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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15455/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 136/2024 depositatail 20/02/2024.Numero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Con decreto ingiuntivo n. 3124/2016, emesso dal Tribunale di Lecce suricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., veniva ingiunto alsignor [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 22.669,99, oltreaccessori, a titolo di corrispettivo per asseriti consumi di energia elettricairregolarmente prelevata presso un esercizio commerciale sito inCasalabate di Squinzano.Il decreto ingiuntivo traeva origine da una verifica tecnica effettuata nelnovembre 2013 dai tecnici della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nelcorso della quale venivano rilevati segni sulla calotta del contatore,ritenuti indicativi della pregressa presenza di un corpo estraneo idoneo adalterare la misurazione dei consumi; sulla base di tali rilievi, la societàfornitrice procedeva alla ricostruzione presuntiva dei consumi eall’emissione della relativa fattura.Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione l’Isceri, deducendonel’invalidità e l’infondatezza, contestando l’esistenza di qualunquemanomissione del contatore e la correttezza della ricostruzione deiconsumi, nonché richiamando l’esito assolutorio del paralleloprocedimento penale instaurato per il reato di furto di energia elettrica.Con sentenza n. 1525/2020, il Tribunale di Lecce accoglieva l’opposizione,revocando il decreto ingiuntivo, sul rilievo che il credito azionato non fossesorretto da prova certa, liquida ed esigibile, essendo fondato su unaricostruzione meramente presuntiva dei consumi, non corroborata dariscontri tecnici univoci.2.

Con sentenza n. 136/2024, la Corte d’Appello di Lecce, disattese leeccezioni preliminari, accoglieva il gravame, riformava la sentenza diprimo grado e rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendoNumero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026provato l’illecito prelievo di energia sulla base delle risultanze del verbaleispettivo e della mancata specifica contestazione della ricostruzione deiconsumi da parte dell’utente, e confermava il decreto ingiuntivo opposto,con condanna dell’appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.3.1.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.3.2.

È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., cui è seguita istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., nonché degli artt. 163, 166, 167e 347 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte diappello di Lecce ha ritenuto ammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]Deduce che l’atto di appello sarebbe stato notificato oltre il termineperentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado eche la successiva rinotifica sarebbe stata illegittimamente consentita, inassenza di un errore scusabile, in violazione del principio di perentorietàdei termini e di consumazione dell’impugnazione.Lamenta, inoltre, che l’atto di appello fosse affetto da nullità permancanza degli avvertimenti prescritti a pena di nullità dagli artt. 163,166, 167 e 347 cod. proc. civ., vizio che non avrebbe potuto ritenersisanato per effetto della costituzione dell’appellato, trattandosi di patologiaincidente sulla stessa esistenza dell’atto e, comunque, ostativa allaconcessione di un termine per la rinnovazione della notificazione.4.1.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che la nozione di inesistenzadella notificazione ha carattere eccezionale e residuale e deve essereNumero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026rigorosamente circoscritta a ipotesi limite, ravvisabili esclusivamente neicasi di totale mancanza materiale dell’atto ovvero di attività radicalmentepriva degli elementi essenziali idonei a renderla riconoscibile comenotificazione (Cass., Sez.

U, 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917).

Al difuori di tali ipotesi estreme, ogni difformità dal modello legale, ivicompresa la notificazione eseguita in luogo o a persona diversi da quelliprescritti, integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria secondo leregole generali.Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,trova fondamento nella strumentalità delle forme processuali enell’esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, inconformità ai canoni del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.La qualificazione del vizio della notificazione in termini di nullità, e non diinesistenza, comporta la sua sanabilità con efficacia retroattiva (ex tunc),idonea a preservare gli effetti dell’impugnazione ed a impedire il maturaredi decadenze.La sanatoria può avvenire sia per effetto della costituzione della parteappellata, ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., anche quandoessa avvenga al solo fine di eccepire la nullità (Cass., Sez.

U, 20 luglio2016, nn. 14916 e 14917; Cass., Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5166;Cass., Sez. 3, ord. 8 settembre 2022, n. 26511; Cass., Sez.

L, ord. 7giugno 2018, n. 14840), sia mediante la rinnovazione della notificazionedisposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., con analogoeffetto sanante retroattivo (Cass., Sez.

I, 9 agosto 2023, n. 24234; Cass.,Sez.

II, 23 novembre 2021, n. 36157; Cass., Sez.

VI, 30 maggio 2014, n.12327; Cass., Sez.

I, 6 dicembre 2013, n. 27385; Cass., Sez.

III, 11gennaio 1988, n. 21).Né assume rilievo, in senso contrario, l’omissione degli avvertimentiprescritti dagli artt. 163 e 164 cod. proc. civ. nell’atto di appello,trattandosi anch’essa di nullità sanabile per effetto della costituzioneNumero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’appellato, con conseguente esclusione di qualsiasi declaratoria diinammissibilità (Cass., Sez.

II, 8 febbraio 2016, n. 2444; Cass., Sez.

I, 1luglio 2008, n. 17951).Nel caso di specie, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unitedi questa Corte il giudice dell’appello ha accertato che l’atto di gravame èstato tempestivamente affidato alla notificazione entro il termine di cuiall’art. 327 cod. proc. civ., correttamente ravvisando l’esito negativo dellastessa per irreperibilità dei destinatari integrare un’ipotesi di nullità, e nongià di inesistenza, della notificazione.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché vizio di motivazione e falsaapplicazione dei principi in tema di onere della prova, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., censurando la sentenza impugnatanella parte in cui la Corte di appello di Lecce ha ritenuto provate le ragionicreditorie di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sul presupposto dellamancata contestazione, da parte dell’utente, tanto dell’abusivo prelievo dienergia elettrica quanto della ricostruzione dei consumi.Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente desunto la prova delprelievo abusivo dal verbale ispettivo e dalla ricostruzione presuntiva deiconsumi, affermando che tali risultanze non sarebbero statespecificamente contestate, in contrasto con quanto emergente dagli atti dicausa.Lamenta di avere sin dal giudizio di primo grado, e poi in appello,contestato sia l’esistenza di manomissioni del contatore sia la correttezzadella ricostruzione dei consumi, producendo documentazione a sostegnodella regolarità dei prelievi e sollecitando, senza esito, l’ammissione diconsulenza tecnica d’ufficio.Ne consegue, secondo il ricorrente, che la motivazione della sentenzaimpugnata sarebbe meramente apparente e intrinsecamente illogica,avendo la Corte territoriale fatto inconferente applicazione del principio diNumero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026vicinanza della prova in una fattispecie nella quale il credito azionato nonrisulterebbe fondato su dati di misurazione, bensì su una ricostruzionemeramente teorica dei consumi.4.2.1.

Il motivo è inammissibile.Le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare unaricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle proveraccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito.

Nelgiudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare unanuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressadal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimentoda quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nellaformazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità dellamotivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che ilconvincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzatoessendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertantolimitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fattidiversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando talunielementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato,senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze dimotivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazionecompiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo.Pertanto, è corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordinealla fondatezza della pretesa creditoria azionata dal somministrante.Dalla ricostruzione in fatto emerge, in modo non contestato, che a seguitodi una significativa riduzione dei consumi rispetto allo storico, EnelDistribuzione procedeva, in data 4 novembre 2011, alla verifica delcontatore installato presso il locale dell’opponente, riscontrando segnidella presenza di un corpo estraneo sulla calotta anteriore, pur inpresenza di una registrazione apparentemente regolare.

A seguito di taleNumero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026verifica, il contatore veniva sostituito e i consumi ricostruiti sulla basedella potenza tecnicamente prelevabile, con conseguente emissione dellafattura oggetto di opposizione.Il giudice ha correttamente richiamato il principio di diritto, affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di somministrazionedi energia elettrica, grava sull’utente l’onere di formulare una specificacontestazione della ricostruzione dei consumi e dei criteri adottati, nonchédi fornire elementi oggettivi idonei a metterne in dubbio la congruità,mentre l’onere probatorio del gestore sorge solo a fronte di contestazionipuntuali.Nella specie, l’opponente si è limitato a deduzioni generiche, senzacontestare in modo specifico né il metodo di ricostruzione né i datiutilizzati, né fornire elementi probatori idonei a infirmarne l’attendibilità.Anzi, la documentazione prodotta dallo stesso opponente ha confermato lacongruità della ricostruzione, evidenziando un significativo incremento deiconsumi nel periodo successivo alla sostituzione del contatore, coerentecon l’ipotesi di un precedente utilizzo irregolare dell’energia.Parimenti corretta è la valutazione circa l’irrilevanza, nel giudizio civile,della sentenza penale di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 530,comma 2, cod. proc. pen., in ragione dei differenti criteri di ripartodell’onere della prova tra i due giudizi.Ne consegue che la decisione impugnata si fonda su un apprezzamentocoerente e logicamente motivato delle risultanze istruttorie, insindacabilein sede di legittimità.5.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somme ex art. 96, 3° e4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge.Numero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 2.700,00 ( di cui euro 2.500,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 2.500,00 exart. 96, 3° co., c.p.c.

