CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31644/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 27 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala in relazione al reato di tentato omicidio, rissa aggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, porto fuori della propria abitazione di coltello, commessi il 21 novembre 2021 in Mazara del Vallo. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura, in quanto in quanto la persona è incensurata, è impiegata presso una pescheria e potrebbe essere destinataria di arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo, dedicato alla ritenuta esistenza della aggravante della premeditazione, è inammissibile per mancanza di interesse. Nel subprocedimento cautelare, infatti, il riconoscimento o meno di tale aggravante non ha alcun rilievo concreto, atteso che la stessa non modifica i termini della custodia cautelare dell'art. 303 cod. proc. pen. e non incide sulla esistenza o meno della presunzione di adeguatezza dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. I termini di custodia cautelare della fase delle indagini preliminari restano, infatti, pari ad un anno, in quanto il delitto di tentato omicidio è ricompreso nei delitti dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen, richiamato dall'art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e la pena edittale massima, anche eliminata l'aggravante della premeditazione, sarebbe comunque superiore ai sei anni (pena massima dell'omicidio consumato non aggravato pari a 24 anni, applicata la riduzione minima di 1/3 per il tentativo ex art. 56, comma 2, terzo periodo, cod. pen., a 16 anni). Al di là dell'applicabilità o meno alle fattispecie tentate, la presunzione di adeguatezza dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista, in genere, per il reato di omicidio di cui all'art. 575 cod. pen., non qualificato dall'esistenza di aggravanti. Lo status cautelare del ricorrente non muterebbe, quindi, per effetto dell'eventuale accoglimento del motivo (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508: è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul Si/ "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura. [OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). Ne consegue che il ricorrente non ha un interesse all'accoglimento del motivo di ricorso proposto, interesse che è condizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., perché l'eliminazione in parte qua del provvedimento impugnato non determinerebbe per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 - 01). 2. Il secondo motivo, in cui deduce vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura, è parimenti inammissibile. L'ordinanza impugnata spiega il motivo per cui ritiene sussistere esigenze cautelari pur nei confronti di un incensurato (nel percorso logico dei giudici del riesame, l'indagato, dando dieci coltellate alla vittima per desiderio di vendicare un amico per un episodio di aggressione di alcune ore prima, avrebbe mostrato mancanza di autocontrollo) e spiega anche perché non sono sufficienti a contenere tali esigenze gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (nel percorso logico dei giudici del riesame, il braccialetto segnala l'allontanamento ma non lo evita). Il motivo di ricorso non prende posizione su questi due argomenti spesi dal Tribunale del riesame, limitandosi a reiterare la richiesta dei domiciliari perché la persona è incensurata, impiegata presso una pescheria e dispone di un domicilio. La circostanza che l'indagato sia impiegato presso una pescheria, però, non incide sul giudizio sul suo autocontrollo; la circostanza che egli disponga di un domicilio è stata valutata dal Tribunale ma giudicata insufficiente per le limitate garanzie di tutela delle esigenze cautelari fornite dal braccialetto elettronico in presenza di una persona priva della capacità di autocontrollo; la circostanza che egli sia incensurato è stata valutata ma ritenuta recessiva (si tratta, d'altronde, di una persona nata nel 2000, il cui casellario penale nullo non è assumibile come sicuro indice di mancanza di capacità criminale). La motivazione della ordinanza non viene, quindi, aggredita con argomenti idonei a contrastare sul piano logico quelli spesi dal Tribunale, ed il motivo di ricorso è, pertanto, inconferente con il contenuto del provvedimento impugnato, e, quindi, è inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, ji P.Q.M. 24 AGO, 2027 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, d