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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36006/2022

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DINANZA sul ricorso n. 34119/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestina presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo di [OSCURATO:PERSONA] n. 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione intimata avverso la sentenza n. 130/2019 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 10 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 10 ottobre 2019 la Corte di appello di Napoli rigettò il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento pronunciata, su istanza della [OSCURATO:SOCIETA], dal Tribunale di Napoli il 4 luglio 2019. 1.1 La motivazione della sentenza può essere così sintetizzata: la reclamante ha disconosciuto l'autenticità della sua sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 10 dicembre 2015 contenente contratto di appalto di opere commesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA] alla cooperativa [OSCURATO:SOCIETA]; l'art. 214 cod. proc. civ. non trova però applicazione nel procedimento per la dichiarazione di fallimento secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità; peraltro, "in assenza anche di una valida e pregressa impugnativa negoziale del contratto in atti" proposta "nelle appropriate sedi giudiziarie e nei confronti dei soggetti che si assumono direttamente coinvolti, estranei al presente giudizio, deve...ritenersi certo ed attuale il credito azionato dalla società cooperativa in quanto fondato su documentazione probatoria l'an ed il quantum della pretesa creditoria azionata"; nel caso di società in liquidazione lo stato di insolvenza sussiste quando gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentono di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali; dal bilancio relativo all'esercizio 2018 risulta che l'attivo patrimoniale della società reclamante, in liquidazione dal 2015, è pari a C. 17.968.500 mentre i suoi debiti sono complessivamente pari a C. 11.031.944; tuttavia, in sede di espropriazione immobiliare contro l'opponente intrapresa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., lo stimatore nominato dal giudice dell'esecuzione aveva indicato in complessivi C. 5.530.000 il valore dei beni immobili pignorati (in detto bilancio indicato come pari a circa C. 13.000.000), "per la rinvenuta presenza di beni demaniali, laghetti, beni di proprietà aliena che riducevano la disponibilità e l'effettiva commerciabilità" di tali beni; infatti, "il minuzioso accertamento peritale svolto in sede esecutiva sui beni della società debitrice esecutata, sul piano catastale ed amministrativo, da cui emerge la natura demaniale dei beni lacuali compresi nel complesso staggito e da cui consegue l'inutilizzabilità sia di detti beni che delle relative zone di rispetto, rendono del tutto verosimile e condivisibile la riduzione del valore degli immobili della società reclamante, apparendo, al contrario, il ridotto valore determinato proprio l'effettivo valore di realizzo degli stessi"; l'attivo patrimoniale è dunque da accertare in complessivi C. 8.812.724; esso è quindi inferiore all'ammontare complessivo dei debiti"; inoltre, "sfornita di prova è poi rimasta l'affermazione dell'esistenza di ulteriori beni della società da cui essa trae redditi annui per circa 120.000,00 o di altri beni da mettere a reddito da cui poter trarre le liquidità per il pagamento del credito".

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi di impugnazione.

3. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

4. L'intimata curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui conferma la legittimazione della cooperative [OSCURATO:SOCIETA] a domandare il fallimento, è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 1 e 5 I.fall., nonché dell'art. 2697 cod. civ., in quanto: tale cooperativa depositò, quale prova del proprio credito, una scrittura privata contenente contratto d'appalto sottoscritto da essa [OSCURATO:SOCIETA] e le fatture passive relative ai prezzi di opere eseguite; essa ricorrente disconobbe la sottoscrizione a lei riferibile, negando di avere mai stipulato tale contratto; la sentenza impugnata, nel valutare incidentalmente la sussistenza del credito fatto valere dalla cooperativq quale presupposto della propria legittimazione a richiedere il falllimento di essa ricorrente, si limita ad affermare che il contratto in questione non è stato da essa ricorrente impugnato nelle appropriate sedi giudiziarie, senza però spiegare perché tale atto di natura negoziale sarebbe in realtà esistente; ciò "implica contraddittorietà e reviviscenza del fallimento d'ufficio, atteso che, in buona sostanza, documentazione autoprodotta è sufficiente a legittimare il ricorso, in quanto una contestazione ed un disconoscimento di tali atti, non produce effetti in sede fallimentare"; in buona sostanza, l'argomentazione caratterizante sul punto la sentenza impugnata determina il capovolgimento dell'onere della prova relativa a esistenza e consistenza del credito, onerando la parte che ciò contesta di provare l'inesistenza del credito medesimo, mentre doveva essere la società ricorrente per la dichiarazione di fallimento "a provare il credito, a dimostrare di var provato a recuperare il credito, e non soltanto limitarsi ad allegare fatture funzionai alla dichiarazione di fallimento".

2. La ricorrente mostra di condividere le premesse in diritto contenute nella sentenza impugnata alla base della conferma della legittimazione della cooperative [OSCURATO:SOCIETA] a domandare il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA].

Tali premesse sono così sintetizzabili: a) l'art. 6

I. fall., nella parte in cui stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale, solo funzionale alla verifica della legittimazione dell'istante, da parte del giudice chiamato a pronunciarsi sull'istanza di fallimento proposta da chi si afferma creditore dell'imprenditore convenuto (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, per tutte: Cass.

S.U. n. 1521 del 2013; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 30827 del 2018); b) le disposizioni di cui agli artt. 214 e segg. cod. proc. civ., sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice, sicché il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 15645 del 2020; Cass. n. 11494 del 2014; Cass. n. 14064 del 2007) Premesso che tali principi sono in questa sede da ribadire, il motivo, per come dedotto, è infondato, in quanto: a) la sentenza impugnata espressamente conferma la statuizione del Tribunale relativa all'affermata legittimazione della cooperativa a domandare il fallimento della ricorrente, "con integrazione della relativa motivazione", sul rilievo che la sentenza di primo grado non ebbe a dare alcuna risposta alle conseguenze del disconoscimento (nel corso del procedimento da tale sentenza definito) da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della scrittura privata, non autenticata, contenenente il contratto di appalto nella sentenza menzionato; b) la sentenza di primo grado (il cui contenuto sul punto è riprodotto nel ricorso) affermò essere sdficienti r a provare incidentalmente (ai soli fini dell'accertamento della legittimazione della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] a domandare il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]) l'esistenza e la consistenza del credito dalla prima allo scopo dedotto, non solo il contenuto del contratto e delle fatture, ma anche quelli, rispettivi, della "richiesta di autorizzazione amministrativa lavori commissionati" e della "comunicazione esecuzione da parte I del direttore dei lavori"; c) tale parte di motivazione è confermata dalla sentenza impugnata che, anche sulla base del contenuto di tali documenti (dimostrativi di esecuzione di opere edilizie), afferma essere verosimilmente esistente il credito rappresentato nelle fatture depositate dalla cooperativa, fondate sul (del pari depositato) contratto•di appalto, anche perché la ricorrente ebbe a contestare l'esistenza della fonte primaria del credito in questione (il contratto di appalto) solo nel corso del procedimento per dichiarazione del suo fallimento; in tal guisa evidenziando che l'esistenza del contratto (per il quale la legge non prevede la forma scritta ad substantiam) è in buona sostanza desumibile dai rispettivi contenuti degli altri documenti dimostrativi della sua esecuzione.

3. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata perché caratterizzata da erronea applicazione dell'art. 5 I.fall. e da motivazione omessa ovvero apparente in quanto: la sentenza svaluta ingiustificatamente l'attivo patrimoniale, costituito da un complesso immobiliare appostato a bilancio ad un valore ben superiore alle passività sulla scorta del contenuto di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio eseguita in sede di esecuzione immobiliare, di cui peraltro indica erroneamente le conclusioni, senza tenere conto che si trattava di un complesso immobiliare in parte locato, dal quale si ricavano €. 120.000 annui.

4. In primo luogo è da ribadire il principio secondo cui quando è in liquidazione la società convenuta nel procedimento per la dichiarazione del relativo fallimento, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 I.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali perché — non proponendosi l'imprenditore in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione del proprio attivo, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci — non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (in questo senso cfr., fra le molte: Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016; Cass. n. 13644 del 2013; Cass. n. 21834 del 2009).

A tale principio la sentenza impugnata si è espressamente conformata, avendo, sulla base di accurate e specifica motivazione, fondata sul contenuto di relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in processo per espropriazione immobiliare promosso contro l'odierna ricorrente, che il valore complessivo dei beni immobili di cui la ricorrente era proprietaria (costituenti buona parte dell'attivo patrimoniale iscritto nel bilancio di Wellness relativo all'esercizio 2018), era pari a complessivi €. 5.530.000; con la conseguenza che l'attivo patrimoniale della società al 31 dicembre 2018 era pari a complessivi €. 8.812.274 (inferiore dunque alla cifra iscritta in bilancio, in base al criterio del costo storico, di €. 17.968.500) a fronte di debiti complessivamente pari a €.

11.031.944. La censura, per come formulata, è inammissibile, in quanto: a) la deduzione relativa alla erronea interpretazione da parte della sentenza impugnata del contenuto della sopra citata relazione di consulenza tecnica d'ufficio è affatto immotivata e la ricorrente mira all'evidenza a provocare una rivalutazione del contenuto di tale relazione (dalla stessa ricorrente neppure sintetizzato) non consentito in questa sede di legittimità; b) l'affermazione della ricorrente, secondo cui dal complesso immobiliare, in parte locato, si ricavano C. 120.000 annui, non si confronta specificamente con il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui "sfornita di prova è poi rimasta l'affermazione dell'esistenza di ulteriori beni della società da cui essa trae redditi annui per circa 120.000,00 o di altri beni da mettere a reddito da cui poter trarre le liquidità per il pagamento del credito".

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla controricorrente le spese da questa anticipate nel presente giudizio di legittimità nella misura in dispositivo liquidate.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in: C. 200 per esborsi; C. 7.000 per compenso di avvocato, aumentato di spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. nelle misure previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso n. 34119/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestina presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo di [OSCURATO:PERSONA] n. 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione intimata avverso la sentenza n. 130/2019 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 10 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 10 ottobre 2019 la Corte di appello di Napoli rigettò il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento pronunciata, su istanza della [OSCURATO:SOCIETA], dal Tribunale di Napoli il 4 luglio 2019. 1.1 La motivazione della sentenza può essere così sintetizzata: la reclamante ha disconosciuto l'autenticità della sua sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 10 dicembre 2015 contenente contratto di appalto di opere commesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA] alla cooperativa [OSCURATO:SOCIETA]; l'art. 214 cod. proc. civ. non trova però applicazione nel procedimento per la dichiarazione di fallimento secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità; peraltro, "in assenza anche di una valida e pregressa impugnativa negoziale del contratto in atti" proposta "nelle appropriate sedi giudiziarie e nei confronti dei soggetti che si assumono direttamente coinvolti, estranei al presente giudizio, deve...ritenersi certo ed attuale il credito azionato dalla società cooperativa in quanto fondato su documentazione probatoria l'an ed il quantum della pretesa creditoria azionata"; nel caso di società in liquidazione lo stato di insolvenza sussiste quando gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentono di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali; dal bilancio relativo all'esercizio 2018 risulta che l'attivo patrimoniale della società reclamante, in liquidazione dal 2015, è pari a C. 17.968.500 mentre i suoi debiti sono complessivamente pari a C. 11.031.944; tuttavia, in sede di espropriazione immobiliare contro l'opponente intrapresa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., lo stimatore nominato dal giudice dell'esecuzione aveva indicato in complessivi C. 5.530.000 il valore dei beni immobili pignorati (in detto bilancio indicato come pari a circa C. 13.000.000), "per la rinvenuta presenza di beni demaniali, laghetti, beni di proprietà aliena che riducevano la disponibilità e l'effettiva commerciabilità" di tali beni; infatti, "il minuzioso accertamento peritale svolto in sede esecutiva sui beni della società debitrice esecutata, sul piano catastale ed amministrativo, da cui emerge la natura demaniale dei beni lacuali compresi nel complesso staggito e da cui consegue l'inutilizzabilità sia di detti beni che delle relative zone di rispetto, rendono del tutto verosimile e condivisibile la riduzione del valore degli immobili della società reclamante, apparendo, al contrario, il ridotto valore determinato proprio l'effettivo valore di realizzo degli stessi"; l'attivo patrimoniale è dunque da accertare in complessivi C. 8.812.724; esso è quindi inferiore all'ammontare complessivo dei debiti"; inoltre, "sfornita di prova è poi rimasta l'affermazione dell'esistenza di ulteriori beni della società da cui essa trae redditi annui per circa 120.000,00 o di altri beni da mettere a reddito da cui poter trarre le liquidità per il pagamento del credito". 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi di impugnazione. 3. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. L'intimata curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui conferma la legittimazione della cooperative [OSCURATO:SOCIETA] a domandare il fallimento, è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 1 e 5 I.fall., nonché dell'art. 2697 cod. civ., in quanto: tale cooperativa depositò, quale prova del proprio credito, una scrittura privata contenente contratto d'appalto sottoscritto da essa [OSCURATO:SOCIETA] e le fatture passive relative ai prezzi di opere eseguite; essa ricorrente disconobbe la sottoscrizione a lei riferibile, negando di avere mai stipulato tale contratto; la sentenza impugnata, nel valutare incidentalmente la sussistenza del credito fatto valere dalla cooperativq quale presupposto della propria legittimazione a richiedere il falllimento di essa ricorrente, si limita ad affermare che il contratto in questione non è stato da essa ricorrente impugnato nelle appropriate sedi giudiziarie, senza però spiegare perché tale atto di natura negoziale sarebbe in realtà esistente; ciò "implica contraddittorietà e reviviscenza del fallimento d'ufficio, atteso che, in buona sostanza, documentazione autoprodotta è sufficiente a legittimare il ricorso, in quanto una contestazione ed un disconoscimento di tali atti, non produce effetti in sede fallimentare"; in buona sostanza, l'argomentazione caratterizante sul punto la sentenza impugnata determina il capovolgimento dell'onere della prova relativa a esistenza e consistenza del credito, onerando la parte che ciò contesta di provare l'inesistenza del credito medesimo, mentre doveva essere la società ricorrente per la dichiarazione di fallimento "a provare il credito, a dimostrare di var provato a recuperare il credito, e non soltanto limitarsi ad allegare fatture funzionai alla dichiarazione di fallimento". 2. La ricorrente mostra di condividere le premesse in diritto contenute nella sentenza impugnata alla base della conferma della legittimazione della cooperative [OSCURATO:SOCIETA] a domandare il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. Tali premesse sono così sintetizzabili: a) l'art. 6 I. fall., nella parte in cui stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale, solo funzionale alla verifica della legittimazione dell'istante, da parte del giudice chiamato a pronunciarsi sull'istanza di fallimento proposta da chi si afferma creditore dell'imprenditore convenuto (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. S.U. n. 1521 del 2013; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 30827 del 2018); b) le disposizioni di cui agli artt. 214 e segg. cod. proc. civ., sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice, sicché il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 15645 del 2020; Cass. n. 11494 del 2014; Cass. n. 14064 del 2007) Premesso che tali principi sono in questa sede da ribadire, il motivo, per come dedotto, è infondato, in quanto: a) la sentenza impugnata espressamente conferma la statuizione del Tribunale relativa all'affermata legittimazione della cooperativa a domandare il fallimento della ricorrente, "con integrazione della relativa motivazione", sul rilievo che la sentenza di primo grado non ebbe a dare alcuna risposta alle conseguenze del disconoscimento (nel corso del procedimento da tale sentenza definito) da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della scrittura privata, non autenticata, contenenente il contratto di appalto nella sentenza menzionato; b) la sentenza di primo grado (il cui contenuto sul punto è riprodotto nel ricorso) affermò essere sdficienti r a provare incidentalmente (ai soli fini dell'accertamento della legittimazione della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] a domandare il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]) l'esistenza e la consistenza del credito dalla prima allo scopo dedotto, non solo il contenuto del contratto e delle fatture, ma anche quelli, rispettivi, della "richiesta di autorizzazione amministrativa lavori commissionati" e della "comunicazione esecuzione da parte I del direttore dei lavori"; c) tale parte di motivazione è confermata dalla sentenza impugnata che, anche sulla base del contenuto di tali documenti (dimostrativi di esecuzione di opere edilizie), afferma essere verosimilmente esistente il credito rappresentato nelle fatture depositate dalla cooperativa, fondate sul (del pari depositato) contratto•di appalto, anche perché la ricorrente ebbe a contestare l'esistenza della fonte primaria del credito in questione (il contratto di appalto) solo nel corso del procedimento per dichiarazione del suo fallimento; in tal guisa evidenziando che l'esistenza del contratto (per il quale la legge non prevede la forma scritta ad substantiam) è in buona sostanza desumibile dai rispettivi contenuti degli altri documenti dimostrativi della sua esecuzione. 3. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata perché caratterizzata da erronea applicazione dell'art. 5 I.fall. e da motivazione omessa ovvero apparente in quanto: la sentenza svaluta ingiustificatamente l'attivo patrimoniale, costituito da un complesso immobiliare appostato a bilancio ad un valore ben superiore alle passività sulla scorta del contenuto di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio eseguita in sede di esecuzione immobiliare, di cui peraltro indica erroneamente le conclusioni, senza tenere conto che si trattava di un complesso immobiliare in parte locato, dal quale si ricavano €. 120.000 annui. 4. In primo luogo è da ribadire il principio secondo cui quando è in liquidazione la società convenuta nel procedimento per la dichiarazione del relativo fallimento, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 I.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali perché — non proponendosi l'imprenditore in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione del proprio attivo, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci — non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (in questo senso cfr., fra le molte: Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016; Cass. n. 13644 del 2013; Cass. n. 21834 del 2009). A tale principio la sentenza impugnata si è espressamente conformata, avendo, sulla base di accurate e specifica motivazione, fondata sul contenuto di relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in processo per espropriazione immobiliare promosso contro l'odierna ricorrente, che il valore complessivo dei beni immobili di cui la ricorrente era proprietaria (costituenti buona parte dell'attivo patrimoniale iscritto nel bilancio di Wellness relativo all'esercizio 2018), era pari a complessivi €. 5.530.000; con la conseguenza che l'attivo patrimoniale della società al 31 dicembre 2018 era pari a complessivi €. 8.812.274 (inferiore dunque alla cifra iscritta in bilancio, in base al criterio del costo storico, di €. 17.968.500) a fronte di debiti complessivamente pari a €. 11.031.944. La censura, per come formulata, è inammissibile, in quanto: a) la deduzione relativa alla erronea interpretazione da parte della sentenza impugnata del contenuto della sopra citata relazione di consulenza tecnica d'ufficio è affatto immotivata e la ricorrente mira all'evidenza a provocare una rivalutazione del contenuto di tale relazione (dalla stessa ricorrente neppure sintetizzato) non consentito in questa sede di legittimità; b) l'affermazione della ricorrente, secondo cui dal complesso immobiliare, in parte locato, si ricavano C. 120.000 annui, non si confronta specificamente con il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui "sfornita di prova è poi rimasta l'affermazione dell'esistenza di ulteriori beni della società da cui essa trae redditi annui per circa 120.000,00 o di altri beni da mettere a reddito da cui poter trarre le liquidità per il pagamento del credito". 5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla controricorrente le spese da questa anticipate nel presente giudizio di legittimità nella misura in dispositivo liquidate. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in: C. 200 per esborsi; C. 7.000 per compenso di avvocato, aumentato di spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. nelle misure previste dalla legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
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