CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23070/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio degli dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difend e unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1514/1/2016 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 6dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Irpef –rimborso - prestazioni pensionistiche corrisposte da fondo integrativo gestito dall’INPS Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione integrativa per il personale dell’ex [OSCURATO:PERSONA] di Genova, erogata dall’INPS, con istanza del 19 ottobre 2012 chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF effettuate sulla parte eccedente l’87,50% del trattamento pensionistico integrativo per gli anni dal 2008 al 2011. Contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova che lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.La CTR, dopo aver compiutamente esposto i fatti di causa, ha così motivato la decisione: «L’appello è fondato e va accolto. Come ha insegnato di recente la Suprema Corte con pronuncia 8.07.2016 n. 13982, diversamente opinando dall'orientamento di varie CC.TT, in forza della sopravvenuta disciplina legislativa d a ll’1.01. 2001 , le prestazioni pensionistiche integrative sono soggette a tassazione sulla base dell'intera base imponibile e non sulla sola quota dell’87,50%». Avverso la sentenza della CTR ilcontribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: 1. Con il primo motivo il contribuente deduce « omessa ed inesistente motivazione e conseguente violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del Dlgs 546/92 (art. 360, n. 5, c.p.c.)», in quanto la motivazione della sentenza impugnata si riduce alla mera indicazione degli estremi della decisione della Corte di cassazione richiamata, senza riportare alcun passaggio della pronuncia, escludendo così in radice la possibilità di verificarnela specifica attinenza alla vicenda per cui è causa. 1.1. Il motivo è infondato.1.2. Nella sentenza impugnata è ricostruita la fattispecie concreta che ha dato origine alla controversia e sono diffusamente riportate le vicende processuali che hanno caratterizzato il giudizio. I fatti rilevanti di causa sono quindi sussunti nei principiespressi da questa Corte nella richiamata sentenza n. 13982 del 2016, la cui enunciazione non si palesa necessaria essendo conoscibile il contenuto della decisione ed avendo la CTR altresì precisato che la suddetta pronuncia, superando l’orientamento dei giudic i di merito, aveva ritenuto che le prestazioni pensionistiche integrative, a seguito della sopravvenuta disciplina legislativa, erano soggette a partire dal 1° gennaio 2001 a tassazione sulla base dell’intero imponibile. 1.3.Le argomentazioni contenute nella pronuncia gravata sono dunqueidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e a rendere, pertanto, percepibile il fondamento della decisione. 2. Con il secondo motivo si deduce «Radicale inesistenza della motivazione per la sua irriducibile contraddittorietà e manifesta illogicità avuto riguardo all’unico motivo di appello spiegato dall’Agenzia delle Entrate ed al contenuto della sentenzadella Corte di Cassazione n. 13982 dell’8 luglio 2016, richiamata per relationem dall’impugnata sentenza (art. 360, n. 5, c.p.c.) » . Sostiene il contribuente che la CTP di Genova aveva accolto il ricorso riconoscendo come fondato sia il primo motivo di impugnazione, ovvero quello relativo alla riconducibilità della pensione a quelle previste dal d.lgs. n. 124/1993, sia il secondo motivo, concernente la fruibilità della tassazione ridotta all’87,50% prevista dall’art. 48, comma 7-bis, del t.u.i.r., nella formulazione vigente ratione temporis. L ’Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza di primo grado esclusivamente in relazione al primo motivo, prestando quindi acquiescenza al secondo motivo. Prospetta inoltre un irriducibile contrasto tra l’unico motivo di appello devoluto all’esame della CTR e il contenuto della sentenza della Corte di cassazione richiamata in sentenza. 3. Con il terzo motivo di deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per evidente non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avuto riguardo all’unico motivo di appello spiegato dall’Agenzia delle Entrate ed al contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 13982 dell’8 luglio 2016, richiamata per relationem dall’impugnata sentenza (art. 360, n. 3, c.p.c.)». Con tale censura il ricorrente propone , in riferimento al diverso parametro normativo dell’art. 112 cod. proc. civ., le medesime argomentazioni svolte con riguardo al secondo motivo. 3.1. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibiliper difetto di autosufficienza. 3.2. Entrambe le doglianze si basano sull’asserita deduzione con l’atto introduttivo del giudizio di due distinti motivi di impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso: ilprimo relativo alla riconducibilità della pensione a quelle previste dal d.lgs. n. 124/1993 (forme pensionistiche complementari); il secondo concernente la fruibilità della tassazione ridotta all’87,50% prevista dall’art. 48, comma 7-bis, del t.u.i.r., nella formulazione vigente ratione temporis. A seguito dell’integrale accoglimento del ricorso, l’Agenzia delle entrate avrebbe censurato con l’atto di appello la sentenza di primo grado esclusivamente in relazione al primo motivo, sul presupposto della natura complessiva e non complementare del trattamento pensionistico erogato dall’ex [OSCURATO:PERSONA] di Genova, prestando acquiescenza sul secondo motivo; da ciò discenderebbe l’asserita contraddittorietà e illogicità della pronuncia della CTRnonché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 3.3. Ciò posto, in disparte la considerazione che i profili relativi alla natura complementare del trattamento pensionistico e alla tassazione ridotta all’87,50% della base imponibile si presentano intrinsecamente connessi, va rilevato che ilricorrente non ha trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto dell’originario ricorso proposto in primo grado, né ha prodotto tale atto unitamente al ricorso in esame, limitandosi ad indicare genericamente – peraltro con riferimento non al ricorso ma alla sentenza di primo grado –le doglianze che sarebbero state formulate con l’atto introduttivo del giudizio. Pertanto, imotivi di ricorso, per come formulati, non soddisfano il canone di autosufficienza nei termini da ultimo precisati nell’ordinanza n. 8950 del 2022 delle Sezioni Unite, secondo cui «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. –quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito». 4. Con il quarto motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 47 del 200 in relazione alla decorrenza delle disposizioni introdotte dall’art. 10 del medesimo decreto nei confronti di coloro che risultano già beneficiari dei trattamenti pensionistici complementari di cui al D.Lgs. 124/1993 (art. 360, n. 3, c.p.c.)». Sostiene il ricorrente che l’art. 12 del d.lgs. n. 47/2000, rubricato «Decorrenza e disciplina transitoria», prevede l’eliminazione della base imponibile ridotta all’87,50% soltanto con effetto dal 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore della norma, di modo che, essendo incontroverso che il contribuente era stato collocato in quiescenza prima di tale data rimanevanella fattispecie applicabile il beneficio della tassazione ridotta all’87,50%. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. In materia, questa Corte, con la sentenza menzionata nella decisione impugnata (Cass. 13982 del 2016), ha enunciato il seguente principio di diritto: « In tema d'IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 973 del 1986, conv. in l. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora 52) del d.p.r. n. 917 del 1986, nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all'art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili».In particolare, nella motivazione si legge: « In relazione al mutato quadro normativo risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull'intera base imponibile (come d'altronde questa Corte ha già affermato: cfr.Cass. ord. 15.5.2015 n. 9996; Cass. n. 11156/2010; n. 14310/2009; Cass. n. 30751/2011) anche per i diritti maturati anteriormente.Pertanto, sul punto, il ricorso dell'Agenzia deve essere accolto, attenendo la controversia alle prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000». In senso conforme si è espressa Cass. n. 4583 del 2018 , che ha osservato che, ai fini dell’applicazione della tassazione sull’intera base imponibile – e non sulla misura ridotta dell’87,50% - prevista dall’art. 10 deld.lgs. n. 47/2000, occorre avere riguardo alla normativa applicabile al momento in cui la prestazione pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il diritto alla prestazione stessa (cfr.Cass. n. 9668 del 2017). 4.3. Nel caso di specie, trattandosi di prestazioni pensionistiche erogatedal 2008 al 2011, successiv e dunque al 31 dicembre 2000 , e non assumendo rilievo la data di collocamento in quiescenza, trova quindiapplicazione la ritenuta IRPEF sull’intera base imponibile . 4.4. Conclusivamente,il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo