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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 44362/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 590, commi 1 e 2, cod. pen., ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Avellino in data 25.1.2023, segnalando come, dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per a presentazione dell'impugnazione, siano intervenute la remissione della querela da parte della persona offesa e la successiva accettazione da parte dell'imputato, con allegazione dei relativi verbali.

Fa presente come l'odierno ricorso sia unicamente finalizzato a far rilevare la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità e, conseguentemente, l'estinzione del reato.

2. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela.

3. Va ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel cé--1-,-D di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, riuua mente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione ',Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/1./2011, Cagnazzo, Rv. 249209; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, dep. 2022, Rv. 283584).

Si evince dagli atti allegati al ricorso che in data 6/04/2023, la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ha rimesso la querela presentata contro [OSCURATO:PERSONA] e tale remissione è stata contestualmente accettata dall'imputato (vedi verbale dei Carabinieri di Montoro).

Inoltre la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso ed il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301).

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

5. difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a ca:-ico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 590, commi 1 e 2, cod. pen., ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Avellino in data 25.1.2023, segnalando come, dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per a presentazione dell'impugnazione, siano intervenute la remissione della querela da parte della persona offesa e la successiva accettazione da parte dell'imputato, con allegazione dei relativi verbali. Fa presente come l'odierno ricorso sia unicamente finalizzato a far rilevare la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità e, conseguentemente, l'estinzione del reato. 2. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela. 3. Va ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel cé--1-,-D di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, riuua mente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione ',Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/1./2011, Cagnazzo, Rv. 249209; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, dep. 2022, Rv. 283584). Si evince dagli atti allegati al ricorso che in data 6/04/2023, la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ha rimesso la querela presentata contro [OSCURATO:PERSONA] e tale remissione è stata contestualmente accettata dall'imputato (vedi verbale dei Carabinieri di Montoro). Inoltre la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso ed il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301). 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. 5. difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a ca:-ico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali
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