CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 maggio 2025
Cassazione n. 36676/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Messina vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 12 maggio 2025 il Tribunale di Messina – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione di pena detentiva, emesso in data 5 febbraio 2025. In motivazione si ricostruisce la sequenza dei provvedimenti emessi dal Pubblico Ministero in ragione : a) del riconoscimento della continuazione tra due decisioni irrevocabili; b) del posteriore annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione della decisione di riconoscimento della continuazione, in riferimento alla entità della pena; c) della decisione emessa in sede di rinvio, che determinava la pena del reato continuato in quella di anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione. Ciò posto, il decreto di cumulo veniva emesso per una pena residua di entità tale (anni cinque e mesi tre di reclusione) da superare il limite di sospendibilità, pari ad anni quattro. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. Secondo la difesa la decisione emessa ha erroneamente dato per valido e corretto il provvedimento del Pubblico Ministero, senza avvedersi del fatto che la pena residua – in rapporto al periodo di custodia già sofferto e computabile – era in realtà inferiore ai quattro anni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e carenza di allegazioni documentali a sostegno. Ed invero nel provvedimento di cumulo il Pubblico Ministero ha già computato un periodo di custodia cautelare fungibile e, pertanto, la doglianza difensiva va intesa come prospettazione (in tesi) della esistenza di un periodo più ampio di limitazione della libertà personale, parimenti fungibile. Tuttavia, simile prospettazione, senza il sostegno di un verificabile allegato documentale, risulta del tutto generica e non può che portare alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am