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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 11565/2022

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 8/1/2021 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dei difensori delle parti civili, che hanno entrambi concluso per l'inammissibilità e comunque per il rigetto dei ricorsi e chiedendo la loro condanna alla refusione delle spese sostenute nel grado. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione continuata e aggravata commesso mediante l'affissione e la diffusione di un volantino, nonché la pubblicazione sul web di una inserzione, lesivi della reputazione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.

Sotto un primo profilo i ricorrenti contestano che, come sostanzialmente ritenuto dalla Corte territoriale, il mero inserimento in rete di contenuti offensivi integri il reato ipotizzato in assenza della prova che gli stessi siano stati effettivamente scaricati o recepiti da più utenti della rete stessa, difettando altrimenti il requisito della comunicazione con più persone.

Ed in tal senso sarebbe il riferimento contenuto in sentenza alle dichiarazioni rese da più soggetti che avevano contattato il recapito telefonico indicato nei documenti incriminati, posto che alcuno di essi ha effettivamente precisato dove lo avessero reperito.

Apodittica sarebbe poi l'affermazione dei giudici del merito circa la natura intrinsecamente denigratoria dei contenuti del volantino e dell'annuncio, non potendo certo gli imputati rispondere per la soggettiva percezione che dei medesimi hanno avuto coloro che li hanno eventualmente letti.

Quanto poi all'attribuzione allo Iezza di tutte le condotte in contestazione e non solo dell'episodio relativo all'affissione del volantino, viene evidenziato come la stessa sentenza non chiarisca presso chi si trovasse il computer utilizzato per l'inserimento dell'annuncio in rete, contraddicendosi anzi sul punto.

La Corte non avrebbe poi giustificato il mancato accoglimento della richiesta di concessione allo Iezza della sospensione condizionale della pena.

3. Il 15 febbraio 2022 il difensore degli imputati ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del Pg insistendo nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Manifestamente infondate sono le doglianze relative al difetto del requisito della comunicazione con più persone, posto che la sentenza impugnata ha precisato come la persona offesa abbia dichiarato di essere stata contatta da una pluralità di "uomini", i quali unanimemente le avevano riferito di aver rinvenuto il suo recapito telefonico nei due siti internet di annunci specificamente indicati dai giudici di merito.

Premesso che i ricorrenti nemmeno hanno contestato l'attendibilità della persona offesa sul punto, legittimamente e coerentemente alle risultanze processuali esposte la sentenza ha dunque ricavato dalle dichiarazioni della Giordano la prova che l'annuncio caricato sul web sia stato effettivamente visionato da una pluralità di utenti sulla rete, circostanza che integra ad abundantiam il requisito della comunicazione a più persone del contenuto diffamatorio, posto che secondo l'insegnamento di questa Corte la sua integrazione deve presumersi qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, Sentenza n. 16262 del 04/04/2008, Tardivo, Rv. 239832).

Inconferente è invece il precedente richiamato dai ricorrenti, posto che lo stesso si riferisce a fattispecie affatto diversa, ossia quella relativa alla comunicazione diffamatoria divulgata per posta elettronica e dunque diretta per sua natura a soggetti determinati e non alla platea indefinita degli utenti della rete.

3. Manifestamente infondata è altresì l'obiezione per cui la sentenza non avrebbe accertato la titolarità del dispositivo utilizzato per il caricamento sulla rete degli annunci di cui si è detto.

La Corte territoriale ha infatti precisato che l'inserzione on line dell'annuncio è avvenuto utilizzando un IP collegato alla linea ADSL in uso alla famiglia Commentale, mentre l'erroneo riferimento alla famiglia Iezza è contenuto nei motivi d'appello, che la sentenza si è limitata a riportare per comodità espositiva.

Ciò premesso generiche e versate in fatto sono le censure relative alla mancata dimostrazione della responsabilità dello Iezza anche per la divulgazione degli annunci sulla rete e non solo per l'affissione del volantino.

Infatti la Corte territoriale ha in maniera logica inferito dal pacifico coinvolgimento dell'imputato nel secondo episodio la sua adesione nel complesso alla campagna diffamatoria, rimanendo irrilevante stabilire se egli abbia o meno partecipato materialmente al confezionamento e caricamento degli annunci sulla rete.

4. Manifestamente infondate e versate in fatto sono altresì le doglianze relative al contenuto diffamatorio del volantino, che con valutazione immune da vizi logici la Corte territoriale ha ritenuto offensivo della reputazione della Giordano.

I ricorrenti eccepiscono il carattere anodino dei termini utilizzati nella sua composizione, prescindendo però dal suo effettivo contenuto, che invece ha costituito il presupposto del ragionamento sviluppato dai giudici di merito.

Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto, il suddetto volantino non si limitava a reclamizzare un'asettica attività di massaggiatrice ipoteticamente svolta dalla Giordano, ma conteneva riferimenti ("romantica") ammiccanti alla reale natura della prestazione promessa, che fondandosi su condivisibili massime di esperienza la Corte ha ritenuto venissero percepiti dai potenziali utenti esattamente nel significato voluto dagli imputati, come rivelato dal contenuto ancor più esplicito degli annunci caricati sulla rete.

Generiche sono infine le censure relative alla mancata giustificazione del rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, posto che i ricorrenti non precisano in che termini le ragioni di tale decisione non emergerebbero dal complesso della motivazione della sentenza, tenuto conto della genericità che caratterizzava la richiesta medesima.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge, per ciascuno con attribuzione ai rispettivi procuratori anticipatari.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 8/1/2021 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dei difensori delle parti civili, che hanno entrambi concluso per l'inammissibilità e comunque per il rigetto dei ricorsi e chiedendo la loro condanna alla refusione delle spese sostenute nel grado. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione continuata e aggravata commesso mediante l'affissione e la diffusione di un volantino, nonché la pubblicazione sul web di una inserzione, lesivi della reputazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Sotto un primo profilo i ricorrenti contestano che, come sostanzialmente ritenuto dalla Corte territoriale, il mero inserimento in rete di contenuti offensivi integri il reato ipotizzato in assenza della prova che gli stessi siano stati effettivamente scaricati o recepiti da più utenti della rete stessa, difettando altrimenti il requisito della comunicazione con più persone. Ed in tal senso sarebbe il riferimento contenuto in sentenza alle dichiarazioni rese da più soggetti che avevano contattato il recapito telefonico indicato nei documenti incriminati, posto che alcuno di essi ha effettivamente precisato dove lo avessero reperito. Apodittica sarebbe poi l'affermazione dei giudici del merito circa la natura intrinsecamente denigratoria dei contenuti del volantino e dell'annuncio, non potendo certo gli imputati rispondere per la soggettiva percezione che dei medesimi hanno avuto coloro che li hanno eventualmente letti. Quanto poi all'attribuzione allo Iezza di tutte le condotte in contestazione e non solo dell'episodio relativo all'affissione del volantino, viene evidenziato come la stessa sentenza non chiarisca presso chi si trovasse il computer utilizzato per l'inserimento dell'annuncio in rete, contraddicendosi anzi sul punto. La Corte non avrebbe poi giustificato il mancato accoglimento della richiesta di concessione allo Iezza della sospensione condizionale della pena. 3. Il 15 febbraio 2022 il difensore degli imputati ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del Pg insistendo nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondate sono le doglianze relative al difetto del requisito della comunicazione con più persone, posto che la sentenza impugnata ha precisato come la persona offesa abbia dichiarato di essere stata contatta da una pluralità di "uomini", i quali unanimemente le avevano riferito di aver rinvenuto il suo recapito telefonico nei due siti internet di annunci specificamente indicati dai giudici di merito. Premesso che i ricorrenti nemmeno hanno contestato l'attendibilità della persona offesa sul punto, legittimamente e coerentemente alle risultanze processuali esposte la sentenza ha dunque ricavato dalle dichiarazioni della Giordano la prova che l'annuncio caricato sul web sia stato effettivamente visionato da una pluralità di utenti sulla rete, circostanza che integra ad abundantiam il requisito della comunicazione a più persone del contenuto diffamatorio, posto che secondo l'insegnamento di questa Corte la sua integrazione deve presumersi qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, Sentenza n. 16262 del 04/04/2008, Tardivo, Rv. 239832). Inconferente è invece il precedente richiamato dai ricorrenti, posto che lo stesso si riferisce a fattispecie affatto diversa, ossia quella relativa alla comunicazione diffamatoria divulgata per posta elettronica e dunque diretta per sua natura a soggetti determinati e non alla platea indefinita degli utenti della rete. 3. Manifestamente infondata è altresì l'obiezione per cui la sentenza non avrebbe accertato la titolarità del dispositivo utilizzato per il caricamento sulla rete degli annunci di cui si è detto. La Corte territoriale ha infatti precisato che l'inserzione on line dell'annuncio è avvenuto utilizzando un IP collegato alla linea ADSL in uso alla famiglia Commentale, mentre l'erroneo riferimento alla famiglia Iezza è contenuto nei motivi d'appello, che la sentenza si è limitata a riportare per comodità espositiva. Ciò premesso generiche e versate in fatto sono le censure relative alla mancata dimostrazione della responsabilità dello Iezza anche per la divulgazione degli annunci sulla rete e non solo per l'affissione del volantino. Infatti la Corte territoriale ha in maniera logica inferito dal pacifico coinvolgimento dell'imputato nel secondo episodio la sua adesione nel complesso alla campagna diffamatoria, rimanendo irrilevante stabilire se egli abbia o meno partecipato materialmente al confezionamento e caricamento degli annunci sulla rete. 4. Manifestamente infondate e versate in fatto sono altresì le doglianze relative al contenuto diffamatorio del volantino, che con valutazione immune da vizi logici la Corte territoriale ha ritenuto offensivo della reputazione della Giordano. I ricorrenti eccepiscono il carattere anodino dei termini utilizzati nella sua composizione, prescindendo però dal suo effettivo contenuto, che invece ha costituito il presupposto del ragionamento sviluppato dai giudici di merito. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto, il suddetto volantino non si limitava a reclamizzare un'asettica attività di massaggiatrice ipoteticamente svolta dalla Giordano, ma conteneva riferimenti ("romantica") ammiccanti alla reale natura della prestazione promessa, che fondandosi su condivisibili massime di esperienza la Corte ha ritenuto venissero percepiti dai potenziali utenti esattamente nel significato voluto dagli imputati, come rivelato dal contenuto ancor più esplicito degli annunci caricati sulla rete. Generiche sono infine le censure relative alla mancata giustificazione del rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, posto che i ricorrenti non precisano in che termini le ragioni di tale decisione non emergerebbero dal complesso della motivazione della sentenza, tenuto conto della genericità che caratterizzava la richiesta medesima. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge, per ciascuno con attribuzione ai rispettivi procuratori anticipatari. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Così
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