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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 38223/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG e3„.cLQ.,,totz...0( cito Cl..0_ rè<>t 't1 CC-Afe:Ai-Q.114,3 cube XLC_Or.. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 30 aprile 2024 la Corte di Appello di Ancona - quale giudice della esecuzione - ha revocato il beneficio della pena sospesa concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di patteggiamento emessa il 31 maggio del 2019, irrevocabile il 23 giugno 2019.

La ragione della revoca sta nel fatto che la Remigio ha commesso in data 19.11.2013 un reato di bancarotta (sentenza definitiva nel gennaio 2024) .

Vi è dunque un nuovo giudicato (all'interno del periodo di prova) per delitto anteriormente commesso a pena che - cumulata con quella già sospesa - supera i limiti stabiliti dall'art.163 cod.pen. .

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Nell'atto di impugnazione si afferma, in sostanza, che essendo stata annotata nel certificato penale la sentenza di patteggiamento (contenente la pena sospesa), il potere di revoca doveva essere esercitato dal giudice che ha emesso la seconda sentenza (una volta quantificata la pena) e non dal giudice della esecuzione.

Si evidenzia inoltre che in riferimento al reato oggetto della pena sospesa è intervenuta declaratoria di riabilitazione.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La tesi della ricorrente prende spunto - in tutta evidenza - dal dictum di Sezioni Unite 2015 Longo secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

Il caso in esame non riguarda, però, l'ipotesi trattata in tale arresto (ossia la concessione della pena sospesa in presenza di cause ostative, tale da concretizzare un errore di giudizio) ma una ipotesi diversa, ed in particolare quella disciplinata dall'art.168 comma 1 numero 2 cod.pen. (sopravvenienza di condanna per delitto anteriormente commesso a pena che cumulata con quella sospesa superi limiti di legge) .In tale caso è pacifico che in ipotesi di mancata revoca della pena sospesa nel secondo giudizio di cognizione (pur possibile) è competente il giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod.proc.pen. . 3.2 Inoltre, quanto al tema della intervenuta riabilitazione questa Corte ha più volte ribadito che non osta alla revoca della pena sospesa la eventuale vicenda estintiva correlata ad altri istituti di favore (in caso di revoca della sospensione condizionale della pena, qualora il condannato commetta nel quinquennio altro delitto per il quale venga irrogata una condanna a pena detentiva, l'eventuale estinzione della pena e "di ogni altro effetto penale" di detta condanna, conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, non osta alla revoca di diritto del beneficio, v.

Sez.

I n. 39748 del 22.4.2016, rv 268067).

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG e3„.cLQ.,,totz...0( cito Cl..0_ rè<>t 't1 CC-Afe:Ai-Q.114,3 cube XLC_Or.. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 30 aprile 2024 la Corte di Appello di Ancona - quale giudice della esecuzione - ha revocato il beneficio della pena sospesa concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di patteggiamento emessa il 31 maggio del 2019, irrevocabile il 23 giugno 2019. La ragione della revoca sta nel fatto che la Remigio ha commesso in data 19.11.2013 un reato di bancarotta (sentenza definitiva nel gennaio 2024) . Vi è dunque un nuovo giudicato (all'interno del periodo di prova) per delitto anteriormente commesso a pena che - cumulata con quella già sospesa - supera i limiti stabiliti dall'art.163 cod.pen. . 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Nell'atto di impugnazione si afferma, in sostanza, che essendo stata annotata nel certificato penale la sentenza di patteggiamento (contenente la pena sospesa), il potere di revoca doveva essere esercitato dal giudice che ha emesso la seconda sentenza (una volta quantificata la pena) e non dal giudice della esecuzione. Si evidenzia inoltre che in riferimento al reato oggetto della pena sospesa è intervenuta declaratoria di riabilitazione. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La tesi della ricorrente prende spunto - in tutta evidenza - dal dictum di Sezioni Unite 2015 Longo secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. Il caso in esame non riguarda, però, l'ipotesi trattata in tale arresto (ossia la concessione della pena sospesa in presenza di cause ostative, tale da concretizzare un errore di giudizio) ma una ipotesi diversa, ed in particolare quella disciplinata dall'art.168 comma 1 numero 2 cod.pen. (sopravvenienza di condanna per delitto anteriormente commesso a pena che cumulata con quella sospesa superi limiti di legge) .In tale caso è pacifico che in ipotesi di mancata revoca della pena sospesa nel secondo giudizio di cognizione (pur possibile) è competente il giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod.proc.pen. . 3.2 Inoltre, quanto al tema della intervenuta riabilitazione questa Corte ha più volte ribadito che non osta alla revoca della pena sospesa la eventuale vicenda estintiva correlata ad altri istituti di favore (in caso di revoca della sospensione condizionale della pena, qualora il condannato commetta nel quinquennio altro delitto per il quale venga irrogata una condanna a pena detentiva, l'eventuale estinzione della pena e "di ogni altro effetto penale" di detta condanna, conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, non osta alla revoca di diritto del beneficio, v. Sez. I n. 39748 del 22.4.2016, rv 268067). Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 l
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