CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 12867/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo avanzato in sede di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché deduce un vizio di motivazione laddove risultano ammissibili unicamente vizi per violazione di legge (in particolare, il ricorrente censura le valutazioni contenute nel provvedimento impugnato lamentando l'erronea valutazione circa la propensione a delinquere e deducendo illogicità motivazionali, doglianze non proponibili ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.