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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34527/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Lecce confermava l'applicazione della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto partecipe dell'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti capeggiata da Buccoliero e Panariti, nonché autore di alcuni reati fine.

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione, segnalando come non vi sarebbero elementi indiziari comprovanti il suo legame con il sodalizio, non potendosi ritenere sufficienti i meri rapporti personali con Panariti.

Si contesta la valutazione delle conversazioni intercettate, nonché il fatto che i dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e D'Uggento non avrebbero in alcun modo fornito elementi a supporto dell'accusa di partecipazione.

2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in merito alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine alle ipotesi di detenzione illecita di stupefacenti contestati ai capi 4), 5), 6) e 10).

Per ciascuna delle suddette imputazioni, il ricorrente ha esaminato il materiale probatorio ritenendo errata la valutazione compiuta dai giudici di merito, atteso che le conversazioni erano di contenuto assolutamente neutro, mentre del tutto privi di significato devono considerarsi gli squilli di telefono che dimostrano solo un tentativo di chiamata, il più delle volte provenienti da Panariti e rivolti a Tomaselli.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce la mancanza di motivazione, anche in relazione all'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e della esclusiva idoneità della misura custodiale in carcere.

Si ribadisce che l'assenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 impedisce l'operatività della "doppia presunzione" di adeguatezza della custodia in carcere, inoltre, non si sarebbe tenuto coni:o del fatto che il ricorrente, al momento dell'arresto, era sottoposto ad un programma terapeutico. 3.

Il ricorso è stato trattato in forma cartolare, stante la tardività della richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Il primo motivo, pur introducendo ampi richiami a valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità, sottolinea un aspetto dirimente in relazione alla gravità indiziaria relativamente al reato associativo.

Deduce il ricorrente, infatti, che la partecipazione sarebbe stata desunta a fronte di elementi comprovanti, al più, un rapporto esclusivo con il Panariti, mentre difetterebbe la prova dell'effettivo inserimento in un ambito associativo, tant'è che non vi sarebbero contatti tra il ricorrente ed altri associati, né emergerebbe la consapevolezza del ricorrente di far parte di un sodalizio più ampio e di contribuire con la propria condotta alle finalità illecite del gruppo di riferimento.

La doglianza difensiva risulta fondata.

Il Tribunale del riesame ipotizza che Tomaselli sia uno degli spacciatori di cui l'associazione si avvaleva, in maniera stabile e continuativa, sicchè l'ipotesi partecipativa viene suffragata valorizzando tale ruolo.

Invero, gli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento di tale conclusione presentano profili di contraddittorietà, ove si consideri che le conversazioni captate intercorrono tutte tra IPanariti e Tonnaselli, senza che da queste sembrerebbero emergere elementi utili al fine di stabilire che Tonnaselli avesse consapevolezza di spacciare droga non già per conto del solo Panariti, nell'ambito di un ordinario concorso di persone nel reato, bensì in esecuzione di un disegno criminale più ampio riconducibile all'associazione.

Nell'evidente consapevolezza della modestia di elementi a supporto della partecipazione, il Tribunale ha valorizzato alcuni elementi che, tuttavia, si prestano a valutazioni non necessariamente conducenti alla dimostrazione dell'adesione di Tomaselli all'associazione In particolare, le dichiarazioni rese da D'Uggento risultano utili per dimostrare l'attività di spaccio abitualmente svolta da Tomaselli, ma - quanto meno per la parte riportata in motivazione - non sembrano dimostrare che questi svolgesse tale attività illecita per conto dell'associazione.

Altrettanto dicasi per quanto riguarda le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale colloca Tomaselli tra gli spacciatori "legati a Caniglia", aggiungendo che l'indagato lavorava per i fratelli Malandrino.

Ebbene, dalla ricostruzione complessiva delle vicende associative, emerge che i Malandrino erano spacciatori che intendevano sottrarsi, pur non essendovi riusciti, al controllo del settore degli stupefacenti imposto da Buccoliero (ritenuto capo dell'associazione, unitamente al Panariti).

A fronte di tali elementi, il Tribunale non spiega se e da quando Tomaselli si sia posto alle dipendenze dell'associazione capeggiata da Buccoliero.

Tali elementi di contraddittorietà non sembrano essere superati dalla mera circostanza che, in un'occasione, Tomaselli sarebbe intervenuto nel corso di un incontro tra Panariti e Buccoliero (31 luglio 2020), non essendosi chiarito se tale incontro fosse meramente occasionale, ovvero se lo stesso si debba inserire nell'ambito delle dinamiche associative.

2.1. In conclusione, si ritiene che la motivazione resa dal Tribunale si pone in contrasto con il consolidato principio secondo cui la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez.6, n. 34563 del 17/7 4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276692).

Si è anche affermato che la commissione di più reati-fire in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti c:ostituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez.3, n. 9036 del 31/1/2022, Santoro, Rv. 282838).

La partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez.6, n. 50965 del 2/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379).

2.2. Tenendo conto delle lacune motivazionali evidenziate, nonché dei principi giurisprudenziali cui occorre far riferimento per valutare, anche in sede cautelare, l'esistenza o meno dei presupposti del reato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n 309 del 1990, sì ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata con rinvio.

Competerà al Tribunale di riesaminare il materiale probatorio, evidenziando la sussistenza di elementi, anche ulteriori rispetto a quelli in precedenza valorizzati, sulla base dei quali si possa affermare - secondo il parametro della gravità indiziaria - che Tomaselli non agiva esclusivamente in concorso con Panariti, bensì svolgeva un'attività delinquenziale nell'ambito dell'associazione, con la consapevolezza di operare per essa.

Tale accertamento presuppone l'individuazione, sia pur indiziaria, di elementi che comprovino quanto meno la conoscenza dell'esistenza dell'associazione, l'esistenza di contatti non limitati esclusivamente ai rapporti con uno degli associati e della messa a disposizione dell'attività illecita del Tomaselli al fine di perseguire il programma criminoso del sodalizio.

2.4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento del terzo motivo, concernente la valutazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere, atteso che - qualora dovesse venir meno l'ipotesi associativa - muterebbe anche il parametro normativo di riferimento per l'individuazione della misura proporzionalmente adeguata al caso di specie, tenuto conto della gravità dei singoli reati di cessione accertati.

3. Il secondo motivo di ricorso, concernente la gravità indiziaria ritenuta con riguardo alle singole ipotesi di detenzione e cessione illecita, è manifestamente infondato.

Il ricorrente richiede alla Corte una rivalutazione nel merito delle emergenze istruttorie, attraverso il vaglio della rilevanza delle intercettazioni e degli altri elementi acquisiti.

Si tratta di un'operazione non consentita in sede di legittimità, né sono ravvisabili gli estremi della motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.

A tal riguardo, peraltro, occorre evidenziare come nel ricorso si fornisce una ricostruzione parziale del quadro indiziario, non tenendo conto delle dichiarazioni accusatorie dalle quali emerge il profilo di Tomaselli quanto uno spacciatore abituale.

4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sui profili sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p.

Manda alla Cancelleria per gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Lecce confermava l'applicazione della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto partecipe dell'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti capeggiata da Buccoliero e Panariti, nonché autore di alcuni reati fine. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione, segnalando come non vi sarebbero elementi indiziari comprovanti il suo legame con il sodalizio, non potendosi ritenere sufficienti i meri rapporti personali con Panariti. Si contesta la valutazione delle conversazioni intercettate, nonché il fatto che i dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e D'Uggento non avrebbero in alcun modo fornito elementi a supporto dell'accusa di partecipazione. 2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in merito alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine alle ipotesi di detenzione illecita di stupefacenti contestati ai capi 4), 5), 6) e 10). Per ciascuna delle suddette imputazioni, il ricorrente ha esaminato il materiale probatorio ritenendo errata la valutazione compiuta dai giudici di merito, atteso che le conversazioni erano di contenuto assolutamente neutro, mentre del tutto privi di significato devono considerarsi gli squilli di telefono che dimostrano solo un tentativo di chiamata, il più delle volte provenienti da Panariti e rivolti a Tomaselli. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce la mancanza di motivazione, anche in relazione all'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e della esclusiva idoneità della misura custodiale in carcere. Si ribadisce che l'assenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 impedisce l'operatività della "doppia presunzione" di adeguatezza della custodia in carcere, inoltre, non si sarebbe tenuto coni:o del fatto che il ricorrente, al momento dell'arresto, era sottoposto ad un programma terapeutico. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare, stante la tardività della richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo, pur introducendo ampi richiami a valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità, sottolinea un aspetto dirimente in relazione alla gravità indiziaria relativamente al reato associativo. Deduce il ricorrente, infatti, che la partecipazione sarebbe stata desunta a fronte di elementi comprovanti, al più, un rapporto esclusivo con il Panariti, mentre difetterebbe la prova dell'effettivo inserimento in un ambito associativo, tant'è che non vi sarebbero contatti tra il ricorrente ed altri associati, né emergerebbe la consapevolezza del ricorrente di far parte di un sodalizio più ampio e di contribuire con la propria condotta alle finalità illecite del gruppo di riferimento. La doglianza difensiva risulta fondata. Il Tribunale del riesame ipotizza che Tomaselli sia uno degli spacciatori di cui l'associazione si avvaleva, in maniera stabile e continuativa, sicchè l'ipotesi partecipativa viene suffragata valorizzando tale ruolo. Invero, gli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento di tale conclusione presentano profili di contraddittorietà, ove si consideri che le conversazioni captate intercorrono tutte tra IPanariti e Tonnaselli, senza che da queste sembrerebbero emergere elementi utili al fine di stabilire che Tonnaselli avesse consapevolezza di spacciare droga non già per conto del solo Panariti, nell'ambito di un ordinario concorso di persone nel reato, bensì in esecuzione di un disegno criminale più ampio riconducibile all'associazione. Nell'evidente consapevolezza della modestia di elementi a supporto della partecipazione, il Tribunale ha valorizzato alcuni elementi che, tuttavia, si prestano a valutazioni non necessariamente conducenti alla dimostrazione dell'adesione di Tomaselli all'associazione In particolare, le dichiarazioni rese da D'Uggento risultano utili per dimostrare l'attività di spaccio abitualmente svolta da Tomaselli, ma - quanto meno per la parte riportata in motivazione - non sembrano dimostrare che questi svolgesse tale attività illecita per conto dell'associazione. Altrettanto dicasi per quanto riguarda le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale colloca Tomaselli tra gli spacciatori "legati a Caniglia", aggiungendo che l'indagato lavorava per i fratelli Malandrino. Ebbene, dalla ricostruzione complessiva delle vicende associative, emerge che i Malandrino erano spacciatori che intendevano sottrarsi, pur non essendovi riusciti, al controllo del settore degli stupefacenti imposto da Buccoliero (ritenuto capo dell'associazione, unitamente al Panariti). A fronte di tali elementi, il Tribunale non spiega se e da quando Tomaselli si sia posto alle dipendenze dell'associazione capeggiata da Buccoliero. Tali elementi di contraddittorietà non sembrano essere superati dalla mera circostanza che, in un'occasione, Tomaselli sarebbe intervenuto nel corso di un incontro tra Panariti e Buccoliero (31 luglio 2020), non essendosi chiarito se tale incontro fosse meramente occasionale, ovvero se lo stesso si debba inserire nell'ambito delle dinamiche associative. 2.1. In conclusione, si ritiene che la motivazione resa dal Tribunale si pone in contrasto con il consolidato principio secondo cui la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez.6, n. 34563 del 17/7 4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276692). Si è anche affermato che la commissione di più reati-fire in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti c:ostituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez.3, n. 9036 del 31/1/2022, Santoro, Rv. 282838). La partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez.6, n. 50965 del 2/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). 2.2. Tenendo conto delle lacune motivazionali evidenziate, nonché dei principi giurisprudenziali cui occorre far riferimento per valutare, anche in sede cautelare, l'esistenza o meno dei presupposti del reato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n 309 del 1990, sì ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata con rinvio. Competerà al Tribunale di riesaminare il materiale probatorio, evidenziando la sussistenza di elementi, anche ulteriori rispetto a quelli in precedenza valorizzati, sulla base dei quali si possa affermare - secondo il parametro della gravità indiziaria - che Tomaselli non agiva esclusivamente in concorso con Panariti, bensì svolgeva un'attività delinquenziale nell'ambito dell'associazione, con la consapevolezza di operare per essa. Tale accertamento presuppone l'individuazione, sia pur indiziaria, di elementi che comprovino quanto meno la conoscenza dell'esistenza dell'associazione, l'esistenza di contatti non limitati esclusivamente ai rapporti con uno degli associati e della messa a disposizione dell'attività illecita del Tomaselli al fine di perseguire il programma criminoso del sodalizio. 2.4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento del terzo motivo, concernente la valutazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere, atteso che - qualora dovesse venir meno l'ipotesi associativa - muterebbe anche il parametro normativo di riferimento per l'individuazione della misura proporzionalmente adeguata al caso di specie, tenuto conto della gravità dei singoli reati di cessione accertati. 3. Il secondo motivo di ricorso, concernente la gravità indiziaria ritenuta con riguardo alle singole ipotesi di detenzione e cessione illecita, è manifestamente infondato. Il ricorrente richiede alla Corte una rivalutazione nel merito delle emergenze istruttorie, attraverso il vaglio della rilevanza delle intercettazioni e degli altri elementi acquisiti. Si tratta di un'operazione non consentita in sede di legittimità, né sono ravvisabili gli estremi della motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. A tal riguardo, peraltro, occorre evidenziare come nel ricorso si fornisce una ricostruzione parziale del quadro indiziario, non tenendo conto delle dichiarazioni accusatorie dalle quali emerge il profilo di Tomaselli quanto uno spacciatore abituale. 4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sui profili sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gl
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