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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 32068/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta patrimoniale rideterminando la pena principale e le pene accessorie.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando con unico motivo la mancanza di motivazione e la violazione di legge con particolare riguardo al ritenuto elemento psicologico del dolo specifico quanto al delitto di bancarotta documentale.

Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto al tema dell'elemento psicologico del reato di bancarotta documentale, mediante criteri di valutazione delle prove documentali diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - alle pagine sei e sette del testo - le ragioni del suo convincimento quanto alla sussistenza delo dolo specifico necessario ad integrare la ritenuta bancarotta documentale, confutando le argomentazioni della difesa.

Osservato che, pertanto,i1 ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stinasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de G egorio Dr.

StefTo P ( (£(. - D U. P0S1TATA C.As.\(.1.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta patrimoniale rideterminando la pena principale e le pene accessorie. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando con unico motivo la mancanza di motivazione e la violazione di legge con particolare riguardo al ritenuto elemento psicologico del dolo specifico quanto al delitto di bancarotta documentale. Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto al tema dell'elemento psicologico del reato di bancarotta documentale, mediante criteri di valutazione delle prove documentali diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - alle pagine sei e sette del testo - le ragioni del suo convincimento quanto alla sussistenza delo dolo specifico necessario ad integrare la ritenuta bancarotta documentale, confutando le argomentazioni della difesa. Osservato che, pertanto,i1 ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stinasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de G egorio Dr. StefTo P ( (£(. - D U. P0S1TATA C.As.\(.1.
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