CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42629/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale, in composizione monocratica, in data 20.6.2018, assolveva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 limitatamente ai fatti relativi all'utilizzo delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per insussistenza del fatto, confermando nel resto la condanna dell'imputato, quale legale rappresentante della società Agricola GE.MA. s.r.I., alla pena di anni uno di reclusione oltre alle pene accessorie, inflitta in primo grado per il medesimo titolo di reato in riferimento all'indicazione, nella dichiarazione dei redditi 2011, di elementi passivi fittizi per gli importi distintamente indicati nell'imputazione, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalle ditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Puliti, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo di essi, si deduce difetto di motivazione ovvero contraddittorietà ed illogicità della stessa, avendo la Corte territoriale fondato il 'Proprio giudizio di colpevolezza sane sole dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'Agenzia delle entrate, sebbene prive di riscontri obiettivi e senza palesare alcun riferimento alle altre risultanze probatorie, né delle censure mosse dalla difesa in punto di insufficienza del compendio indiziario. 2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge, avendo la Corte d'appello irrogato la medesima pena inflitta in primo grado nonostante l'assoluzione dai fatti relativi all'utilizzo delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. Il p.g. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha presentato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1, Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, oltre a proporre, in relazione al primo motivo, doglianze che, pur costruite come vizi di natura motivazionale, lungi dall'evidenziare fratture motivazionali od incongruenze logiche, si risolvono interamente nel sottoporre a questa Corte questioni di accertamento in fatto e di valutazione delle prove che sono state risolte, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, dalla sentenza impugnata - peraltro conforme a quella resa in primo grado, in modo da formare un tessuto motivazionale sostanzialmente unitario -, di cui viene sollecitata una rivisitazione imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, non consentita nel giudizio di legittimità. 2. E', invero, costante l'orientamento secondo cui al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 47204 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Musso, Rv. 265482), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Va, altresì, richiamato il consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01). In tale prospettiva, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841-01).3. Va ulteriormente precisato che, nella specie, ricorre un caso di cd. "doppia conforme", per cui «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Allorché, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. I, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, -n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303). Nella specie, pertanto, i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. 4. Ciò posto, la sentenza impugnata ha legittimamente e congruamente valorizzato, ai fini dell'accertamento della fattispecie contestata, la deposizione resa dal funzionario accertatore della Agenzia delle Entrate sull'esito degli accertamenti operati dall'Ufficio in ordine agli acquisti di bovini effettuati dalla Agricola GEMA nel 2011, di cui il Puliti era legale rappresentante, in particolare evidenziando la contabilizzazione di due fatture emesse della ditta [OSCURATO:PERSONA] da cui risultava l'acquisto di n. 26 bovini, mentre dai documenti di trasporto emergeva che i bovini oggetto di compravendita erano soltanto 17; a ciò doveva aggiungersi che non risultavano neppure prodotti i codici identificativi per ogni animale richiesti dalla normativa sanitaria e che, infine, soltanto una fattura era stata pagata. Analogamente, dei 50 bovini apparentemente acquistati dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle due fatture contabilizzate dalla Agricola GE.MA. s.r.I., ne risultavano trasportati, sulla base dei documenti di accompagnamento, soltanto 28; entrambe le fatture, inoltre, non risultavano pagate.In aggiunta, tutte le fatture di acquisto presentavano difetti formali di redazione: sul punto, il riferimento, come reso palese dalla sintesi operata dalla Corte territoriale della conforme decisione di prime cure, era indirizzato alla mancata indicazione dei dati identificativi del fornitore e della partita IVA, nonché all'emissione, da parte di entrambi i fornitori, di fatture con il medesimo numero progressivo. La Corte territoriale ha, altresì, evidenziato che alle risultanze di tipo testimoniale, di per sé pienamente utilizzabili, si aggiungevano, con piena convergenza sul piano dimostrativo, le risultanze del p.v.c. redatto in data 7.7.2014 all'esito della verifica fiscale relativa all'anno di imposta 2011, che si avvaleva anche di c.d. controlli incrociati (sotto tale profilo, la sentenza di primo grado, debitamente richiamata nel suo contenuto ricostruttivo dalla Corte territoriale, annotava che la documentazione reperita presso le ditte fornitrici, comparata con quella in possesso della società rappresentata dal Puliti, dimostrava che il numero dei capi di bestiame venduti era inferiore a quello del capi acquistati), così pervenendo, in definitiva, alla motivata conclusione, priva di vizi logici e scevra dalle censure sollevate dal ricorrente, che la ricorrenza delle descritte irregolarità nelle fatture in esame, l'assenza di documentazione amministrativa inerente i singoli capi di bestiame oggetto di cessione, la mancata corrispondenza nelle fatture e nei documenti di trasporto del numero di bovini asseritamente trasportati e lo stesso mancato regolamento del prezzo, ad eccezione di una fattura, consentivano di ritenere fondata, con ragionevole certezza, la prospettazione accusatoria anche sotto il profilo soggettivo, avuto riguardo alla consapevole e volontaria presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA per l'anno 2011 di elementi passivi fittizi avvalendosi delle predette fatture per operazioni che dovevano ritenersi oggettivamente inesistenti, nei termini sopra illustrati. 5. A fronte di tale univoca, congrua e logica ricostruzione, è, piuttosto, il motivo articolato dal ricorrente a denotare incolmabili lacune argomentative, non individuando quali specifiche doglianze difensive in ordine all'insufficienza del compendio indiziario sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale. Né, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, per giunta in assenza di elementi atti a porre in dubbio l'intrinseca attendibilità della testimonianza del pubblico funzionario accertatore - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della sua deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre obiettive risultanze processuali -, era necessaria la ricerca di elementi di riscontro esterni; elementi, peraltro, nella specie esistenti e costituiti dai dati documentali oggetto di accertamento (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, p.c. in proc. Giro, Rv. 272152-01).6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, innanzitutto, generico, poichè omette di confrontarsi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, la quale ha precisato che dall'assoluzione parziale dell'imputato, con riferimento alle fatture emesse dalla Agricola S. Maria s.r.I., non poteva derivare alcun effetto in punto di pena, posto che essa era già stata applicata dal Tribunale nel minimo edittale e ridotta di un terzo pieno per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice di primo grado, inoltre, nonostante l'illecita condotta riguardasse sia la dichiarazione ai fini IVA che quella ai fini II.DD. (come risulta sia dal capo di imputazione sia dalla stessa motivazione della sentenza di primo grado a p.5), non operava alcun aumento della pena per la continuazione; tale profilo non era oggetto di impugnazione da parte del P.m., onde su di esso si formava il giudicato. Come più volte ritenuto da questa Corte, invero, il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Rv. 273677-01; Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Rv. 279905-01). Nella medesima prospettiva, si è affermato che «ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.m., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno delLimputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius"» (da ultimo, Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, Rv. 281453-01) In tale cornice decisoria, la Corte territoriale ha ulteriormente e correttamente precisato che, essendosi la condotta perfezionata il 6.9.2012, data di presentazione delle dichiarazioni fiscali, non era più applicabile il comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 74/ 2000, in quanto abrogato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), dl. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, s'i che, risultando la pena inflitta nella misura di anni uno di reclusione, muovendo da una pena base pari al minimo edittale di anni uno e mesi sei di reclusione, diminuita ex art. 62-bis cod. pen., la stessa non poteva essere ulteriormente ridotta. Rispetto a tale statuizione, dunque, l'imputato risulta privo di un interesse concreto e specifico a proporre impugnazione, non potendone derivare alcun effetto a lui favorevole. 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e