CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 10 aprile 2021 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 22.05.2017 dal Gup del Tribunale di Latina nei confronti dell'appellante* SINGH [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva dichiarato penalmente responsabile per il reato di tentato omicidio ai danni di SINGH Ravinder sulla base dell'informativa della Questura di Latina - [OSCURATO:PERSONA], delle sit rese dal testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 14.3.2017, dalla documentazione medica in atti, non chieda la consulenza tecnica redatta dal consulente del PM. In motivazione, la Corte di Appello di Roma ritiene la linearità e la logicità della ricostruzione dei fatti; la insussistenza di dubbi circa qualificazione giuridica del fatto in tentato omicidio; l'impossibilità della concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto della condotta contemporanea e susseguente al reato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SINGH [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione, erronea applicazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile inammissibile per la genericità dei motivi addotti, tesi a riproporre doglianze su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il