Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25950/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26623/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, sezione staccata di Siracusa, n. 1181-4-2020, depositata in data 24 febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con ricorso alla Commissione tributaria regionale il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’ottemperanza della sentenza n. 3564/17 del 18 settembre 2017, che aveva rigettato l’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado Ottemperanza sisma sicilia che accoglieva la domanda di rimborso dell’IRPEF versata negli anni dal 1990 al 1992 dal ricorrente, limitatamente alla quota del 90 % della stessa, essendo egli residente nel cratere interessato dal sisma 1990.

La CTR accoglieva la richiesta prendendo atto che l’Agenzia aveva solo corrisposto le spese di giudizio e concedeva quindi sei mesi per provvedere all’integrale rimborso.

2. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente, che in data 16 giugno 2023 ha altresì depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 70, d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ.

Si duole in particolare la stessa che poiché il titolo invocato aveva meramente rigettato l’appello, esso non aveva contenuto condannatorio e pertanto era sottratto all’ottemperanza prevista dalla disposizione rubricata, se non con riferimento alla condanna alle spese di lite, pacificamente corrisposte.

A sua volta la sentenza di primo grado si era limitata ad accogliere il ricorso mediante il quale era stato impugnato il silenzio rifiuto serbato dall’ente impositore.

1.1. Il motivo è infondato.

Anzitutto va chiarito che la sentenza che abbia accolto l’istanza di rimborso riconoscendo il diritto alla restituzione della somma indebitamente versata all’ente impositore e da questi percepita, ha sicuro contenuto condannatorio, come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte (tra l’altro citata dalla stessa ricorrente) a mente della quale “Il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze della commissione tributaria è ammesso solo in presenza di una decisione esecutiva di carattere condannatorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso di ottemperanza volto ad ottenere un rimborso d'imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un'istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l'illegittimità di un avviso di rettifica in base al quale era stata richiesta al contribuente la restituzione del rimborso stesso” (Cass.19/10/2018, n. 26433).

Or nella specie la pronuncia di primo grado ebbe ad accogliere l’istanza di rimborso (che conteneva tanto la richiesta di declaratoria di illegittimità del rifiuto quanto quella di condanna alla ripetizione della somma, cfr. pag. 3 del controricorso in cui vengono riportate virgolettate le conclusioni del ricorso introduttivo).

Stante la completa contestazione del contenuto esecutivo della pronuncia, va anche chiarito che l’eccezione di incompetenza nei confronti del giudice che ha deciso il giudizio di ottemperanza, in cui si sostanzia il motivo, laddove a pag. 5 del ricorso (oltre ed a parte l’aver allegato - infondatamente per quanto s’ è detto - la natura non esecutiva della pronuncia di primo grado) si contesta che quella oggetto d’ottemperanza sarebbe appunto una mera sentenza confermativa contenente la sola condanna alle spese, avrebbe dovuto essere sollevata davanti al giudice dell’ottemperanza stessa, in applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 546/1992, né risulta se, dove e in che termini la difesa erariale avesse sollevato la suddetta eccezione anteriormente al ricorso in cassazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., dal momento che la decisione gravata in alcun modo teneva conto dell’eccezione proposta dalla difesa erariale, secondo cui l’obbligazione gravante sull’amministrazione era stata integralmente adempiuta attraverso i pagamenti effettuati e la convalida dell’importo esattamente corrispondente al valore della controversia (€ 11.711,84) con provvedimento 23 agosto 2018, pertanto ben precedente rispetto alla sentenza resa in data 20 giugno 2019.

La decisione neppure teneva conto della normativa sopravvenuta.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

La sentenza, infatti, non si sarebbe rapportata con tale disposizione, che come noto limita i rimborsi di quanto indebitamente versato alla spesa autorizzata (nell’ambito delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza delle domande, operandosi da parte dell’Agenzia una riduzione del cinquanta per cento), e purché la domanda sia proposta nei termini ivi indicati.

4. I motivi due e tre possono essere esaminati congiuntamente in relazione alla relativa connessione.

In proposito la novellazione del 2017 non ha inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma ha inteso regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost).

Tale disciplina si presenta così conforme ai superiori principi costituzionali ed euro unitari, oltre che conforme ad un costante orientamento che non v’è ragione di rivedere.

Tanto premesso, nel caso di specie la CTR non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, avendo erroneamente ignorato l'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ; mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introdotto dopo l’entrata in vigore della ridetta normativa).

Il giudice dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato, ed in particolare conformandosi ai principi da ultimo affermati da Cass. 18/05/2022, n. 16289 e cioè, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.

5. La sentenza dev’essere dunque cassata, con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà anche alle spese del giudizio.

P. Q. M. La Corte cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26623/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, sezione staccata di Siracusa, n. 1181-4-2020, depositata in data 24 febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso alla Commissione tributaria regionale il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’ottemperanza della sentenza n. 3564/17 del 18 settembre 2017, che aveva rigettato l’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado Ottemperanza sisma sicilia che accoglieva la domanda di rimborso dell’IRPEF versata negli anni dal 1990 al 1992 dal ricorrente, limitatamente alla quota del 90 % della stessa, essendo egli residente nel cratere interessato dal sisma 1990. La CTR accoglieva la richiesta prendendo atto che l’Agenzia aveva solo corrisposto le spese di giudizio e concedeva quindi sei mesi per provvedere all’integrale rimborso. 2. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente, che in data 16 giugno 2023 ha altresì depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 70, d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ. Si duole in particolare la stessa che poiché il titolo invocato aveva meramente rigettato l’appello, esso non aveva contenuto condannatorio e pertanto era sottratto all’ottemperanza prevista dalla disposizione rubricata, se non con riferimento alla condanna alle spese di lite, pacificamente corrisposte. A sua volta la sentenza di primo grado si era limitata ad accogliere il ricorso mediante il quale era stato impugnato il silenzio rifiuto serbato dall’ente impositore. 1.1. Il motivo è infondato. Anzitutto va chiarito che la sentenza che abbia accolto l’istanza di rimborso riconoscendo il diritto alla restituzione della somma indebitamente versata all’ente impositore e da questi percepita, ha sicuro contenuto condannatorio, come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte (tra l’altro citata dalla stessa ricorrente) a mente della quale “Il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze della commissione tributaria è ammesso solo in presenza di una decisione esecutiva di carattere condannatorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso di ottemperanza volto ad ottenere un rimborso d'imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un'istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l'illegittimità di un avviso di rettifica in base al quale era stata richiesta al contribuente la restituzione del rimborso stesso” (Cass.19/10/2018, n. 26433). Or nella specie la pronuncia di primo grado ebbe ad accogliere l’istanza di rimborso (che conteneva tanto la richiesta di declaratoria di illegittimità del rifiuto quanto quella di condanna alla ripetizione della somma, cfr. pag. 3 del controricorso in cui vengono riportate virgolettate le conclusioni del ricorso introduttivo). Stante la completa contestazione del contenuto esecutivo della pronuncia, va anche chiarito che l’eccezione di incompetenza nei confronti del giudice che ha deciso il giudizio di ottemperanza, in cui si sostanzia il motivo, laddove a pag. 5 del ricorso (oltre ed a parte l’aver allegato - infondatamente per quanto s’ è detto - la natura non esecutiva della pronuncia di primo grado) si contesta che quella oggetto d’ottemperanza sarebbe appunto una mera sentenza confermativa contenente la sola condanna alle spese, avrebbe dovuto essere sollevata davanti al giudice dell’ottemperanza stessa, in applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 546/1992, né risulta se, dove e in che termini la difesa erariale avesse sollevato la suddetta eccezione anteriormente al ricorso in cassazione. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., dal momento che la decisione gravata in alcun modo teneva conto dell’eccezione proposta dalla difesa erariale, secondo cui l’obbligazione gravante sull’amministrazione era stata integralmente adempiuta attraverso i pagamenti effettuati e la convalida dell’importo esattamente corrispondente al valore della controversia (€ 11.711,84) con provvedimento 23 agosto 2018, pertanto ben precedente rispetto alla sentenza resa in data 20 giugno 2019. La decisione neppure teneva conto della normativa sopravvenuta. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. La sentenza, infatti, non si sarebbe rapportata con tale disposizione, che come noto limita i rimborsi di quanto indebitamente versato alla spesa autorizzata (nell’ambito delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza delle domande, operandosi da parte dell’Agenzia una riduzione del cinquanta per cento), e purché la domanda sia proposta nei termini ivi indicati. 4. I motivi due e tre possono essere esaminati congiuntamente in relazione alla relativa connessione. In proposito la novellazione del 2017 non ha inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma ha inteso regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost). Tale disciplina si presenta così conforme ai superiori principi costituzionali ed euro unitari, oltre che conforme ad un costante orientamento che non v’è ragione di rivedere. Tanto premesso, nel caso di specie la CTR non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, avendo erroneamente ignorato l'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ; mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introdotto dopo l’entrata in vigore della ridetta normativa). Il giudice dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato, ed in particolare conformandosi ai principi da ultimo affermati da Cass. 18/05/2022, n. 16289 e cioè, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. 5. La sentenza dev’essere dunque cassata, con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà anche alle spese del giudizio. P. Q. M. La Corte cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,
Sentenza Cassazione n. 25950/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris