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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15353/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41969/21 Gueye + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, nell'interesse di Gueye e Diop, attinenti all'affermazione di responsabilità per i contestati reati, non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre che privi di specificità, in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (v. in particolare pagg. 7,8); Considerato altresì che il motivo di ricorso nell'interesse di Gueye che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 9); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ia [OSCURATO:PERSONA] dstanzo [OSCURATO:PERSONA] 022 . 20 oggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41969/21 Gueye + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, nell'interesse di Gueye e Diop, attinenti all'affermazione di responsabilità per i contestati reati, non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre che privi di specificità, in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (v. in particolare pagg. 7,8); Considerato altresì che il motivo di ricorso nell'interesse di Gueye che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 9); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ia [OSCURATO:PERSONA] dstanzo [OSCURATO:PERSONA] 022 . 20 oggi
Sentenza Cassazione n. 15353/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris