CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20488-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - controricorre.nte - avverso la sentenza n. 8293/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] l'estratto di ruolo riferito a nove cartelle di pagamento assumendo il difetto di notifica delle cartelle 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento a due cartelle di pagamento ritenendo che l'Agenzia delle Entrate non avesse fornito la prova della notifica. 3.La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede,: a) che la notifica delle cartelle di pagamento era stata validamente eseguita; b) che, in ogni caso, il contribuente si era limitato solamente a dedurre il vizio di notifica dell'atto esattivo senza muovere alcuna contestazione in merito al credito fiscale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 20488 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 148, 149 cpc e 60 comma 1 lett e) dPR nr. 600/73 , 7, 8 e 14 della I. 890/82in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc, per non avere la CTR rilevato l'inesistenza o l'invalidità della notifica dell'avviso di liquidazione non essendo stata osservata la procedura prevista dalla normativa di settore. 1.1 Con il secondo motivo lamenta il contribuente la violazione degli artt. 19 d.lvo 546/92, 156 cpc 3, 10,11, 12 15 20 25 26, 30, 49 50 e 57 del sPR 602/73 , 1, 2, 3 e 6 d.m. 321/99, 11 e 12 d.lvo 46/1999 nonché 3 e 22 della I. 241/90 e 6,7,12 e 17 della I. 212/2000 si argomenta che la notifica dell'atto è elemento essenziale in quanto consente al contribuente di essere reso edotto della pretesa fiscale per l'esercizio del diritti di impugnazione 2 In difformità con la proposta del relatore, il Collegio, ritiene di esaminare prioritariamente il secondo motivo di impugnazione avente ad oggetto l'autonoma rado decidendi della sentenza di secondo grado che ha rilevato l'inammissibilità dell'appello essendosi il contribuente limitato solamente a dedurre il vizio di notifica dell'atto esattivo senza muovere alcuna contestazione in merito al credito fiscale. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 Questa Corte ha ripetutamente affermato che « la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo" (Cass.n. 654/2014 ) E' il raggiungimento dello scopo, infatti, e cioè consentire al contribuente la piena conoscenza dell'atto Ric. 2020 n. 20488 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- impositivo, quel che realizza il nucleo forte di tutela dell'esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall'ordinamento perchè tale effetto sia davvero conseguito, senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento. La sanatoria, tuttavia, si è precisato "non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante" (Cass. n. 10445/2011)» ( cfr. Cass. nr 21171/2018). Alla luce di tale principio l'irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell'azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell'impugnazione dell'atto, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sè, in vizio dell'avviso di accertamento (cfr. Cass nr 16403/2003 10079/2017) 2.3 Nella fattispecie in esame è pacifico che il contribuente abbia impugnato l'estratto di ruolo deducendo esclusivamente l'invalidità della notifica della cartella esattoriale non muovendo alcuna contestazione, né di carattere formale né sostanziale, sulla pretesa creditoria dell'Ufficio. 2.4 La CTR nell'escludere la carenza di interesse del contribuente, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. 3 II rigetto del secondo motivo esime questo Collegio dall'esame del primo motivo dal momento che si rileva del Ric. 2020 n. 20488 sez. MT - ud. 16-12-2021 -4- tutto superfluo l'accertamento della validità della notifica della cartella . 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte; rigetta il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quellovu per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 dicemb