CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37049/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato a 'so all arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Torino in relazione ai reati di cui all'art. 110 cod.pen., 81, comma secondo, cod. pen. 73; commi primo e quarto, e art. 80, D.P.R. 309/1990. Deducono, rispettivamente, quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la violazione del divieto di reformatio in peius e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la mancata pronuncia ex art. 129 cod.proc.pen., in ordine alla carenza dei presupposti per la condanna; analogo motivo, in relazione alla mancata pronuncia ex art. 129 cod.proc.pen., è proposto nel ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. E 3. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonché alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). tt Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti. 4. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila Ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il