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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31992/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 gennaio 1993 [OSCURATO:PERSONA] Cosimo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 luglio 1984 avverso la sentenza del 9 Aprile 2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Latina il 24 giugno 2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nei loro confronti il giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Si addebita ai due imputati di avere in concorso tra loro, mediante plurime minacce di morte, compiuto atti idonei diretti a costringere la persona offesa a consegnare la somma di 6.000 C, quale mancato provento dell'attività di vendita di sostanze stupefacenti posti in essere da parte di un terzo soggetto, il cui nominativo era stato loro indicato dal Salemme, ritenuto in ragione di ciò responsabile dell'inadempimento del terzo.

Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso i due imputati.

2. [OSCURATO:PERSONA], tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta come estorsione, poiché [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato legittimato ad agire civilmente per ottenere la restituzione del denaro dovutogli dalla persona offesa.

Al giudice di secondo grado non ha valutato gli scambi epistolari avvenuti tramite whatsapp tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA].

Nella denuncia la persona offesa afferma che [OSCURATO:PERSONA] gli chiede e pretende la restituzione di 6.000 C,che gli aveva prestato.

Non sono peraltro emersi elementi di riscontro delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sicché deve concludersi che vi è stato un prestito di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA], in favore del Salemme, come la stessa corte d'appello in fondo ammette, esprimendo soltanto dubbi sulla destinazione della somma di denaro corrisposta.

Il collegio inoltre non ha reso adeguata motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa, la quale grazie alla denuncia ha risparmiato i 6.000 C che doveva all'imputato. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza dell'elemento psicologico del delitto estorsivo in quanto la pretesa creditoria avanzata dall'imputato era comunque ragionevole.

Nonostante le richieste difensive, il Macchiusi non è stato mai sentito mentre avrebbe potuto chiarire alcuni aspetti della vicenda. 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte ha omesso di valutare le censure difensive e ha violato i criteri di valutazione delle fonti di prova, fornendo una motivazione illogica in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dal delitto di estorsione.

Occorre inoltre la prova rigorosa che la minaccia utilizzata sia stata idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, mentre il solo dato relativo alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'autovettura il giorno dei fatti non esclude che lo stesso si trovasse in quel posto per altri motivi.

La Corte non spiega quale sarebbe il comportamento posto in essere dall'imputato e quale il contributo offerto all'azione criminosa, né vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto contatti con la persona offesa e con lo stesso coimputato 3.2 violazione degli articoli 133 e 62 bis cod.pen. in ordine al diniego delle attenuanti generiche, poiché la Corte non ha indicato gli elementi che impedivano il riconoscimento di tale beneficio.

3. Su richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta la trattazione orale del giudizio.

Il 17 maggio 2022 sono pervenute dichiarazioni di rinunzia alla trattazione orale da parte di entrambi i difensori. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve osservarsi che la dichiarazione di rinunzia alla trattazione orale del giudizio formulata dal difensore che ne aveva fatto richiesta, trasmessa dopo la comunicazione del provvedimento che ha disposto la trattazione orale, rimane priva di effetto poiché una volta che la parte processuale abbia avanzato richiesta e che sia stata disposta la trattazione in forma orale, tale scelta processuale non è passibile di revoca.2.

I ricorsi sono inammissibili. 3.1 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, è generico poiché non si confronta con le esaustive argomentazioni della Corte di appello che ha fornito articolata risposta a tutte le censure sollevate.

Ed infatti la Corte, dopo avere motivatamente ribadito l'attendibilità della persona offesa e la credibilità delle sue dichiarazioni, che secondo consolidata giurisprudenza sono sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza, ha richiamato i significativi riscontri emersi nel corso delle indagini e, in particolare, i messaggi scambiati tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] che riscontrano il narrato della persona offesa; ha motivatamente escluso la necessità di escutere [OSCURATO:PERSONA] e ha poi esaminato nel dettaglio la versione fornita dall'imputato, evidenziando le contraddizioni esistenti tra quanto dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia e quanto allegato con l'atto di appello.

All'esito di questa motivata valutazione, la Corte ha ritenuto che la versione dei fatti resa dall'imputato e confortata dalle dichiarazioni non disinteressate e poco attendibili del teste Senneca, non fossero verosimili e avessero trovato esplicita smentita nelle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA] che in sede di interrogatorio di garanzia aveva attribuito alla presunta dazione di denaro una motivazione del tutto diversa da quella esposta dal [OSCURATO:PERSONA].

Alla stregua di queste argomentate osservazioni la Corte ha concluso per la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in forza delle quali risulta corretta la qualificazione giuridica della condotta come tentata estorsione.

La Corte ha reso ampia ed esaustiva motivazione osservando che, anche a voler aderire alla versione dei fatti offerta dall'imputato, costui non aveva alcun titolo valido per potere pretendere la restituzione della somma versata alla persona offesa, il che esclude che la sua condotta potesse essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona.

Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Anche il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico poiché non tiene conto delle specifiche argomentazioni esposte dalla corte che ha risposto puntualmente alle censure formulate con l'atto di gravame.

In particolare la Corte ha sottolineato che a carico dell'imputato, oltre alla pacifica presenza al momento dell'arresto, milita la circostanza che insieme ai coimputati si era recato nel comune di Fondi proprio al fine di incassare la somma che il [OSCURATO:PERSONA] pretendeva dalla persona offesa.

La piena consapevolezza della natura estorsiva della somma pretesa è dimostrata dalla volontà dell'imputato di occultare le effettive ragioni del viaggio eseguito, fornendo una versione dei fatti inverosimile.

La Corte ha affermato che l'imputato ha agito nella piena consapevolezza del disegno criminoso di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto deve rispondere del delitto di estorsione.

Ma va osservato che risulta dirimente il messaggio che [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in cui comunicava che [OSCURATO:PERSONA] si accontentava per picchiare la persona offesa di ricevere un compenso di 300 C; tale elemento dimostra che [OSCURATO:PERSONA] era disponibile e intenzionato a porre in essere atti di violenza -per perseguire un suo specifico ingiusto profitto, a prescindere dalla eventuale e indimostrata legittimità della richiesta del [OSCURATO:PERSONA], che anche solo per essersi avvalso di un terzo per esercitare violenza nei confronti del proprio debitore , deve rispondere di estorsione . 2.2 In riferimento al trattamento sanzionatorio la Corte ha precisato che la pena è stata determinata nel minimo edittale e la diminuzione per il tentativo è stata applicata nella sua massima estensione.

Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute ma non sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti, in ragione di adeguata motivazione resa dalla Corte di Appello, che si palesa immune dai vizi dedotti. 2.L'inammissibilità del ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 gennaio 1993 [OSCURATO:PERSONA] Cosimo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 luglio 1984 avverso la sentenza del 9 Aprile 2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Latina il 24 giugno 2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nei loro confronti il giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Si addebita ai due imputati di avere in concorso tra loro, mediante plurime minacce di morte, compiuto atti idonei diretti a costringere la persona offesa a consegnare la somma di 6.000 C, quale mancato provento dell'attività di vendita di sostanze stupefacenti posti in essere da parte di un terzo soggetto, il cui nominativo era stato loro indicato dal Salemme, ritenuto in ragione di ciò responsabile dell'inadempimento del terzo. Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso i due imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta come estorsione, poiché [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato legittimato ad agire civilmente per ottenere la restituzione del denaro dovutogli dalla persona offesa. Al giudice di secondo grado non ha valutato gli scambi epistolari avvenuti tramite whatsapp tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]. Nella denuncia la persona offesa afferma che [OSCURATO:PERSONA] gli chiede e pretende la restituzione di 6.000 C,che gli aveva prestato. Non sono peraltro emersi elementi di riscontro delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sicché deve concludersi che vi è stato un prestito di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA], in favore del Salemme, come la stessa corte d'appello in fondo ammette, esprimendo soltanto dubbi sulla destinazione della somma di denaro corrisposta. Il collegio inoltre non ha reso adeguata motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa, la quale grazie alla denuncia ha risparmiato i 6.000 C che doveva all'imputato. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza dell'elemento psicologico del delitto estorsivo in quanto la pretesa creditoria avanzata dall'imputato era comunque ragionevole. Nonostante le richieste difensive, il Macchiusi non è stato mai sentito mentre avrebbe potuto chiarire alcuni aspetti della vicenda. 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte ha omesso di valutare le censure difensive e ha violato i criteri di valutazione delle fonti di prova, fornendo una motivazione illogica in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dal delitto di estorsione. Occorre inoltre la prova rigorosa che la minaccia utilizzata sia stata idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, mentre il solo dato relativo alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'autovettura il giorno dei fatti non esclude che lo stesso si trovasse in quel posto per altri motivi. La Corte non spiega quale sarebbe il comportamento posto in essere dall'imputato e quale il contributo offerto all'azione criminosa, né vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto contatti con la persona offesa e con lo stesso coimputato 3.2 violazione degli articoli 133 e 62 bis cod.pen. in ordine al diniego delle attenuanti generiche, poiché la Corte non ha indicato gli elementi che impedivano il riconoscimento di tale beneficio. 3. Su richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta la trattazione orale del giudizio. Il 17 maggio 2022 sono pervenute dichiarazioni di rinunzia alla trattazione orale da parte di entrambi i difensori. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve osservarsi che la dichiarazione di rinunzia alla trattazione orale del giudizio formulata dal difensore che ne aveva fatto richiesta, trasmessa dopo la comunicazione del provvedimento che ha disposto la trattazione orale, rimane priva di effetto poiché una volta che la parte processuale abbia avanzato richiesta e che sia stata disposta la trattazione in forma orale, tale scelta processuale non è passibile di revoca.2. I ricorsi sono inammissibili. 3.1 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, è generico poiché non si confronta con le esaustive argomentazioni della Corte di appello che ha fornito articolata risposta a tutte le censure sollevate. Ed infatti la Corte, dopo avere motivatamente ribadito l'attendibilità della persona offesa e la credibilità delle sue dichiarazioni, che secondo consolidata giurisprudenza sono sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza, ha richiamato i significativi riscontri emersi nel corso delle indagini e, in particolare, i messaggi scambiati tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] che riscontrano il narrato della persona offesa; ha motivatamente escluso la necessità di escutere [OSCURATO:PERSONA] e ha poi esaminato nel dettaglio la versione fornita dall'imputato, evidenziando le contraddizioni esistenti tra quanto dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia e quanto allegato con l'atto di appello. All'esito di questa motivata valutazione, la Corte ha ritenuto che la versione dei fatti resa dall'imputato e confortata dalle dichiarazioni non disinteressate e poco attendibili del teste Senneca, non fossero verosimili e avessero trovato esplicita smentita nelle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA] che in sede di interrogatorio di garanzia aveva attribuito alla presunta dazione di denaro una motivazione del tutto diversa da quella esposta dal [OSCURATO:PERSONA]. Alla stregua di queste argomentate osservazioni la Corte ha concluso per la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in forza delle quali risulta corretta la qualificazione giuridica della condotta come tentata estorsione. La Corte ha reso ampia ed esaustiva motivazione osservando che, anche a voler aderire alla versione dei fatti offerta dall'imputato, costui non aveva alcun titolo valido per potere pretendere la restituzione della somma versata alla persona offesa, il che esclude che la sua condotta potesse essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Anche il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico poiché non tiene conto delle specifiche argomentazioni esposte dalla corte che ha risposto puntualmente alle censure formulate con l'atto di gravame. In particolare la Corte ha sottolineato che a carico dell'imputato, oltre alla pacifica presenza al momento dell'arresto, milita la circostanza che insieme ai coimputati si era recato nel comune di Fondi proprio al fine di incassare la somma che il [OSCURATO:PERSONA] pretendeva dalla persona offesa. La piena consapevolezza della natura estorsiva della somma pretesa è dimostrata dalla volontà dell'imputato di occultare le effettive ragioni del viaggio eseguito, fornendo una versione dei fatti inverosimile. La Corte ha affermato che l'imputato ha agito nella piena consapevolezza del disegno criminoso di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto deve rispondere del delitto di estorsione. Ma va osservato che risulta dirimente il messaggio che [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in cui comunicava che [OSCURATO:PERSONA] si accontentava per picchiare la persona offesa di ricevere un compenso di 300 C; tale elemento dimostra che [OSCURATO:PERSONA] era disponibile e intenzionato a porre in essere atti di violenza -per perseguire un suo specifico ingiusto profitto, a prescindere dalla eventuale e indimostrata legittimità della richiesta del [OSCURATO:PERSONA], che anche solo per essersi avvalso di un terzo per esercitare violenza nei confronti del proprio debitore , deve rispondere di estorsione . 2.2 In riferimento al trattamento sanzionatorio la Corte ha precisato che la pena è stata determinata nel minimo edittale e la diminuzione per il tentativo è stata applicata nella sua massima estensione. Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute ma non sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti, in ragione di adeguata motivazione resa dalla Corte di Appello, che si palesa immune dai vizi dedotti. 2.L'inammissibilità del ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle amm
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