto alla individuazione degli strumenti di ricerca della prova. Ciò è tanto più vero ove si consideri che l'art. 43 d. Igs. 21 g ugno 2017, n. 108, destinato a regolare il caso in cui ad intervenire è l'auto ità giudiziaria italiana, riproduce testualmente il contenuto dell'art. 266-bis cod. roc. pen.. Superato l'argomento testuale, si deduce che l'intercettazio e di un intero sistema informatico equivale ad una intercettazione preventi a, in aperto contrasto con i diritti fondamentali degli individui coinvolti da qu sta intrusione massiva. In questa prospettiva l'accesso ad uno strumento che lede in vitabilmente il diritto alla riservatezza delle comunicazioni deve essere legittimat attraverso la stretta correlazione tra l'azione intrusiva ed un fatto storico qualificabile come reato, nonché attraverso il rispetto dei parametri della indispensabilità e della non sostituibilità dello strumento con altri meno invasivi. In difetto si realizzerebbe una forma di spionaggio massivo i contrasto con i principi dell'ordinamento interno e di quello comunitario. 2.2. Con un secondo motivo si lamenta violazione della I gge penale e processuale, nonché vizio di motivazione (art. 606, lett. b, c ed e, c d. proc. pen.). Dalla indisponibilità dei c.d. "dati grezzi" nonché dell'algoritm utilizzato per decodificare le comunicazioni criptate è derivata, secondo i ricorr nti, la lesione del diritto della persona indagata di conoscere e contestare il mate iale probatorio utilizzato a proprio carico, come riconosciuto dalla stessa giu isprudenza di legittimità, con riguardo ai messaggi scambiati attraverso telefoni lackberry. Si tratta di dati non trasmessi dall'a.g. francese, rispet o ai quali è inconferente l'autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero, che ha riguardato invece il rilascio di copie dei supporti che contenevano le chat deco ificate. D'altra parte, il ricorso allo strumento di cui all'art. 270 d. proc. pen. presuppone da un lato il diritto di accesso delle parti agli origi ali del flusso comunicativo e dall'altro la disponibilità, da parte del decide te, degli atti autorizzativi e dei verbali delle operazioni svolte dalla polizia giudiz aria, necessari per valutare la legalità della prova acquisita nel procedimento a qú I ricorrenti, pertanto, hanno concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza, dopo il deposito da parte dei ricorrenti di una memoria ex art. 311, comm. 4, cod. proc. pen., le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto dei rico si. I ricorrenti hanno chiesto, invece, l'accoglimento dei motivi d ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché in parte manifestamen e infondati ed in parte del tutto aspecifici. 1.1. Giova premettere che i ricorrenti proposero ex art. 299 od. proc. pen. identiche istanze di revoca della misura loro applicata, sollecitand il Giudice per le indagini preliminari, sulla scorta di alcune decisioni di questa orte (anteriori all'intervento delle Sezioni Unite), a riconsiderare la legittimi à delle prove acquisite presso le autorità francesi, non trattandosi di documen i informatici — come ritenuto nell'ordinanza genetica - ma di vere e prop le attività di intercettazione. Attività che si sosteneva non in linea con i principi dell'ordina ento interno, trattandosi di intercettazioni "a bersaglio indiscriminato", risp tto alle quali neppure era stato possibile esercitare il diritto di difesa, in ragione della inaccessibilità dei dati grezzi e delle chiavi di cifratura. Avverso i provvedimenti di rigetto, venivano proposti istinti appelli cautelari, reiterativi del contenuto dell'originaria richiesta. La decisione impugnata ha fatto propri i principi di diritto esp essi da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, come contenuti nell informazione provvisoria resa nota dopo le pronunce del 29 febbraio scorso, di ul una relativa proprio all'odierno procedimento. Pronunce di cui oggi sono rese note anche le motivazioni (Sdr U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi). 1.2. Passando all'esame dei ricorsi, si deve innanzitutto evi enziare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, ne l'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di una pr va a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità , r aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di rova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nono tante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustifi are l'identico convincimento (Sez. 2, n. 22652 del 29/05/2024, Felice, non ass.; Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01; Sez. 3, Sentenza n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 22011- 01). I ricorrenti, invece, nulla hanno argomentato circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione della prova ritenuta inutilizzabile, al fine di dimostrare che le altre prove raccolte non consentano di confermare il giudizio sulla graviti indiziaria per ciascuna delle provvisorie imputazioni. Ciò era tanto più necessario ove si consideri/da un lato, che I Tribunale del riesame ha dato atto di una piattaforma indiziaria composta non sclusivamente dalle chat acquisite all'estero; dall'altro, che ciascun ricorrente e stato ritenuto gravemente indiziato di distinte fattispecie di reato. 1.3. Ferma questa considerazione di carattere preliminare, qi anto al primo motivo, nel criticare l'ordinanza impugnata, i ricorrenti osservano c e le attività di intercettazione delle comunicazioni effettuate con la piattaform SkyEcc non avrebbero mai potuto aver luogo in Italia, in quanto mas ivamente ed indiscriminatamente riferite a tutte le comunicazioni scambiate al punto da integrare una vera e propria intercettazione "preventiva", destin ta a ricercare una notizia di reato, piuttosto che la prova di un reato già commes o. In tal modo si sarebbe violato anche il principio di proporzionalità, posto dall'art. 6, paragrafo 1, lett. a), Direttiva 2014/41/UE. Osserva innanzitutto il Collegio che si è in presenza di prove, 'uelle richieste con ordine europeo di indagine (d'ora in poi, per brevità, o.e.i.), ia in possesso dell'a.g. francese (art. 1, paragrafo 1, Direttiva 2014/41/UE), la Cui circolazione non richiede quindi una preventiva autorizzazione del giudice italia o. In ogni caso, è necessario garantire il rispetto dei diritti fonda entali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione E ropea, tra cui certamente il diritto di difesa ed il diritto ad un giusto processo. Tuttavia, come costantemente affermato in tema di rogatoria internazionale, anche in relazione all'ordine europeo di indagine è ipotizzabile u a presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell'attività sv ita all'estero nell'acquisizione delle prove (Considerando 19 della Direttiva cit. , in forza del principio di reciproca fiducia su cui si basa la creazione di uno s azio giuridico comune europeo. Conseguentemente, trattandosi di fatti processuali, spet,a alla difesa allegare e provare il fatto da cui dipende la violazione di diritti fondi mentali. In questa prospettiva, si deve porre in risalto l'assoluta senericità delle censure sollevate in merito all'inosservanza dei principi fondamenta i da parte dello Stato di esecuzione dell'o.e.i.. Ferma la presunzione di cui si è detto, va affermata la c mpetenza del giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della prl cedura e alla risoluzione delle questioni relative ad eventuali irregolarità secondm la lex loci. Spetta invece all'a.g. dello Stato di emissione: 1) il controllo s I se vi fossero o meno le condizioni per emettere l'o.e.i., come indicate dall'art. , paragrafo 1, Direttiva cit. (necessità e proporzionalità dell'atto; ammissibilità in n caso interno analogo); 2) la verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, ai fini dell'utilizzabilità degli at i di indagine acquisiti tramite o.e.i. (Sez. 6, n. 44882 del 4/10/2023, Barbaro, v.285386). Quanto al primo profilo, oggetto delle censure di cui al pr{imo motivo di ricorso, certamente l'atto - ovvero l'acquisizione di intercettazioni disposte in altro procedimento - avrebbe tA potuto essere emesso alle stesse condiZ'oni in un caso interno analogo (art. 6, paragrafo 1, lett. B, Direttiva cit.). Gli stessi ricorrenti non contestano la sussistenza dei pre upposti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., su cui pure si intrattiene l'ordinanza im ugnata (pp. 4 - 5). D'altra parte, come ribadito da Sez. U, Giorgi, venendo in gioco prove già autonomamente raccolte dalle autorità straniere, l'equivalenza con i.isí casi interni analoghi va indagata in relazione non alla disciplina nazionale della "formazione", ma a quella della "circolazione" delle prove. Sono soddisfatti, inoltre, i requisiti della necessità e proporzi nalità, tenuto conto dei diritti delle persone sottoposte a indagini, il cui rispetto v però valutato in relazione al procedimento in cui è stato emesso l'o.e.i. Anche per quest'ultimo profilo nulla indicano i ricorrenti, a f onte del fatto che l'ordine è stato emesso nello svolgimento di indagini relative ai reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per i c nnessi reati - scopo; il che peraltro esclude si possa parlare di intercettazioni pre entive. Neppure è possibile ipotizzare la violazione di diritti fondamen ali commessa dall'autorità straniera: come affermato dalle Sezioni Unite proprio in relazione a questo procedimento (Sez. U., Giorgi, c.i.t, pp. 51 - 52), deve es ludersi che le autorità francesi abbiano effettuato intercettazioni "generalizz te", volte a ricercare notizie di reato, non prove di reati già commessi. Del resto, anche a voler prescindere dal caratte e aspecifico dell'affermazione dei ricorrenti, nel caso in esame si è trattato di attività di intercettazione regolarmente autorizzata dall'a.g. francese, con rovyedimenti motivati, in presenza di indizi relativi alla commissione di gravi rea i in materia di stupefacenti. Provvedimenti che hanno individuato proprio nel ricorso a la piattaforma Sky-Ecc una specifica fonte indiziante, sia a carico di singoli ute ti (di cui si è ipotizzato anche l'inserimento in associazioni per delinquere), si a carico dei dirigenti, in quanto le indagini miravano a stabilire se vi fosse un ioinvolgimento anche di questi ultimi nelle attività illecite commesse dagli utenti. Gli indizi di reità, del resto, sono stati desunti anche dalle caratteristiche stesse della piattaforma, per come emerge dai provvedimenti alleg ti (garanzia di anonimato degli utenti; vendita dei dispositivi in condizioni di clandestinità; elevato costo dei dispositivi, a fronte di un utilizzo limitato d alcuni mesi; esistenza di un sofisticato sistema di crittografia). D'altra parte, proprio nel corso di indagini in materia di tupefacenti fu sequestrato nel porto di Anversa un telefono crittografato per co unicare sulla piattaforma SkyEcc, e la società che la gestiva si rifiutò di coll borare con le autorità. L'affermazione secondo cui, in casi del genere, si debba far r ferimento alle condizioni interne per la trasmissione delle prove, trova confor o anche nella recentissima sentenza della Corte di Giustizia del 30/4/2024, res a seguito di rinvio pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA], ove si è afferm to, proprio in relazione all'affine servizio di messaggistica denominato Encroch t, che un tale ordine di indagine deve rispettare tutte le condizioni eventualmen e previste dal diritto dello Stato di emissione per la trasmissione di tali pro e in un caso puramente interno a detto Stato. Più in particolare, il giudice del rinvio ha sostenuto che un rdine europeo di indagine con cui si chiede l'accesso a dati raccolti mediante l'int rcettazione di telecomunicazioni ai fini dell'esercizio di un'azione penale soddisfi l condizioni di necessità e di proporzionalità, enunciate all'articolo 6, paragrafo 1, I •ttera a), della direttiva 2014/41, soltanto qualora esista, a carico di cias una persona interessata, una presunzione, fondata su fatti concreti, di parte ipazione a un reato grave (punto 35). Pur dando atto del fatto che la piattaforma avrebbe interes ato numerosi utenti, la Corte ha ritenuto che "l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un pubblico mnistero adotti un ordine europeo di indagine inteso ad ottenere la trasmissione prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, qua ora tali prove siano state acquisite a seguito dell'intercettazione, da parte di ta i autorità, nel territorio dello Stato di emissione, di telecomunicazioni dell'insieme degli utenti di telefoni cellulari che permettono, grazie a un software speciale e a un hardware modificato, una comunicazione cifrata da punto a punto, purché un tale ordine di indagine rispetti tutte le condizioni eventualmente previste dal diri to dello Stato di emissione per la trasmissione di tali prove in un caso puramente linterno a detto Stato". Infine, anche la giurisprudenza della Corte EDU ha esclusi" l'esistenza di generale divieto di intercettazioni di vaste proporzioni, in pres nza di idonee garanzie contro il rischio di abusi (Corte EDU, Grande Camera, 5/5/2021, [OSCURATO:PERSONA] ed altri c. [OSCURATO:PERSONA]); la decisione, solo citata dai ricorrenti, è però relativa al diverso caso di intercettazioni disposte dai servizi di intelligence britannici, rispetto alle quali la Corte ha riscontrato una violazione dell'art. 8 CEDU nella parte in cui non era previsto il controllo a monte di un'autorit . indipendente. 1.4. Anche il secondo motivo è inammissibile. Va intanto osservato che la questione relativa alla indisponib lità dei verbali delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria e degli atti autor zzativi (p. 14 ricorso) è stata posta per la prima volta con il ricorso per cassazi ne, peraltro in maniera cumulativa e del tutto generica, in violazione degli oneri gravanti sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto (da ultimo, Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 - 01); fermo restando che ono gli stessi ricorrenti ad allegare copie di alcuni provvedimenti dell'a.g. rancese e ad affermare che i decreti sono acquisiti agli atti del procedimento (p. 2 motivi nuovi). In ogni caso, come chiarito anche da Sez. U, Giorgi, da un lat l'art. 78 disp. att. cod. proc. pen. non richiede anche l'acquisizione dei provvedi enti giudiziari in forza dei quali tali atti sono stati compiuti; dall'altro, l'art. 270 od. proc. pen. non richiede, ai fini della utilizzabilità nel diverso procedimento, I deposito dei relativi provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni (così, per t tte, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 22924401, nonché, d ultimo, con riferimento alla disciplina vigente per effetto delle modifiche recat dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, Sez. 1, n. 49622 del 14/11/2023, Kasli, Rv. 85557902). Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti (p. 14), la anzione della inutilizzabilità, prevista dagli artt. 270 e 271 cod. proc. pen., non riguarda nemmeno il mancato deposito, presso l'autorità competente er il diverso procedimento, dei verbali delle intercettazioni altrove disposte (S z. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410 - 01, in cui veniva e cepito proprio il mancato deposito dei verbali; conf., Sez. 6, n. 48968 del 24/11 2009, Scafidi, Rv. 245542 - 01; Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv. 243609 - 01; Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, Morabito, Rv. 240972 - 01; Sez . 6, n. 26010, 23 aprile 2004, Loccisano). L'invocata inutilizzabilità, quale conseguenza del mancato dep sito degli atti, non solo non è prevista dall'art. 270 cod. proc. peri., ma nemmen rientra nella elencazione tassativa di cui all'art. 271 cod. proc. pen. Secondo, infatti, un consolidato orientamento giurispruden iale, è invece onere della parte che lamenta la inutilizzabilità delle intercettazi ni produrre il decreto autorizzativo, in modo da consentire al giudice di verifi are l'effettiva inesistenza nel procedimento a quo del controllo giurisdizionale prèscritto dall'art.15 Cost. (cfr., la fondamentale, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004 Esposito, Rv. 229245 - 01; Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, Rossi, v. 278246 01, e Sez. 6, n. 41515 del 18/09/2015, Lusha, Rv. 264741-01). Appare improprio, quindi, il richiamo dei ricorrenti ai pri cipi di diritto espressi da Sez. U, Esposito: nel giudizio a quo, si è inf tti sostenuto, l'inutilizzabilità discende dalla violazione delle norme richiamate dall'art. 271, comma primo, cod. proc. pen., e non dalla mera indisponib lità degli atti concernenti l'intercettazione e la sua legittimità (par. 3.2). Quanto alla possibilità - che i ricorrenti assumono negata - di accedere all'algoritmo utilizzato per decriptare le chat ed ai c.d. dati grezzi, va osservato che non assumono rilevanza ai fini della verifica della le ittinnità delle intercettazioni, le modalità operative con cui gli organi inquirenti sono riusciti a dare esecuzione alle operazioni ed alla decriptazione (Sez. 6, n. 16667 del 13/03/2024, Oliviero, non mass). E' mancata la specifica allegazione circa l'avvenuta alterazion del contenuto delle chat; alterazione il cui pericolo appare in linea di principio sc ngiurato dalla correlazione biunivoca tra chat e chiave di cifratura, in quanto una hiave erronea non consente di decriptare i messaggi (cfr., Sez. U, n. 23756 d l 29/02/2024, Giorgi; Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, Bruzzaniti, non mass. sul punto; Sez. 6 n. 48838 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Brunello, non mass. sul punto; Sez. 4 n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 30395 de' 21/04/2022, Chianciano, Rv. 283454 - 01, con riguardo alla decriptazione della messaggistica con sistema "Blackberry"). Ad ogni modo i ricorrenti non hanno indicato il concreto sregiudizio che sarebbe derivato all'effettivo esercizio del diritto di difesa, neppure allegando quale sia stato il pregiudizio derivante dall'omessa partecipazione alle operazioni di trascrizione dei flussi informativi e in quale punto, eventual ente, si sia effettivamente verificato un travisamento del loro contenuto. Neppure è ipotizzabile il motivo d'impugnazione di cui all'art. 06, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., pur richiamato dai ricorrenti (p. 10), non essendo stata concretamente dedotta alcuna violazione della legge penale sostan iale. 1.5. Va infine sottolineato che il vizio radicale di cui sono infi iati i motivi di ricorso non può essere tardivamente sanato per effetto della pr posizione dei motivi nuovi - con i quali, non a caso, i ricorrenti formulano ulterio i deduzioni "ai fini del principio di autosufficienza e di specificità dei motivi di ricor o" (p. 5). Secondo un costante orientamento di legittimità, l'inammi sibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, and e ipotizzando 9 cQ che sia idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultim , non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione origi aria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inamm ssibile perché contenente altri motivi immuni da vizi (Sez. 5, n. 8439 del 24/0 /2020, L., Rv. 278387 — 01; Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260 51; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Arruzzoli, Rv. 242129). Tanto discende dal vincolo esistente tra i motivi n ovi e quelli originariamente proposti (Sez. U., n. 4683 del 25/02/1998, Bon., Rv. 210259; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821). 2. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi as enza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte ost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe e processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che i stima equo quantificare in euro tremila. 2.1. Poiché da questa decisione non consegue la rimession in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa ai direttori degli istituti penitenziari in cui gli indagati si trovano istretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis di tale disposizione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e conda
Sentenza Cassazione n. 37220/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris