CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025
Cassazione n. 16757/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; — ( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la 'sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate, dirette a mettere in discussione i costituti , anche soggettivi, della evasione ascritta al ricorrente nonché la decisione di denegare l'attenuante di cui all'art. 61 n. 1 cp, replicano, in termini di marcata genericità ( co riguardo ai profili di matrice soggettiva in particolare, profili di censura tutti legati ad un presupposto in fatto - le ragioni dell'allontanamento dal domicilio di restrizione addotte dall'imputato ma mai confortate da conferme probatorie- già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite valorizzate all'esito di un percorso logico valutativo immune da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.