CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 1980
Cassazione n. 18875/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1980 avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Catanzaro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diMustapha Wajih; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 28 marzo 2022 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Wajih in relazione ai contestati reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. consumati in data 6 novembre 2017. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza il previo espletamento di un accertamento peritale che consentisse di affermare con assoluta certezza che i beni posti in vendita dall’imputato fossero realmente contraffatti, ciò in quanto il principale teste di accusa si è limitato a riferire che detti beni erano “presumibilmente” contraffatti. Rilevato peraltro che con atto datato 23 aprile 2025, il difensore dell’imputato, munito di idonea procura speciale, ha rinunciato tempestivamente al ricorso, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm