CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 21230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7585/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Conca d’Oro n. 184/190, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Macerata n. 910/2018, pubblicata il 24 luglio 2018; R.G.N. 7585/19 C.C.15/06/2023 Concessione in vendita –Licenza d’uso – Risoluzione per inadempimento udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con decreto ingiuntivo n. 1913/2015 del 29 ottobre 2015, notificato il 3 dicembre 2015, munito della clausola di provvisoria esecuzione inaudita altera parte, il Giudice di Pace di Macerata ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della somma di euro 4.270,00, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo dovuto per la licenza d’uso di un software e relativi prodotti ed accessori concessi in vendita per il primo dei tre anni di durata del contratto stipulato tra le parti l’11 giugno 2014. 2.–Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio e, per l’effetto, conveniva, davanti al Giudice di Pace di Macerata, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al fine di sentire dichiarare, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, l’inefficacia delle clausole vessatorie di cui ai punti 2, 13, 14, 15 e 20 del contratto di concessione in vendita della licenza d’uso con accessori e la risoluzione del contratto per disdetta comunicata il 10 febbraio 2015 o per vizio del consenso, con la conseguente revoca e/o annullamento del provvedimento monitorio opposto. Si costituiva nel giudizio di opposizione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale resisteva alla proposta opposizione, chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva altresì, in via riconvenzionale, che fosse pronunciata la risoluzione relativamente all’inadempimento della parte del contratto non ancora eseguita, con la condanna al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, con ordinanza del 12 maggio 2015, era ordinata la separazione della domanda riconvenzionale formulata da parte opposta, di cui era dichiarata la competenza per valore del Tribunale di Macerata, mentre la causa era trattenuta davanti al Giudice di Paceper la sola pretesa principale. Con sentenza n. 186/2017, depositata il 15 marzo 2017, il Giudice di Pace adito respingeva l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto. In specie, la pronuncia di primo grado escludeva che fosse stata fornita qualsiasi prova in merito ai malfunzionamenti del software “Voispeed”, concesso in vendita all’opponente, con specifico riguardo alla scarsa qualità della voce, all’interruzione della comunicazione e ad ogni altro tipo di vizio lamentato, vizi peraltro neanche comunicati e denunciati all’opposta. Con riferimento alla disdetta effettuata con e-mail del 10 febbraio 2015, la sentenza rilevava che il contratto non prevedeva il recesso unilaterale anticipato, ma soltanto la possibilità di non rinnovarlo alla scadenza triennale, sicché detta disdetta doveva reputarsi inefficace, posto che nessuna prova scritta era stata resa sulla possibilità di non dare corso al contratto dopo un periodo di prova di sei mesi. Precisava, all’uopo, il Giudice di Paceche la prova testimoniale sul punto era inutilizzabile, in quanto concerneva patti aggiunti o contrari, precedenti alla stipulazione del contratto. Quanto all’eccepita natura vessatoria delle clausole evocate, deduceva la genericità di tale contestazione,non essendo indicati i motivi per i quali tali clausole fossero vessatorie. 3.– Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2017, proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale lamentava: l’omessa considerazione e valutazione della domanda di risoluzione sollevata da parte opposta, con la conseguente incompatibilità tra la domanda di adempimento e di conferma del decreto ingiuntivo opposto e quella di risoluzione del contratto; l’erronea considerazione delle eccezioni relative alla natura vessatoria delle clausole contrattuali; l’omessa valutazione della violazione della clausola di buona fede nella formazione del contratto e del vizio del consenso, ai fini dell’accoglimento della domanda di risoluzione per disdetta/recesso o per inadempimento o comunque di annullamento per vizio del consenso. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale contestava ogni avversa richiesta, chiedendone il rigetto, con la conferma della pronuncia impugnata. Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Macerata, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che nel giudizio d’appello non potevano essere formulate conclusioni diverse, tanto per la causa petendi quanto per il petitum , da quelle proposte nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che il contraddittorio in secondo grado poteva svolgersi sulle sole richieste avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di citazione introduttivo dell’opposizione, ossia sulla dichiarazione di vessatorietà delle clausole di cui ai punti 2, 13, 14, 15 e 20 del contratto per inidoneità della sottoscrizione, nonché sull’invocata pronuncia di risoluzione per disdetta di cui alla comunicazione del 10 febbraio 2015 ovvero di annullamento per vizio del consenso; b) che nessuna pronuncia doveva essere resa all’esito della spiegata domanda riconvenzionale con cui parte opposta aveva chiesto la declaratoria di risoluzione per inadempimento di parte opponente del contratto di concessione in vendita, poiché, per effetto della separazione della domanda risarcitoria commisurata al compenso degli altri due anni di durata del contratto, in quanto eccedente dalla competenza per valore del Giudice adito, anche tale pronuncia presupposta non rientrava più nell’oggetto del contendere; c) che, rispetto alla eccepita natura vessatoria di alcune clausole contrattuali, per insufficiente approvazione specifica a mezzo della sottoscrizione del solo richiamo numerico, doveva essere confermata l’inammissibilità per genericità della relativa pretesa, non essendo stato indicato il contenuto delle clausole, né il motivo per il quale esse sarebbero state vessatorie, né l’effetto che si sarebbe determinato nell’esecuzione del contratto in conseguenza della loro mancata applicazione; d) che, con riguardo alla pretesa risoluzione per disdetta, la mancata produzione in atti della comunicazione asseritamente intervenuta il 10 febbraio 2015 rendeva impossibile qualsivoglia valutazione sul punto; e) che doveva essere confermato anche il rigetto della domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso, non potendo essere utilizzata la prova orale assunta e dovendo escludersi il dolo, in ragione della qualità di imprenditori commerciali delle parti. 4.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 5.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione di nullità del ricorso per difetto di jus postulandi del ricorrente, alla stregua del mancato riferimento della procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità allo specifico giudizio oggetto del mandato difensivo. Ora, la collocazione topografica della procura alle liti, redatta a margine del ricorso, con la relativa firma per autentica apposta dal difensore, fa sì che la procura –la quale forma materialmente corpo con l’atto al quale accede – debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione – sia cioè speciale – , anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022; Sez. 6-L, Ordinanza n. 24671 del 11/08/2022; Sez. L, Ordinanza n. 9935 del 28/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020). Nella fattispecie, non vi è alcun richiamo nella pur generica procura redatta a margine del ricorso, da cui possa evincersi con certezza che il suo rilascio si riferisca a giudizio diverso da quello di legittimità. 1.1.– Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso in cassazione per difetto di autosufficienza è destituita di fondamento. Infatti, dal tenore dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità è possibile desumere, seppure in modo succinto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., la progressione degli accadimenti processuali rilevanti che si sono succeduti nei gradi di merito del giudizio. Inoltre, i passaggi salienti della decisione impugnata risultano sviluppati per ciascun motivo di ricorso articolato. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., in relazione al rapporto tra domanda di risoluzione e domanda di risarcimento del danno e del rapporto tra richiesta di adempimento e risoluzione, per avere il Tribunale ritenuto che, per effetto della declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace sulla domanda di risarcimento danni proposta dalla parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fosse attratta alla competenza per valore del giudice superiore anche la presupposta domanda risolutoria. Mentre nessuna subordinazione vi sarebbe tra le due domande, sicché la domanda riconvenzionale di risoluzione sarebbe rimasta di competenza del Giudice di Pace, che avrebbe dovuto, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo per carenza di interesse di parte opposta al conseguimento della prestazione invocata con il provvedimento monitorio. 2.1.– Il motivo è inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione. E ciò perché, quand’anche la declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace adito sulla domanda risarcitoria proposta da parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non avesse dovuto comportare altresì la separazione della sottesa domanda presupposta, voltaad ottenere la pronuncia risolutoria del contratto di concessione in vendita della licenza d’uso del software dell’11 giugno 2014, come prospettato dalla ricorrente, ugualmente l’ipotetico accoglimento di tale pronuncia di risoluzione non avrebbe implicato la rinuncia (o l’incompatibilità) alla domanda di adempimento inoltrata in sede monitoria. Al riguardo, il Tribunale ha puntualizzato che tale riconvenzionale (di risoluzione del contratto di durata e di risarcimento danni) concerneva il mancato pagamento (recte l’inadempimento) del compenso per la concessione della licenza d’uso negli ulteriori due anni di durata del contratto e non già per l’anno rispetto al quale era stato invocato il pagamento mediante l’intrapresa azione monitoria. Orbene lo stipulato contratto di concessione della licenza d’uso del software deve essere qualificato come appalto di sevizi, poiché l’oggetto della prestazione è costituito dai servizi prestati continuativamente (e segnatamente dall’installazione di un sistema informatico denominato “Voispeed”, inerente ad un centralino telefonico, avente ad oggetto anche l’obbligo di provvedere agli aggiornamenti del software), e non già dalle cose prodotte dal somministrante e da prestare in via continuativa. Solo in tale ultima evenienza la fattispecie avrebbe dovuto essere qualificata come somministrazione, anche nel caso in cui l’attività di fare fosse stata strumentale rispetto all’erogazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18179 del 05/07/2019; Sez. L, Sentenza n. 12546 del 27/08/2003). Da tale qualificazione giuridica discende che, trattandosi di appalto le cui prestazioni dedotte attengono a servizi continuativi – così come accade allorché le prestazioni dell’appalto si concretino in manutenzioni periodiche –, esso deve considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica o differita – diversamente dall’appalto di opere, quale contratto ad esecuzione prolungata –, che non si sottrae alla deroga dal principio di retroattività per le prestazioni già eseguite, come dettata dall’art. 1458, primo comma, c.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 26862 del 22/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 8247 del 06/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 4818 del 09/11/1977). Pertanto, in ogni caso, la risoluzione per il mancato adempimento delle prestazioni successive non avrebbe compromesso il diritto al compenso per le prestazioni già eseguite, in ordine alle quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sul motivo sub C dell’atto di appello, inerente all’erronea valutazione in merito all’inadempimento di parte appellata, con conseguente nullità della sentenza, per avere il Giudice del gravame tralasciato di considerare l’eccepito malfunzionamento del pacchetto voce oggetto del contratto di rivendita e la lamentata compromissione del servizio di telefonia software offerto, per la sussistenza di intoppi con la linea telefonica, per la pessima qualità della comunicazione e della voce, non in linea con quanto promesso e pattuito e tale da pregiudicare il godimento di un bene non consono alle previsioni, anzi compromesso a causa dei vizi riscontrati. L’istante sostiene che erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe affermato la mancanza di prova in ordine ai malfunzionamenti del software all’esito dell’eccezione di inadempimento avanzata, che avrebbe determinato il ribaltamento dell’onere probatorio a carico di parte opposta. Inoltre, obietta che, in conseguenza dell’istruttoria svolta, gli intoppi con la linea telefonica, tali da rendere il servizio non accettabile, sarebbero stati dimostrati attraverso l’escussione dei testi, di cui sono state riportate le deposizioni rilevanti. 3.1.–La censura è infondata. Ed infatti, quanto al rilievo di tali vizi, sarebbe stato onere dell’eccipiente dimostrare la loro esistenza, in base alla disciplina speciale che si innesta in ordine alla responsabilità per la loro integrazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14895 del 29/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 14109 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8451 del 24/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 33612 del 15/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019), oltre che la tempestività della loro denuncia (di cui la controparte ha eccepito la carenza). Siffatta conclusione sulla distribuzione dell’onere probatorio – prospettata specificamente per la vendita – si estende anche ai vizi dell’appalto, il cui onere ricade sul committente all’esito dell’accettazione dell’opera o del servizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013). In secondo luogo, al di là della raggiunta prova dei vizi attraverso l’assunta prova testimoniale, non ricorrono gli estremi dell’omessa pronuncia, stante il fatto che il Tribunale ha escluso che sia stata proposta alcuna domanda di risoluzione (recteactio redhibitoria) in ordine ai vizi lamentati del servizio reso, né di riduzione del prezzo (recteactio aestimatoria o quanti minoris ). Sul punto, la sentenza impugnata ha testualmente affermato (a pag. 2) che le domande proposte dall’opponente nel giudizio di primo grado erano limitate all’accertamento della natura vessatoria delle clausole di cui ai punti 2, 13, 14, 15 e 20 del contratto, alla dichiarazione della risoluzione del contratto per l’intervenuta disdetta di cui alla comunicazione del 10 febbraio 2015 e alla pretesa di annullamento del negozio per vizio del consenso, senza che in sede di gravame le conclusioni potessero essere estese ad azioni diverse da quelle promosse nel giudizio di primo grado. Pertanto, la deduzione di detti vizi – anche se sub specie di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., inibitoria della contro-pretesa di pagamento del corrispettivo – è avvenuta tardivamente nel corso del giudizio di prime cure. All’esito dell’esame diretto degli atti tale conclusione risulta suffragata, sicché nessun vizio di infra-petizione è stato integrato. 4.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., in relazione all’onere di specificità, per avere il Tribunale confermato il rigetto dell’eccezione circa la natura vessatoria di alcune clausole contrattuali, pur essendo esse state insufficientemente approvate per iscritto, in ragione nella mancata indicazione del contenuto di dette clausole, né del motivo per cui esse sarebbero state vessatorie. Nel disporre tale rigetto il Giudice d’appello avrebbe omesso di rilevare che, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le clausole ivi riportate si presumono vessatorie e che era stato espressamente affermato che le clausole nn. 2, 13, 14, 15 e 20 del contratto concluso tra le parti avrebbero dovuto ritenersi vessatorie, sicché, a fronte di tale rilievo, sarebbe spettato al giudice l’accertamento in concreto della loro natura, nel caso di specie completamente mancato. 4.1.–La doglianza è inammissibile. E tanto perché l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole. Sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea. Nella specie, la ricorrente si è limitata a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. in relazione a certe clausole – di cui sono stati indicati i meri numeri identificativi riportati nel contratto dell’11 giugno 2014 –, senza riportarne il contenuto, ai fini di potere valutare la loro natura vessatoria, esclusa dal Tribunale (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14279 del 08/06/2017). Contenuto che non risulta neanche dalla sentenza impugnata. Affinché il sindacato sulla natura onerosa delle clausole con sottoscrizione numerica cumulativa possa essere esercitato in sede di legittimità è necessario, infatti, che il ricorrente dia contezza della portata di tali clausole, condizione indispensabile per poter valutare se le stesse rientrino nell’elencazione contenuta nell’art. 1341, secondo comma, c.c., elencazione soggetta, non già ad interpretazione analogica, ma solo estensiva. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 347 c.p.c. nonché dell’art. 16-bis del d.lgs. n. 179/2012, in relazione all’errata e/o omessa valutazione dei documenti depositati, con conseguente nullità della sentenza, nonché l’omesso esame dei documenti ed, ancora, la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 16-bis, primo comma, del d.lgs. n. 179/2012 e dell’art. 19, primo comma, lett. a), n. 1, del d.lgs. n. 83/2015, per avere il Giudice del gravame dichiarato che il fascicolo di parte appellante sarebbe stato talmente lacunoso da non consentire alcun riscontro delle deduzioni svolte, se non con riferimento alla prova delegata al Giudice di Pace di Padova, mentre, in realtà, il fascicolo di parte appellante sarebbe stato depositato telematicamente, con i relativi allegati, come si sarebbe potuto agevolmente rilevare dalle ricevute PEC di deposito allegate all’atto di appello e dalla ricevuta scaricabile dalla console dell’avvocato, inerente al fascicolo telematico. 5.1.–Il motivo è inammissibile. Si premette che il Giudice di Pace ha respinto nel merito la domanda di risoluzione, all’esito dell’invio della e-mail del 10 febbraio 2015 (qualificata come “disdetta”), poiché il contratto non prevedeva il recesso unilaterale anticipato, ma soltanto la possibilità di non rinnovarlo alla scadenza triennale, sicché detta disdetta doveva reputarsi inefficace. Sulla censura sollevata sul punto dall’appellante, la Corte distrettuale ha, invece, reputato inammissibile la domanda di risoluzione per intervenuta disdetta dal contratto di concessione in rivendita del software, alla stregua della mancata produzione della comunicazione asseritamente intervenuta il 10 febbraio 2015 e dello stesso negozio. Per converso, l’odierna ricorrente deduce e comprova che sia il testo negoziale (contratto di rivendita dell’11 giugno 2004), sia la “comunicazione della convenuta del 18 febbraio 2015” erano stati prodotti in via telematica, unitamente agli altri documenti, nel giudizio di gravame (come riconosciuto dalla stessa controricorrente). Senonché il motivo è aspecifico poiché, anche ai fini di comprovare l’attualità della violazione lamentata, la ricorrente avrebbe dovuto dare atto, nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, del contenuto del contratto dell’11 giugno 2014, quantomeno con riferimento ai passaggi più significativi del riconoscimento del diritto di recesso unilaterale anticipato. Solo dal richiamo al tenore di tale clausola sarebbe potuta emergere l’effettiva integrazione della lesione lamentata. Del che, per contro, la ricorrente non spende alcuna argomentazione. 6.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. La regolamentazione delle spese e dei compensi di lite segue la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2