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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26330/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto di Giuseppe MAGLIONE in relazione al reato di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Montesarchio 1'8 dicembre 2022, convalidava la misura precustodiale ed applicava al MAGLIONE la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto, ricorre per cassazione Giuseppe MAGLIONE, per mezzo del suo difensore, articolando due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 385 cod. proc. pen., per non avere il Giudice della cautela applicato la scriminante della legittima difesa.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio motivazionale: l'ordinanza impugnata deve ritenersi nulla in quanto non supportata da alcuna valida motivazione logica e congrua, con particolare riferimento all'assenza di qualsivoglia riferimento all'inapplicabilità dell'art. 385 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'applicazione dell'art. 385 cod. proc. pen. in quanto era sussistente la scriminante della legittima difesa.

Come più volte sottolineato da questa Corte di legittimità, il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto e fondando il suo giudizio sulla base degli elementi al momento conosciuti (ex multis Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Lattarulo, Rv. 269428 - 01; Sez. 3, n. 6626 del 16/01/2020, Rv. 278578 - 01).

Al fine di effettuare tale controllo di ragionevolezza, il giudice deve verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto sia rimasta nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria.

Ciò che rileva in sede di convalida dell'arresto è, pertanto, esclusivamente la situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria, ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza, al momento in cui si è trovata ad operare, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, ad esclusione delle dichiarazioni dell'arrestato, che sono invece pienamente utilizzabili per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis" (ex multis, Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084 - 01; Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007, Nowosielski; Rv. 238533 - 01; Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968 - 01).

Ne consegue che, come efficacemente affermato da Sez. 3 n 15137 del 2019, la convalida guarda al passato e, quindi, per il futuro, occorre, affinché perduri una limitazione della libertà personale, un autonomo provvedimento idoneo a costituire titolo autosufficiente per fondare una limitazione del diritto di libertà.

Ciò premesso, nel caso all'esame, l'ordinanza impugnata evidenzia che la polizia giudiziaria, intervenuta sul posto, ha rinvenuto un corpo esanime a terra gravemente ferito che, ricoverato d'urgenza, risultava attinto da circa venti fendenti da arma da punta o da taglio, che avevano attinto la vittima anche in zone vitali (torace sinistro, addome sinistro e regione dorso lombare sinistra).

Identificava l'indagato nei pressi con abiti sporchi di sangue che riferiva che a seguito di una lite la persona offesa aveva tentato di aggredirlo ma per la sua pronta reazione di difesa si era ferita da sola per poi accasciarsi a terra.

L'ordinanza appare ineccepibile nella parte in cui evidenzia che, sulla base delle circostanze percepite, la versione fornita dall'indagato agli operanti era del tutto inverosimile quanto alla sussistenza di una causa di non punibilità e, pertanto, convalidava l'arresto legittimamente eseguito.

2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto di Giuseppe MAGLIONE in relazione al reato di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Montesarchio 1'8 dicembre 2022, convalidava la misura precustodiale ed applicava al MAGLIONE la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto, ricorre per cassazione Giuseppe MAGLIONE, per mezzo del suo difensore, articolando due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 385 cod. proc. pen., per non avere il Giudice della cautela applicato la scriminante della legittima difesa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio motivazionale: l'ordinanza impugnata deve ritenersi nulla in quanto non supportata da alcuna valida motivazione logica e congrua, con particolare riferimento all'assenza di qualsivoglia riferimento all'inapplicabilità dell'art. 385 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'applicazione dell'art. 385 cod. proc. pen. in quanto era sussistente la scriminante della legittima difesa. Come più volte sottolineato da questa Corte di legittimità, il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto e fondando il suo giudizio sulla base degli elementi al momento conosciuti (ex multis Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Lattarulo, Rv. 269428 - 01; Sez. 3, n. 6626 del 16/01/2020, Rv. 278578 - 01). Al fine di effettuare tale controllo di ragionevolezza, il giudice deve verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto sia rimasta nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria. Ciò che rileva in sede di convalida dell'arresto è, pertanto, esclusivamente la situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria, ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza, al momento in cui si è trovata ad operare, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, ad esclusione delle dichiarazioni dell'arrestato, che sono invece pienamente utilizzabili per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis" (ex multis, Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084 - 01; Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007, Nowosielski; Rv. 238533 - 01; Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968 - 01). Ne consegue che, come efficacemente affermato da Sez. 3 n 15137 del 2019, la convalida guarda al passato e, quindi, per il futuro, occorre, affinché perduri una limitazione della libertà personale, un autonomo provvedimento idoneo a costituire titolo autosufficiente per fondare una limitazione del diritto di libertà. Ciò premesso, nel caso all'esame, l'ordinanza impugnata evidenzia che la polizia giudiziaria, intervenuta sul posto, ha rinvenuto un corpo esanime a terra gravemente ferito che, ricoverato d'urgenza, risultava attinto da circa venti fendenti da arma da punta o da taglio, che avevano attinto la vittima anche in zone vitali (torace sinistro, addome sinistro e regione dorso lombare sinistra). Identificava l'indagato nei pressi con abiti sporchi di sangue che riferiva che a seguito di una lite la persona offesa aveva tentato di aggredirlo ma per la sua pronta reazione di difesa si era ferita da sola per poi accasciarsi a terra. L'ordinanza appare ineccepibile nella parte in cui evidenzia che, sulla base delle circostanze percepite, la versione fornita dall'indagato agli operanti era del tutto inverosimile quanto alla sussistenza di una causa di non punibilità e, pertanto, convalidava l'arresto legittimamente eseguito. 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore de