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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03732/2022

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/02/2020 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Milano, in data 27/04/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimo, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. a lui ascritto.

2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela.

Si censura la sentenza impugnata per aver ancorato il dies a quo per la presentazione della querela, da parte della società assicuratrice AXA, alla data di ricezione della relazione redatta dalla SID s.r.I., e non a quella (precedente) della ricezione della relazione di altra società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.): relazione della quale la difesa era venuta a conoscenza nell'ambito del parallelo giudizio civile, perché prodotto proprio dalla AXA.

Si evidenzia che la relazione della SID non aveva aggiunto alcunchè di nuovo rispetto a quella della [OSCURATO:PERSONA] (società definita dal teste escusso in udienza "primo accertatore"), e si censura la valutazione della Corte territoriale che aveva valorizzato il fatto che solo nella seconda relazione, e non anche nella prima, fosse presente il rapporto dei Carabinieri di Sora, che pure nulla aggiungeva a quanto era già in possesso della società assicuratrice.

Il ricorrente eviidenzia altresì che la giurisprudenza relativa alla necessità di far decorrere il termine dagli esiti degli eventuali accertamenti riguardava la diversa ipotesi di incertezza sull'identità del soggetto agente.

2.2. Violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. per avere la Corte d'Appello ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dell'operante RIELLO che riferivano circostanze apprese da testimoni, in violazione del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento al primo motivo, deve osservarsi che il ricorrente si duole del rigetto di un'eccezione di tardività della querela, già motivatamente disattesa dal giudice di primo grado ed ulteriormente respinta dalla Corte territoriale.

Quest'ultima, in particolare, ha ribadito che solo con la relazione della società investigativa SID si era raggiunta la certezza, da parte della società assicuratrice, che i forti sospetti, pur subito emersi circa la veridicità della dinamica del sinistro originariamente rappresentata, fossero fondati: è stato posto l'accento, in particolare, sul fatto che solo nel rapporto del SID (e non anche in quello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) era stato menzionato l'intervento dei Carabinieri di Sora, i quali da persone presenti sul posto avevano appreso che l'[OSCURATO:PERSONA] era caduto con la moto senza urtare altri veicoli.

Sotto altro profilo, la Corte ha evidenziato che il ricorrente non aveva comunque dato prova dell'anteriorità della ricezione, da parte della compagnia assicuratrice, di tale seconda relazione, rispetto a quella della SID (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di un percorso argomentativo rimasto privo di specifica confutazione quanto a tale ultimo profilo (essendovi solo un generico riferimento alla produzione 2 del rapporto [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio civile), e che per il resto risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio» (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165).

3. Per ciò che riguarda la residua censura, assume per un verso rilievo assorbente il mancato espletamento della c.d. prova di resistenza rispetto alle altre contrarie risultanze, prima fra tutte il contenuto del referto di pronto soccorso in cui il sanitario aveva riferito le parole dell'[OSCURATO:PERSONA], secondo cui egli era scivolato con la moto sull'asfalto senza il coinvolgimento di altri veicoli (cfr. sul punto Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218, secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento»).

Per altro verso, è comunque utile evidenziare, per completezza, che nella fattispecie concreta oggetto dell'eccezione difensiva risulterebbe comunque applicabile il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese cla terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità» (Sez. 4 ,n. 16830 del 10/02/2021, Weerasinghe, Rv. 281073, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto provata l'identificazione dell'imputato - quale autore del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente - sulla base della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, giunto sul luogo dell'incidente, aveva appreso da un testimone che il conducente del ciclomotore incidentato era stato trasportato in ospedale, dove era stato immediatamente identificato).

4. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.3 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 1novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/02/2020 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Milano, in data 27/04/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimo, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. a lui ascritto. 2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela. Si censura la sentenza impugnata per aver ancorato il dies a quo per la presentazione della querela, da parte della società assicuratrice AXA, alla data di ricezione della relazione redatta dalla SID s.r.I., e non a quella (precedente) della ricezione della relazione di altra società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.): relazione della quale la difesa era venuta a conoscenza nell'ambito del parallelo giudizio civile, perché prodotto proprio dalla AXA. Si evidenzia che la relazione della SID non aveva aggiunto alcunchè di nuovo rispetto a quella della [OSCURATO:PERSONA] (società definita dal teste escusso in udienza "primo accertatore"), e si censura la valutazione della Corte territoriale che aveva valorizzato il fatto che solo nella seconda relazione, e non anche nella prima, fosse presente il rapporto dei Carabinieri di Sora, che pure nulla aggiungeva a quanto era già in possesso della società assicuratrice. Il ricorrente eviidenzia altresì che la giurisprudenza relativa alla necessità di far decorrere il termine dagli esiti degli eventuali accertamenti riguardava la diversa ipotesi di incertezza sull'identità del soggetto agente. 2.2. Violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. per avere la Corte d'Appello ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dell'operante RIELLO che riferivano circostanze apprese da testimoni, in violazione del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo, deve osservarsi che il ricorrente si duole del rigetto di un'eccezione di tardività della querela, già motivatamente disattesa dal giudice di primo grado ed ulteriormente respinta dalla Corte territoriale. Quest'ultima, in particolare, ha ribadito che solo con la relazione della società investigativa SID si era raggiunta la certezza, da parte della società assicuratrice, che i forti sospetti, pur subito emersi circa la veridicità della dinamica del sinistro originariamente rappresentata, fossero fondati: è stato posto l'accento, in particolare, sul fatto che solo nel rapporto del SID (e non anche in quello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) era stato menzionato l'intervento dei Carabinieri di Sora, i quali da persone presenti sul posto avevano appreso che l'[OSCURATO:PERSONA] era caduto con la moto senza urtare altri veicoli. Sotto altro profilo, la Corte ha evidenziato che il ricorrente non aveva comunque dato prova dell'anteriorità della ricezione, da parte della compagnia assicuratrice, di tale seconda relazione, rispetto a quella della SID (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo rimasto privo di specifica confutazione quanto a tale ultimo profilo (essendovi solo un generico riferimento alla produzione 2 del rapporto [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio civile), e che per il resto risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio» (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165). 3. Per ciò che riguarda la residua censura, assume per un verso rilievo assorbente il mancato espletamento della c.d. prova di resistenza rispetto alle altre contrarie risultanze, prima fra tutte il contenuto del referto di pronto soccorso in cui il sanitario aveva riferito le parole dell'[OSCURATO:PERSONA], secondo cui egli era scivolato con la moto sull'asfalto senza il coinvolgimento di altri veicoli (cfr. sul punto Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218, secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento»). Per altro verso, è comunque utile evidenziare, per completezza, che nella fattispecie concreta oggetto dell'eccezione difensiva risulterebbe comunque applicabile il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese cla terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità» (Sez. 4 ,n. 16830 del 10/02/2021, Weerasinghe, Rv. 281073, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto provata l'identificazione dell'imputato - quale autore del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente - sulla base della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, giunto sul luogo dell'incidente, aveva appreso da un testimone che il conducente del ciclomotore incidentato era stato trasportato in ospedale, dove era stato immediatamente identificato). 4. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.3 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e stensore [OSCURATO:PERSONA]