CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29910/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a ROMA il 18/12/1972 avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un unico motivo, errata applicazione dell'art. 43 cod. pen. e 131-bis cod. pen., eccependo: che l'evasione sarebbe punita a titolo di dolo specifico; l'illogicità del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, stante la non significatività delle precedenti condanne; la mancata risposta sulla dedotta abrogazione dell'art. 385 cod. pen.; il vizio di motivazione quanto alla richiesta sostituzione della pena; rilevato che il motivo è insanabilmente generico, a fronte della motivazione della sentenza, la quale ha compiutamente e congruamente precisato che: il dolo dell'evasione è generico e le giustificazioni addotte per l'allontanamento irrilevanti, oltre che palesemente inverosimili; l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. vaesclusa per il carattere non modesto del fatto (l'imputato si precostituì una giustificazione del tutto inattendibile) e per l'«impressionante numero di precedenti che, seppur non significativi per la loro aspecificità di concreta abitualità, connotano una personalità significativamente incline alla commissione di condotte antigiuridiche»; l'art. 385 cod. pen. non è affatto abrogato; alla sostituzione della pena, rimessa al potere discrezionale del giudice, ostava una prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse alle pene sostitutive, giustificata dall'allarmante curriculum criminale dell'imputato (il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti. Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348), dalle concrete modalità della vicenda e dal fatto che l'imputato violò una misura cautelare già frutto di benevola concessione; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q. P.Q.M