CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19728/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 7, comma 1, d.l. 4 del 2019 (capo a) e 316-ter cod. pen. (capo b) alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità (primo e secondo motivo); Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente perché congiuntamente formulati, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché le condotte di cui ai capi a) e b) delle imputazioni sono correttamente ascritte all'odierno ricorrente valorizzando l'omessa indicazione dello stato detentivo in due distinte dichiarazioni (il 7 novembre 2019 e il 4 febbraio 2020), nonché l'attribuibilità al medesimo, a titolo di concorso morale (dice la Corte d'appello: «l'imputato può essere chiaramente individuato come l'ispiratore di condotte materialmente realizzate da altri»), delle precisate dichiarazioni, siccome unico destinatario diretto del reddito di cittadinanza, e percettore delle somme erogategli fra il dicembre 2019 ed il gennaio 2021, per l'importo complessivo di 19.861,02 euro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 20