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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 01168/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 otto- bre 2020, n.137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]- med, depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, con- vertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 22 gennaio 2019 dal Tribunale di Milano, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno e mesi sei di reclusione ed euro 3 mila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art. 420-bis cod. proc. pen. per avere la Corte di merito respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sebbene pronunciata in assenza dell'imputato, senza la prova della conoscenza effettiva del processo celebrato a suo carico.

La Corte di appello ha respinto le eccezioni difensive rilevando che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio contestualmente nominatogli, sottoscritta dall'imputato ed accettata dal difensore, costituiva elemento di prova della con- creta possibilità di conoscere gli sviluppi del procedimento, essendo preciso onere dell'imputato/indagato mantenersi in contatto con il proprio difensore con la con- seguenza che l'eventuale inadempimento di tale onere costituirebbe una forma di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.

Tali argomentazioni vengono censurate dal ricorrente alla luce della recente giurisprudenza di legittimità ed in particolare della sentenza n. 23948/2020 delle Sezioni Unite che hanno affermato opposti principi rispetto ai quali la decisione impugnata si pone in netto contrasto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Dalla visione degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di vizio pro- cessuale, emerge che l'imputato è stato tratto in arresto in flagranza di reato ed è stato presentato per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttis- simo davanti al giudice del dibattimento il giorno 21 maggio 2018, ai sensi dell'art. 449, comma 1, cod. proc. pen.

Il giudizio direttissimo si è poi svolto in più udienze, essendo stato richiesto un termine ai sensi dell'art. 451, comma 6, cod. proc. pen. per preparare la difesa.

L'imputato, presente alla successiva udienza del 13 luglio 2018, è rimasto assente nelle successive udienze, essendo stato il suo arresto convalidato senza applicazione di alcuna misura cautelare.

Quindi, la sua dichiarazione di assenza non può essere ritenuta viziata da una presunta ed indinnostrata conoscenza del giudizio, trattandosi di giudizio direttis- simo svoltosi con presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibat- timento per la convalida ed il contestuale giudizio.

La citazione a giudizio non è stata disposta con separato atto, notificato all'im- putato libero, ma è avvenuta contestualmente alla partecipazione all'udienza di convalida, con conseguente conoscenza dell'accusa mossa nei suoi confronti, di- rettamente appresa in sede di prima udienza.

Si tratta di una situazione processuale in cui la conoscenza dei processo ap- pare certa, con conseguente manifesta infondatezza della questione dedotta, che prescinde del tutto dal tema della conoscenza del processo desunta dalla mera elezione di domicilio.

Del tutto inconferente è, infatti, il riferimento alla sentenza delle Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420, che riguarda il caso della dichiarazione di assenza basata sul presupposto della conoscenza del pro- cesso desunta dalla sola elezione di domicilio effettuata presso il difensore di ufficio rispetto ad una citazione in giudizio notificata al predetto difensore domiciliatario, senza altri indici di conoscenza del processo.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 30 novembre 2021 Il co e estensore [OSCURATO:PERSONA] te o Amoroso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 otto- bre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]- med, depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, con- vertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 22 gennaio 2019 dal Tribunale di Milano, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno e mesi sei di reclusione ed euro 3 mila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art. 420-bis cod. proc. pen. per avere la Corte di merito respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sebbene pronunciata in assenza dell'imputato, senza la prova della conoscenza effettiva del processo celebrato a suo carico. La Corte di appello ha respinto le eccezioni difensive rilevando che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio contestualmente nominatogli, sottoscritta dall'imputato ed accettata dal difensore, costituiva elemento di prova della con- creta possibilità di conoscere gli sviluppi del procedimento, essendo preciso onere dell'imputato/indagato mantenersi in contatto con il proprio difensore con la con- seguenza che l'eventuale inadempimento di tale onere costituirebbe una forma di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Tali argomentazioni vengono censurate dal ricorrente alla luce della recente giurisprudenza di legittimità ed in particolare della sentenza n. 23948/2020 delle Sezioni Unite che hanno affermato opposti principi rispetto ai quali la decisione impugnata si pone in netto contrasto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Dalla visione degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di vizio pro- cessuale, emerge che l'imputato è stato tratto in arresto in flagranza di reato ed è stato presentato per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttis- simo davanti al giudice del dibattimento il giorno 21 maggio 2018, ai sensi dell'art. 449, comma 1, cod. proc. pen. Il giudizio direttissimo si è poi svolto in più udienze, essendo stato richiesto un termine ai sensi dell'art. 451, comma 6, cod. proc. pen. per preparare la difesa. L'imputato, presente alla successiva udienza del 13 luglio 2018, è rimasto assente nelle successive udienze, essendo stato il suo arresto convalidato senza applicazione di alcuna misura cautelare. Quindi, la sua dichiarazione di assenza non può essere ritenuta viziata da una presunta ed indinnostrata conoscenza del giudizio, trattandosi di giudizio direttis- simo svoltosi con presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibat- timento per la convalida ed il contestuale giudizio. La citazione a giudizio non è stata disposta con separato atto, notificato all'im- putato libero, ma è avvenuta contestualmente alla partecipazione all'udienza di convalida, con conseguente conoscenza dell'accusa mossa nei suoi confronti, di- rettamente appresa in sede di prima udienza. Si tratta di una situazione processuale in cui la conoscenza dei processo ap- pare certa, con conseguente manifesta infondatezza della questione dedotta, che prescinde del tutto dal tema della conoscenza del processo desunta dalla mera elezione di domicilio. Del tutto inconferente è, infatti, il riferimento alla sentenza delle Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420, che riguarda il caso della dichiarazione di assenza basata sul presupposto della conoscenza del pro- cesso desunta dalla sola elezione di domicilio effettuata presso il difensore di ufficio rispetto ad una citazione in giudizio notificata al predetto difensore domiciliatario, senza altri indici di conoscenza del processo. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 30 novembre 2021 Il co e estensore [OSCURATO:PERSONA] te o Amoroso
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