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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35529/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 16 novembre 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- terina erano stati condannati il primo alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa e gli altri imputati alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa, col beneficio della sospensione condizionale per tutti, in re- lazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen..

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso, i giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando - in senso contrario ai rilievi di- fensivi - che tutti gli imputati erano autori dell'allacciamento illecito, in quanto forni- vano stabilmente le roulotte di energia elettrica tramite collegamenti abusivi.

Si trat- tava di giostrai girovaghi ed il proprietario delle giostre era [OSCURATO:PERSONA], beneficiario come gli altri della somministrazione illecita.

La Corte di appello ha valutato analiticamente le censure difensive (vedi pag. 2 della sentenza impugnata).

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

I ricorrenti si limitano a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, reiterando le pregresse doglianze e non fornendo indicazioni utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argomentazioni immuni da censure o da vizi logici.4.

Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 16 novembre 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- terina erano stati condannati il primo alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa e gli altri imputati alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa, col beneficio della sospensione condizionale per tutti, in re- lazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen.. 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, i giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando - in senso contrario ai rilievi di- fensivi - che tutti gli imputati erano autori dell'allacciamento illecito, in quanto forni- vano stabilmente le roulotte di energia elettrica tramite collegamenti abusivi. Si trat- tava di giostrai girovaghi ed il proprietario delle giostre era [OSCURATO:PERSONA], beneficiario come gli altri della somministrazione illecita. La Corte di appello ha valutato analiticamente le censure difensive (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). I ricorrenti si limitano a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, reiterando le pregresse doglianze e non fornendo indicazioni utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argomentazioni immuni da censure o da vizi logici.4. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Rom