CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, dolendosi, in particolare, della mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv, 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che il suddetto beneficio non ricorre ogni qualvolta «la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuante medesima» (Sez. 1, Sentenza n. 30469 del 15/07/2010, Rv. 248375 - 01). In ogni caso, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello ha chiarito adeguatamente perché l'imputato non fosse meritevole dell'attenuante richiesta, precisando tra l'altro che le minacce proferite nei riguardi delle parti civili sono state reiterate in plurime e diverse occasioni, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole, assume, nel caso di specie, sicura rilevanza al fine di escludere il rapporto causale con lo stato d'ira e riferire la reazione ad un sentimento differente quale l'odio o il rancore.); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis