CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02574/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi di arresto e 800,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Mazara del Vallo il 23 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in tre, correlate, doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, alle ore 3.10 del 23 maggio 2023, consentivano di accertare che [OSCURATO:PERSONA] deteneva un coltello a serramanico della lunghezza di quindici centimetri, con una lama di sei centimetri, che veniva trovato dai militari, all'esito di una perquisizione personale, in una tasca dei pantaloni dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che risultava gravato altri pregiudizi penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). [OSCURATO:PERSONA], infine, che le circostanze in cui si era concretizzato il comportamento criminoso dell'imputato non permettevano di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec