CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 29632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 1159 / 2018 , r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in liquidazione, con sede in Cagliari, alla via Messina n. 38, in persona del liquidatore rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegatain calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Romagna n. 26. - r icorrent e e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (incorporante, per fusione, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con sede in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per lui, del suo procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 Martella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Largo di [OSCURATO:PERSONA]. 11. - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. cron. 684 /201 7 , del la [OSCURATO:PERSONA], depositatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/09/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 13 gennaio 2011, l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citò la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. innanzi al Tribunale di Cagliari al fine di ottenerne, previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole, la condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi passivi e commissione di massimo scoperto, illegittimamente capitalizzati trimestralmente, in relazione ai due rapporti di conto corrente ivi specificamente individuati, originariamente intrattenuti con la [OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:PERSONA] e da queste poi ceduti alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò l’avversa pretesa, l’adito tribunale, all’esito di un’istruttoria solo documentale, respinse la domanda dell’attrice. 2. La Corte di appello di Cagliari, investita del gravame proposto da quest’ultima contro quella decisione, con sentenza del 18 maggio/19 luglio 2017, n. 684, ha così statuito: «…accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza n. 1573/2013 del Tribunale di Cagliari e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che la società appellante vanta un credito nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. pari ad euro 29.889,53 in relazione al conto corrente n. 6964/1».Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte, ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione ivi ribadita dall’appellata, ha opinato che: i ) in relazione al rapporto di c/c n. 6920787/02/94, intrattenuto dall’appellante, originariamente, con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e successivamente ceduto alla banca convenuta, «mancano gli estratti conto e i rapporti scalari relativi a diversi mesi ed anni del rapporto, nonché per tutto l'anno 2000. In materia, la Suprema Corte di Cassazione, in un caso differente ma che può essere qui riportato in quanto avente un oggetto analogo, ha stabilito che solo la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente, attraverso un'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, consente di determinare il credito; ed invero, la determinazione del saldo finale del conto, passivo o attivo, ove sia contestualmente stata chiesta la condanna alla ripetizione di poste passive non dovute, deve essere effettuata con riferimento alla intera durata del rapporto. Nel caso di specie, il consulente tecnico ha utilizzato per calcolare gli importi indebitamente trattenuti gli scalari bancari, in modo da limitare il vuoto documentale degli estratti conto. I rapporti scalari sono documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente; essi riportano la sequenza dei saldi positivi e negativi, dai quali non è dato evincere l'importo capitale per il giorno esatto di valuta (desumibile dai soli estratti c/c completi del rapporto). Pertanto, l'espletamento di una C.T.U. fondata su tali dati non permette di ottenere risultati matematicamente corretti. […]. È evidente, quindi, considerato l'importante lasso temporale, -non si tratta di alcuni mesi, che avrebbero permesso, comunque, la ricostruzione del rapporto, ma di anni - che la mancata produzione degli estratti conto, non consente, se non attraverso l'utilizzo di criteri presuntivi od approssimativi, di pervenire alla esatta determinazione del credito vantato dalla società»; ii) «A differenti conclusioni deve giungersi con riferimento al c/c n. 6964/1 (ex CARIPLO), […]. Gli estratti conto mancanti, infatti, sono limitati ad un Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 periodo mai superiore a 3 mesi, il che, a giudizio del collegio, consente comunque di verificare la poste attive e passive e, quindi, di accertare (sulla base dei conteggi predisposti dal CTU) la sussistenza di un credito vantato dalla appellante nella misura pari a € 29.889,53 (suddivisi in € 22.226,41 per interessi anatocistici maturati, ed € 7.663,12 per interessi legali dovuti sul predetto importo dalla data di chiusura del conto fino al 28.02.2016 - data di invio della bozza di C.T.U. e relativi allegati ai consulenti di parte. […]. Il periodo di tempo non coperto dai conti correnti è, data la sua esiguità, irrilevante e tale da non incidere in concreto, pur considerati i principi giurisprudenziali sopra richiamati, su una corretta ricostruzione di dare e avere tra le parti». 2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a tre motivi. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante per fusione la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo anche ricorso incidentale, recante tre motivi, cui ha resistito la menzionata ricorrente principale. La sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denunciano, rispettivamente: I) «Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Erronea ripartizione dell’onere della prova effettuata dalla corte distrettuale con esclusivo riferimento alla formale posizione processuale delle parti». Si contesta alla corte sarda di aver gravato l’attrice/appellante dell’onere di produrre tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, così erroneamente ripartendo l'onere della prova sulla base della formale posizione processuale delle parti, omettendo di considerare che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto spetta sempre a colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 ragione dell'errata ripartizione dell'onere della prova con riferimento ad uno dei due rapporti correnti dedotti in causa, la corte d'appello ha rigettato la domanda ad esso corrispondente. Tuttavia, una corretta distribuzione dell'onus probandi, sancita anche dai più recenti arresti giurisprudenziali sul tema, imponeva di individuare nella Banca il soggetto tenuto a depositare tali documenti; II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per essersi la corte d’appello, senza congrua motivazione, discostata dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di ufficio». Si assume che la corte territoriale, pur avendo correttamente disposto la consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a quantificare le somme illegittimamente addebitate dalla Banca, se ne è poi discostata, disconoscendo il credito vantato dall'odierna ricorrente con riferimento ad uno dei due rapporti di conto corrente. La sentenza impugnata, pertanto, doveva considerarsi illegittima, in tale parte, per l’omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle risultanze della consulenza suddetta; III) «Nullità della sentenza impugnata e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 116 c.p.c.», per avere la corte distrettuale valutato secondo il proprio ascientifico apprezzamento una consulenza tecnica percipiente che assumeva, invece, il valore di una prova oggettiva. 2. Il primo di questi motivi si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso 2.1. E’ utile ricordare che: i) la controversia in esame è stata generata dalla domanda della società odierna ricorrente volta ad ottenere la condanna del Banco di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi incorporato, per fusione, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi controricorrente), previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole, alla restituzione di quanto indebitamente Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 percepito a titolo di interessi passivi e commissione di massimo scoperto, illegittimamente capitalizzati trimestralmente, in relazione ai due rapporti di conto corrente ivi specificamente individuati; ii) in particolare, quanto al rapporto di c/c n. 6920787/02/94, intrattenuto dall’appellante dal 1981 al 2000, originariamente, con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e successivamente ceduto alBanco di [OSCURATO:PERSONA], la corte distrettuale ha accertato che «mancano gli estratti conto e i rapporti scalari relativi a diversi mesi ed anni del rapporto, nonché per tutto l'anno 2000». Più specificamente, «Mancano, […], oltre agli estratti conto successivi all'anno 2000 (il conto è stato chiuso in data 23.01.2001), quelli relativi ai seguenti periodi: dal 01.01.1987 al 19.08.1987 (7 mesi e 19 giorni, corrispondenti a 231 giorni totali); dal 01.05.1998 al 15.06.1998 (1 mese e 15giorni, corrispondenti a 46 giorni totali); dal 01.07.1998 al 31.12.1998 (6 mesi, corrispondenti a 184 giorni totali); dal 07.10.1999 al 31.12.1999 (2 mesi e 24 giorni, corrispondenti a 86 giorni totali). Gli estratti conto prodotti, invece, sono i seguenti: -dal 04.08.1981 al 31.12.1986 (5 anni 4 mesi e 27 giorni, corrispondenti a 1.977 giorni totali); -dal 20.08.1987 al 30.04.1998 (10 anni 8 mesi e 11 giorni, corrispondenti a 3.907 giorni totali); - dal 16.06.1998 al 30.06.1998 (15 giorni totali); -dal 01.01.1999 al 06.10.1999 (9mesi e 6 giorni, corrispondenti a 279 giorni totali); - dal 29.12.2000 al 23.01.2001 (data della chiusura del c/c; 25 giorni totali)». 2.1.1. C'è da dire, in linea generale, che, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr.Cass. n. 30713 del 2018 e con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. n. 24948 del 2017, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 33009 del 2019). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (assenta) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (cfr. Cass. n. 7501 del 2012; Cass. n. 33009 del 2019). 2.2. Deve osservarsi, poi, che, nella prospettiva consegnata dall'art.2697 cod. civ., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. In particolare, costituisce principio ormai consolidato di questa Suprema Corte quello secondo cui il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9201 del 2015; Cass. n. 20693 del 2016; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 31187 del 2018; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 del 2019; Cass. n. 23852 del 2020; Cass. n. 22387 del 2021). In tale evenienza - si è detto - l'incompl etezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr.Cass. n. 11543 del 2019; cfr . pure Cass. n. 30822 del 2018, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato»). 2.2.1. Nella specie, dunque, la ripartizione dell’onere probatorio come effettuato dalla corte distrettuale è conforme alla descritta giurisprudenza di legittimità, sicché non merita censura.Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 2.2.2. Né appaiono condivisibili le deduzioni svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quanto alla mancata applicazione, da parte della corte di merito, del criterio della cd. vicinanza della prova (cfr. pag. 13 del ricorso). E', infatti, senz'altro vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (cfr. Cass., SU, n. 13533 del 2001, in motivazione; più di recente, in massima, Cass. n. 6008 del 2012; Cass. n. 486 del 2016). Peraltro, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 33009 del 2019, tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere invocato, però, ove ciascuna delle parti acquisisca, o possa agevolmente procurarsi, la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nei rapporti di conto corrente, mediante il periodico invio degli estratti conto al correntista e tenuto conto della possibilità di quest’ultimo di avvalersi dello strumento di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B., che la giurisprudenza di legittimità ritiene utilizzabile anche per la richiesta degli gli estratti conto. Cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 12093 del 2001; Cass., n. 15669 del 2007; Cass. n. 24641 del 2021; Cass.n. 7874 del 2022); né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti. 2.2.3. A tanto deve solo aggiungersi che la medesima corte: i) sul rilievo dell’«importante lasso temporale - non si tratta di alcuni mesi, che avrebbero permesso, comunque, la ricostruzione del rapporto, ma di anni-» cui si riferiva la documentazione carente, ha concluso, affatto condivisibilmente, che «la mancata produzione degli estratti conto, non consente, se non attraverso l'utilizzo di criteri presuntivi od approssimativi, di pervenire alla esatta determinazione del credito vantato dalla società», Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 dovendosi, qui significativamente ricordare che, tra quelli non prodotti, c’erano pure gli estratti conto relativi a tutto l’anno 2000, riguardanti, cioè, l’ultimo anno di rapporto (che la corte ha accertato essere stato chiuso il 23 gennaio 2001), così da rendere impossibile, di fatto, la determinazione anche di un “primo saldo utile” da cui muovere per il ricalcolo del saldo, depurato dalle poste illegittime, fino alla sua chiusura; ii) ha considerato inutilizzabile il criterio adottato dal consulente tecnico di ufficio, che si era avvalso dei cd. rapporti scalari, «per calcolare gli importi indebitamente trattenuti […] in modo da limitare il vuoto documentale degli estratti conto». Tanto alla stregua di un accertamento di natura evidentemente fattuale, adeguatamente motivato - « I rapporti scalari sono documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente; essi riportano la sequenza dei saldi positivi e negativi, dai quali non è dato evincere l'importo capitale per il giorno esatto di valuta (desumibile dai soli estratti c/c completi del rapporto). Pertanto, l'espletamento di una C.T.U. fondata su tali dati non permette di ottenere risultati matematicamente corretti. […].» - e, come tale, qui non ulteriormente sindacabile. 3. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente inammissibili. 3.1. Innanzitutto, si oblitera completamente che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (formalmente invocato con il secondo motivo) -nel testo, qui applicabile ratione temporis (risultando impugnata una sentenza resa il 19 luglio 2017), modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 5494 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Peraltro, nemmeno risultano minimamente osservati i puntuali oneri di allegazione prescritti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 in relazione alla deduzione del vizio predetto. 3.2. Neppure si considera, poi, che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12387 del 2020 e Cass. n. 18391 del 2017) ha chiarito che «il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza cd. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza cd. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente». 3.2.1. Nella specie, è indubbio che il «fatto storico» che si assume essere stato accertato dal consulente (pure a volere considerare tale l’avvenuta ricostruzione, ad opera di quest’ultimo, del saldo del rapporto di c/c n. 6920787/02/94, utilizzando i cd. rapporti scalari, «per calcolare gli importi indebitamente trattenuti […] in modo da limitare il vuoto documentale degli estratti conto») è stato specificamente esaminato dalla corte distrettuale (non sussiste, dunque, il lamentato omesso esame), la quale, però, non ha condiviso il descritto modus procedendi utilizzato da l c.t.u. e ne ha spiegato, affatto esaustivamente (cfr. come si è riferito alla Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 fine del precedente § 2.2.1. di questa motivazione, da intendersi, per brevità, qui riprodotto), le ragioni. 3.3. Per il resto, le doglianze in esame si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito in ordine alle modalità di avvenuta rideterminazione dei saldi dei rapporti di c/c de quibus, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale o di violazione di norma processuale (art. 116 cod. proc. civ.), una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). 3.3.1. In altri termini, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno dell’art. 116 cod. proc. civ. può sussistere solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 prudente apprezzamento della prova, la censuraè ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). 3.3.2. E’ indubbio che la consulenza tecnica di ufficio, sia essa deducente o percipiente, costituisce un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria (cfr. Cass. n. 15711 del 2021) né, in ogni caso, una prova legale, posto che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità: i) «il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche» (cfr. Cass. n. 30733 del 2017); ii) «Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU» (cfr. Cass. n. 36638 del 2021; Cass. n. 200 del 2021). 3.4. Va rimarcato, infine, e per mera completezza, che il preteso cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito nemmeno dà luogo ad un vizio denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., posto che quest'ultima disposizione - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, vizio nella specie non riscontrabile in presenza di una motivazione che dà conto, in maniera chiara, seppure sintetica, delle Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 ragioni che hanno indotto la corte distrettuale a non condividere il descritto modus procedendi utilizzato dal c.t.u. « per calcolare gli importi indebitamente trattenuti […] in modo da limitare il vuoto documentale degli estratti conto». Né il giudizio di legittimità può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022). 4. Passando all’esame del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., va immediatamente disattesa l’eccezione pregiudiziale di sua tardività, come formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel proprio “controricorso al ricorso incidentale” (cfr. pag. 7). Invero, la sentenza impugnata - che entrambe le parti hanno affermato non essere stata notificata - è sta ta depositata il 19 luglio 2017, sicché il ricorso incidentale suddetto, promosso dal menzionato istituto di credito contestualmente alla tempestiva (giusta gli artt. 370-371 cod. proc. civ.) proposizione del suo controricorso notificato il 12 febbraio 2018 e da intendersi come formulato ex art. 333 cod. proc. civ., deve considerarsi sicuramente tempestivo alla stregua del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. maggiorato dal periodo di sospensione feriale (1-31 agosto 2017) di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, pacificamente non rientrando l’oggetto della odierna controversia tra quelli che la medesima disposizione sottrae a detta sospensione. 4.1. Né, in contrario, appare pertinente la pronuncia di legittimità (Cass.n. 6188 del 2014) invocata dalla ricorrente principale attesa la diversità e peculiarità della fattispecie ivi affrontata rispetto a quella oggi all’esame del Collegio.Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 4.1.1. Invero, si legge in detta sentenza (cfr. pag. 7-8) che «…nel caso di specie, risultando dall'esposizione del fatto che la sentenza impugnata aveva deciso sia sull'opposizione a precetto, sia sulla domanda di accertamento della persistente efficacia negoziale del lodo (che non era ricompresa nell'ambito del giudizio di opposizione al precetto, quale giudizio di accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione sulla base del lodo, che era titolo esecutivo "giudiziale” secondo il regime applicabileratione temporis), la sentenza impugnata risulta pronunciata su una domanda, quella di opposizione al precetto, alla quale non era applicabile la sospensione, e su altra domanda, quella di accertamento dell'efficacia negoziale del lodo, cui la sospensione era applicabile. Sulla prima domanda la sentenza ha confermato l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione disposto dal Tribunale. Decidendo sulla seconda domanda, che risultava proposta dalla Fintecna in via subordinata alla richiesta di rigetto dell'opposizione, l'ha rigettata, ancorché con pronuncia di rito che l'ha detta inammissibile perchéproposta soltanto in appello. In tal modo la Corte palermitana ha sciolto il nesso di subordinazione con cui la Fintecna l'aveva proposta in via riconvenzionale e, pertanto, diventa applicabile il principio di diritto secondo cui: “allorquando in sede di opposizione all'esecuzione la parte procedente all'esecuzione abbia chiesto la reiezione dell'opposizione e, per il caso in cui quest'ultima venga accolta, abbia svolto domanda riconvenzionale subordinata intesa ad ottenere un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo al fine della eventuale costituzione, con la conseguente condanna, di un nuovo titolo esecutivo, la controversia diventa soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, in ipotesi applicabile alla domanda riconvenzionale, soltanto se la sentenza abbia accolto l'opposizione e, quindi, abbia deciso anche sulla riconvenzionale. Non vi resta soggetta se la decisione non abbia sciolto il nesso di subordinazione condizionante l'esame della riconvenzionale ed abbia deciso solo sull'opposizione rigettandola e, Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 quindi, l'impugnazione riguardi solo l'opposizione, senza che rilievi che l'esito della impugnazione possa poi comportare il successivo ingresso dell'esame della riconvenzionale davanti al giudice d'appello o davanti al giudice di rinvio dalla cassazione” (così Cass. n. 3611 del 2011). Tanto è sufficiente a giustificare la valutazione di tempestività del ricorso per cassazione, giacché l'esercizio del diritto di impugnazione contro la sentenza impugnata risultava soggetto alla sospensione». 4.2. Nessun dubbio, poi, può sussistere quanto al fatto che il ricorso incidentale de quo (da qualificarsi, come si è detto, come impugnazione incidentale autonoma, ex art. 333 cod. proc. civ., fondata, dunque,su di un autonomo interesse processuale della parte che la propone) potesse investire anche un capo della decisione diverso da quello oggetto dell’impugnazione principale. 5. Tanto premesso, gli articolati motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denunciano, rispettivamente: I) «Violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si contesta alla corte territoriale di aver ritenuto la documentazione contabile afferente il rapporto di c/c n. 6964/1 (originariamente intrattenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la [OSCURATO:PERSONA] e da questa poi ceduto alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), benché incompleta, comunque sufficiente a consentire la rideterminazione del suo saldo, diversamente da quanto opinato, invece, con riferimento al già menzionato del rapporto di c/c n. 6920787/02/94; II e III) «Violazione degli artt. 115, 116 e342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,giudicato interno e violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e «Violazione degli artt.1322, 1346, 1842, 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». In sintesi, si assume che nel giudizio d'appello si era formato un giudicato interno sull'inesistenza di un'apertura di credito in favore di Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da ciò facendosi discendere, da un lato, la necessità di qualificare come "pagamenti" tutte le rimesse effettuate dalla correntista sul conto corrente; dall’altro, che il termine della prescrizione eccepita dalla banca doveva farsi decorrere da ogni rimessa anziché dalla chiusura del conto corrente, salva comunque l’interruzione della prescrizione in forza delle intimazioni del 9 dicembre 2005 e del 12 gennaio 2010. 6. La prima di queste doglianze si rivela inammissibile. 6.1. Invero, richiamato quanto si è già detto, respingendosi il primo motivo del ricorso principale, con riguardo all’avvenuta corretta applicazione, ad opera della corte d’appello, dei principi in tema di onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. in una controversia quale quella concretamente intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deve qui rimarcarsi che la medesima corte ha opinato, con riferimento al rapporto di c/c n. 6964/1 (ex [OSCURATO:PERSONA]) che «…la produzione del 94.93% degli estratti conto ha permesso la ricostruzione del credito vantato dalla società correntista. I documenti mancanti, infatti, sono limitati ai seguenti periodi: dal 01.10.1988 al 31.12.1988 (3 mesi, corrispondenti a 92 giorni totali); dal 01.10.1991 al 31.12.1991 (3 mesi, corrispondenti a 92 giorni totali); dal 01.12.1998 al 31.12.1998 (1 mese, corrispondente a 31 giorni totali); dal 01.12.2000 al 31.12.2000 (1 mese, corrispondente a 31 giorni totali). Gli estratti conto prodotti, invece, sono i seguenti: dal 30.09.1987 al 30.09.1988 (1 anno, corrispondente a 366 giorni totali); dal 01.01.1989 al 30.09.1991 (2 anni e 9 mesi, corrispondenti a 1.003 giorni totali); dal 01.01.1992 al 30.11.1998 (6 anni e 11 mesi, corrispondenti a 2.526 giorni totali); dal 01.01.1999 al 30.11.2000 (1 anno e 11 mesi, corrispondenti a 700 giorni totali); dal 01.01.2001 al 09.01.2001 (data della chiusura del c/c, 9 giorni totali). Alla luce di quanto suesposto, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi possibile la ricostruzione del rapporto contrattuale n. 6964/1. Gli estratti conto mancanti, infatti, sono limitati ad un periodo mai superiore 3 mesi, il che a giudizio del collegio Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 consente, comunque, di verificare la poste attive e passive e, quindi, di accertare (sulla base dei conteggi predisposti dal CTU) la sussistenza di un credito vantato dalla appellante nella misura pari a € 29.889,53 […]. Il periodo di tempo non coperto dai conti correnti è, data la sua esiguità, irrilevante e tale da non incidere in concreto, pur considerati i principi giurisprudenziali sopra richiamati, su di una corretta ricostruzione di dare e avere tra le parti». 6.2. Si è al cospetto, dunque, di un accertamento di natura evidentemente fattuale, adeguatamente motivato e, come tale, qui non ulteriormente sindacabile, a fronte del quale la doglianza in esame si risolve, sostanzialmente, in una critica all’operato dal giudice a quo in ordine, appunto, alle modalità di avvenuta rideterminazione dei saldi dei rapporti di c/c de quibus, cui la ricorrente incidentale intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente dimenticando, però, che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 17681 del 2022; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 17681 del 2022; Cass. n. 28462 del 2021, Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 Cass. n. 25343 del 2021 e Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 18345 del 2022). 7. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 7.1. Si legge nella sentenza impugnata che: i ) con la proposta domanda, «La società attrice sostenne di aver intrattenuto, con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, il rapporto di c/c n. 6920787/02/94 dal 1981 al 2000 e, con la Banca di Cariplo, il rapporto di c/c n. 6964/1 dal 1987 al 2001; tali rapporti erano stati ceduti, dalle summenzionate banche, alla convenuta ed erano stati addebitati, su di essi, interessi e commissioni di Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 massimo scoperto, capitalizzati con cadenza trimestrale. […] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contestò il fondamento delle avverse domande, chiedendone il rigetto. Eccepì la prescrizione dei diritti vantati dalla società in quanto "le lettere di diffida allegate da controparte all'atto di citazione (...) non sono sottoscritte dalla parte e non contengono la puntuale specificazione delle ragioni e dei criteri di calcolo che giustificherebbero il credito invocato con dette comunicazioni. […] Infine, l'attrice non aveva nemmeno provato l'avvenuta concessione di apertura del credito» (cfr. pag. 3); ii) «Con sentenza depositata il 10 maggio 2013, il Tribunale rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. […]. L'azione proposta dalla società, affermò il giudice, doveva configurarsi come domanda accertamento negativo del diritto di credito della Banca; con la conseguenza che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto produrre i contratti di c/c oggetto di contestazione. In assenza di tali documenti non era possibile accertare la sussistenza o meno delle clausole di cui si assumeva la nullità» (cfr. pag. 4); iii) «Deve, innanzi tutto rilevarsi la infondatezza della eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla società appellante sollevata dall'istituto di credito; le missive inviate da due legali nell'interesse e per conto della società, nel 2005 e nel 2009, hanno indubbio effetto interruttivo. In particolare, considerato che i contratti furono chiusi rispettivamente nel 2000 e nel 2001, la prescrizione è stata interrotta, prima, con la missiva del 9 dicembre 2005 […], e, successivamente, con la missiva, di analogo tenore, inviata il 12 gennaio 2010 […]» (cfr. pag. 4-5). 7.2. Da tanto deriva, ad avviso del Collegio, che il profilo dell'eccezione di prescrizione sollevato dalla banca con riguardo all'asserita inesistenza di aperture di credito (con conseguente necessità di valutare la natura solutoria o ripristinatoria di quanto addebitato sui conti in questione onde stabilire la decorrenza, o meno, del termine prescrizionale da ciascun pagamento o dalla chiusura dei conti. Cfr. Cass., SU, n. 15895 del 2019; Cass. n. 7013 del 2020), sebbene formulata innanzi al tribunale, non era Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 stata successivamente riproposta puntualmente dalla convenuta in grado d'appello exart. 346 cod. proc. civ., avendo ivi quest’ultima specificamente insistito sulla ribadita eccezione di prescrizione deducendo unicamente che la stessa non poteva ritenersi interrotta per effetto delle intimazioni dei legali dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del 9 dicembre 2005 e del 12 gennaio 2010. 7.2.1. Nemmeno è configurabile, peraltro (diversamente da quanto preteso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), un giudicato interno sull'inesistenza dell'apertura di credito, consolidatosi in mancanza di uno specifico motivo di gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in sede di appello. Infatti, dalla decisione oggi impugnata non emerge unapronuncia, seppure implicita, con cui il Tribunale di Cagliari avesse escluso l'esistenza di una apertura di credito, sicché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. doveva considerarsi tenuta ad impugnare il solo (e precedentemente riportato) capo della sentenza del giudice di prime cure che aveva preso posizione esclusivamente sull'onere di produrre i contratti di c/c oggetti di contestazione. 7.2.2. Pertanto, i motivi di ricorso incidentale in esame devono considerarsi inammissibili, stante la intervenuta decadenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad invocare, in questa sede, quel profilo dell’eccezione di prescrizione di cui era stata omessa la riproposizione in appello. E ciò non senza rimarcare che gli stessi mirano a sollecitare un diverso apprezzamento di merito - circ a la natura solutoria, e non meramente ripristinatoria, dei pagamenti -inibito in sede di legittimità. 8. In definitiva, quindi, il ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere respinto, mentre quello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante per fusione la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) deve essere dichiarato inammissibile. 8.1. La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014;Ric. 2018n. 1159 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte sia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, rispettivamente per il ricorso principale della prima e quello incidentale della seconda, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiara inammissibile quello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante per fusione la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d