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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:225
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009CO0332_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 3 giugno 2009, causa T‑189/07, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI‑DSR touristik (FLUGBÖRSE), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2007 recante rigetto del ricorso proposto dal titolare del marchio comunitario denominativo «FLUGBÖRSE» contro la decisione della divisione d’annullamento che aveva dichiarato la nullità parziale di detto marchio – Determinazione della data pertinente ai fini dell’esame di una causa di nullità assoluta nell’ambito di un procedimento di nullità.

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione è respinta. 2) L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CO0332_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 3 giugno 2009, causa T‑189/07, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI‑DSR touristik (FLUGBÖRSE), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2007 recante rigetto del ricorso proposto dal titolare del marchio comunitario denominativo «FLUGBÖRSE» contro la decisione della divisione d’annullamento che aveva dichiarato la nullità parziale di detto marchio – Determinazione della data pertinente ai fini dell’esame di una causa di nullità assoluta nell’ambito di un procedimento di nullità. [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione è respinta. 2) L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.