Condanna il ricorrente al pagamento della somma dieuro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co.,c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 136/2024 depositatail 20/02/2024.Numero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto ingiuntivo n. 3124/2016, emesso dal Tribunale di Lecce suricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., veniva ingiunto alsignor [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 22.669,99, oltreaccessori, a titolo di corrispettivo per asseriti consumi di energia elettricairregolarmente prelevata presso un esercizio commerciale sito inCasalabate di Squinzano.Il decreto ingiuntivo traeva origine da una verifica tecnica effettuata nelnovembre 2013 dai tecnici della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nelcorso della quale venivano rilevati segni sulla calotta del contatore,ritenuti indicativi della pregressa presenza di un corpo estraneo idoneo adalterare la misurazione dei consumi; sulla base di tali rilievi, la societàfornitrice procedeva alla ricostruzione presuntiva dei consumi eall’emissione della relativa fattura.Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione l’Isceri, deducendonel’invalidità e l’infondatezza, contestando l’esistenza di qualunquemanomissione del contatore e la correttezza della ricostruzione deiconsumi, nonché richiamando l’esito assolutorio del paralleloprocedimento penale instaurato per il reato di furto di energia elettrica.Con sentenza n. 1525/2020, il Tribunale di Lecce accoglieva l’opposizione,revocando il decreto ingiuntivo, sul rilievo che il credito azionato non fossesorretto da prova certa, liquida ed esigibile, essendo fondato su unaricostruzione meramente presuntiva dei consumi, non corroborata dariscontri tecnici univoci.2. Con sentenza n. 136/2024, la Corte d’Appello di Lecce, disattese leeccezioni preliminari, accoglieva il gravame, riformava la sentenza diprimo grado e rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendoNumero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026provato l’illecito prelievo di energia sulla base delle risultanze del verbaleispettivo e della mancata specifica contestazione della ricostruzione deiconsumi da parte dell’utente, e confermava il decreto ingiuntivo opposto,con condanna dell’appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.3.1. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.3.2. È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., cui è seguita istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., nonché degli artt. 163, 166, 167e 347 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte diappello di Lecce ha ritenuto ammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]Deduce che l’atto di appello sarebbe stato notificato oltre il termineperentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado eche la successiva rinotifica sarebbe stata illegittimamente consentita, inassenza di un errore scusabile, in violazione del principio di perentorietàdei termini e di consumazione dell’impugnazione.Lamenta, inoltre, che l’atto di appello fosse affetto da nullità permancanza degli avvertimenti prescritti a pena di nullità dagli artt. 163,166, 167 e 347 cod. proc. civ., vizio che non avrebbe potuto ritenersisanato per effetto della costituzione dell’appellato, trattandosi di patologiaincidente sulla stessa esistenza dell’atto e, comunque, ostativa allaconcessione di un termine per la rinnovazione della notificazione.4.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che la nozione di inesistenzadella notificazione ha carattere eccezionale e residuale e deve essereNumero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026rigorosamente circoscritta a ipotesi limite, ravvisabili esclusivamente neicasi di totale mancanza materiale dell’atto ovvero di attività radicalmentepriva degli elementi essenziali idonei a renderla riconoscibile comenotificazione (Cass., Sez. U, 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917). Al difuori di tali ipotesi estreme, ogni difformità dal modello legale, ivicompresa la notificazione eseguita in luogo o a persona diversi da quelliprescritti, integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria secondo leregole generali.Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,trova fondamento nella strumentalità delle forme processuali enell’esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, inconformità ai canoni del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.La qualificazione del vizio della notificazione in termini di nullità, e non diinesistenza, comporta la sua sanabilità con efficacia retroattiva (ex tunc),idonea a preservare gli effetti dell’impugnazione ed a impedire il maturaredi decadenze.La sanatoria può avvenire sia per effetto della costituzione della parteappellata, ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., anche quandoessa avvenga al solo fine di eccepire la nullità (Cass., Sez. U, 20 luglio2016, nn. 14916 e 14917; Cass., Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5166;Cass., Sez. 3, ord. 8 settembre 2022, n. 26511; Cass., Sez. L, ord. 7giugno 2018, n. 14840), sia mediante la rinnovazione della notificazionedisposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., con analogoeffetto sanante retroattivo (Cass., Sez. I, 9 agosto 2023, n. 24234; Cass.,Sez. II, 23 novembre 2021, n. 36157; Cass., Sez. VI, 30 maggio 2014, n.12327; Cass., Sez. I, 6 dicembre 2013, n. 27385; Cass., Sez. III, 11gennaio 1988, n. 21).Né assume rilievo, in senso contrario, l’omissione degli avvertimentiprescritti dagli artt. 163 e 164 cod. proc. civ. nell’atto di appello,trattandosi anch’essa di nullità sanabile per effetto della costituzioneNumero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’appellato, con conseguente esclusione di qualsiasi declaratoria diinammissibilità (Cass., Sez. II, 8 febbraio 2016, n. 2444; Cass., Sez. I, 1luglio 2008, n. 17951).Nel caso di specie, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unitedi questa Corte il giudice dell’appello ha accertato che l’atto di gravame èstato tempestivamente affidato alla notificazione entro il termine di cuiall’art. 327 cod. proc. civ., correttamente ravvisando l’esito negativo dellastessa per irreperibilità dei destinatari integrare un’ipotesi di nullità, e nongià di inesistenza, della notificazione.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché vizio di motivazione e falsaapplicazione dei principi in tema di onere della prova, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., censurando la sentenza impugnatanella parte in cui la Corte di appello di Lecce ha ritenuto provate le ragionicreditorie di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sul presupposto dellamancata contestazione, da parte dell’utente, tanto dell’abusivo prelievo dienergia elettrica quanto della ricostruzione dei consumi.Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente desunto la prova delprelievo abusivo dal verbale ispettivo e dalla ricostruzione presuntiva deiconsumi, affermando che tali risultanze non sarebbero statespecificamente contestate, in contrasto con quanto emergente dagli atti dicausa.Lamenta di avere sin dal giudizio di primo grado, e poi in appello,contestato sia l’esistenza di manomissioni del contatore sia la correttezzadella ricostruzione dei consumi, producendo documentazione a sostegnodella regolarità dei prelievi e sollecitando, senza esito, l’ammissione diconsulenza tecnica d’ufficio.Ne consegue, secondo il ricorrente, che la motivazione della sentenzaimpugnata sarebbe meramente apparente e intrinsecamente illogica,avendo la Corte territoriale fatto inconferente applicazione del principio diNumero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026vicinanza della prova in una fattispecie nella quale il credito azionato nonrisulterebbe fondato su dati di misurazione, bensì su una ricostruzionemeramente teorica dei consumi.4.2.1. Il motivo è inammissibile.Le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare unaricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle proveraccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. Nelgiudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare unanuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressadal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimentoda quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nellaformazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità dellamotivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che ilconvincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzatoessendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertantolimitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fattidiversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando talunielementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato,senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze dimotivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazionecompiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo.Pertanto, è corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordinealla fondatezza della pretesa creditoria azionata dal somministrante.Dalla ricostruzione in fatto emerge, in modo non contestato, che a seguitodi una significativa riduzione dei consumi rispetto allo storico, EnelDistribuzione procedeva, in data 4 novembre 2011, alla verifica delcontatore installato presso il locale dell’opponente, riscontrando segnidella presenza di un corpo estraneo sulla calotta anteriore, pur inpresenza di una registrazione apparentemente regolare. A seguito di taleNumero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026verifica, il contatore veniva sostituito e i consumi ricostruiti sulla basedella potenza tecnicamente prelevabile, con conseguente emissione dellafattura oggetto di opposizione.Il giudice ha correttamente richiamato il principio di diritto, affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di somministrazionedi energia elettrica, grava sull’utente l’onere di formulare una specificacontestazione della ricostruzione dei consumi e dei criteri adottati, nonchédi fornire elementi oggettivi idonei a metterne in dubbio la congruità,mentre l’onere probatorio del gestore sorge solo a fronte di contestazionipuntuali.Nella specie, l’opponente si è limitato a deduzioni generiche, senzacontestare in modo specifico né il metodo di ricostruzione né i datiutilizzati, né fornire elementi probatori idonei a infirmarne l’attendibilità.Anzi, la documentazione prodotta dallo stesso opponente ha confermato lacongruità della ricostruzione, evidenziando un significativo incremento deiconsumi nel periodo successivo alla sostituzione del contatore, coerentecon l’ipotesi di un precedente utilizzo irregolare dell’energia.Parimenti corretta è la valutazione circa l’irrilevanza, nel giudizio civile,della sentenza penale di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 530,comma 2, cod. proc. pen., in ragione dei differenti criteri di ripartodell’onere della prova tra i due giudizi.Ne consegue che la decisione impugnata si fonda su un apprezzamentocoerente e logicamente motivato delle risultanze istruttorie, insindacabilein sede di legittimità.5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somme ex art. 96, 3° e4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge.Numero registro generale 10689/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15455/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 2.700,00 ( di cui euro 2.500,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 2.500,00 exart. 96, 3° co., c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento della somma dieuro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co.,c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 15455/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris