CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 40993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO1.dato avviso alle M:rti; —i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto tardivo: la sentenza impugnata, deliberata il 24 maggio 2021, è stata, infatti, depositata il 18 agosto 2021, nel termine riservato di giorni novanta ex art. 544 cod. proc. pen.. Ne consegue che, alla data di presentazione del ricorso (il 24 ottobre 2021), il termine dell'impugnazione, pari a giorni 45 decorrenti dal 1 settembre 2021, era ormai perento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente