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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 37160/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARI(29.1 v).45 "o 4e—p a rt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fui [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 21 ottobre 2020 il Gip del Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di pena concordata, effettuata da [OSCURATO:PERSONA], in sede di opposizione a decreto penale di condanna in ragione della illegalità della pena finale determinata.

Al prevenuto era stata comminata la pena di euro 7750,00 di ammenda per violazione dell'art. 186 commi 2, lettera c) e 2 sexies D.Lgs. n. 285/1992.

In sede di opposizione era stata richiesta la pena finale pari a mesi 4 di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, con sostituzione della pena ex art. 186 comma 9 bis Cds nei corrispondenti mesi 4 e giorni 6 di lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA], in motivazione, ha rilevato l'errore di calcolo nella stima della pena pecuniaria - riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. superiore al massimo previsto ex lege-; ciò ha reso illegale la determinazione della pena finale e ha determinato la disposizione del giudizio immediato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice e vizio di motivazione.

Si censura l'irrilevanza dell'errore di calcolo intervenuto nel passaggio intermedio di computo, poiché la determinazione della pena finale sarebbe stata la medesima avendo applicato, ex art. 186 comma 2 sexies Cds, alla pena base -mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di multa- un aumento per la circostanza aggravante superiore alla metà -mesi sei di arresto ed euro 2250,00 di ammenda-.

Si evidenzia, in ultimo, che, in sede di conversione, lo scarto di euro 166,00 non avrebbe comunque comportato una diversa quantificazione dei giorni di lavoro di pubblica utilità.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con trattazione de plano, perché proposto avverso provvedimento non autonomamente impugnabile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARI(29.1 v).45 "o 4e—p a rt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fui [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 ottobre 2020 il Gip del Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di pena concordata, effettuata da [OSCURATO:PERSONA], in sede di opposizione a decreto penale di condanna in ragione della illegalità della pena finale determinata. Al prevenuto era stata comminata la pena di euro 7750,00 di ammenda per violazione dell'art. 186 commi 2, lettera c) e 2 sexies D.Lgs. n. 285/1992. In sede di opposizione era stata richiesta la pena finale pari a mesi 4 di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, con sostituzione della pena ex art. 186 comma 9 bis Cds nei corrispondenti mesi 4 e giorni 6 di lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA], in motivazione, ha rilevato l'errore di calcolo nella stima della pena pecuniaria - riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. superiore al massimo previsto ex lege-; ciò ha reso illegale la determinazione della pena finale e ha determinato la disposizione del giudizio immediato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice e vizio di motivazione. Si censura l'irrilevanza dell'errore di calcolo intervenuto nel passaggio intermedio di computo, poiché la determinazione della pena finale sarebbe stata la medesima avendo applicato, ex art. 186 comma 2 sexies Cds, alla pena base -mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di multa- un aumento per la circostanza aggravante superiore alla metà -mesi sei di arresto ed euro 2250,00 di ammenda-. Si evidenzia, in ultimo, che, in sede di conversione, lo scarto di euro 166,00 non avrebbe comunque comportato una diversa quantificazione dei giorni di lavoro di pubblica utilità. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con trattazione de plano, perché proposto avverso provvedimento non autonomamente impugnabile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estenso
Decreto Cassazione n. 37160/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris